SENTENZA CORTE DI APPELLO DI GENOVA N. 331 2026 – N. R.G. 00000563 2025 DEPOSITO MINUTA 24 03 2026 PUBBLICAZIONE 25 03 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la presente
SENTENZA
a seguito del rinvio ex art. 392 c.p.c. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7006/2025 del 16.3.2025 che ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n. 1194/2019 del 16.8.2019 emessa nella causa n. 563/2025 R.G. proposta da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (C.F. , del Foro di Firenze, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore: C.F. C.F.
– attore in riassunzione –
-contro-
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro temore, difeso e rappresentato dall’AVV_NOTAIO (C.F. ), del Foro di Massa -Carrara, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore pec: P. C.F.
– convenuto in riassunzione –
-e nei confronti di-
(C.F.
)
– non costituito –
C.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attore in riassunzione, (come da precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni del 9.12.2025): ‘ Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, quale giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione con la citata ordinanza n. 7006/2025 pubblicata in data 16 marzo 2025 con cui è stata riformata la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Genova n. 1194/2019, pubblicata il 16/08/2019 e notificata il 30/08/2019 (composto da Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME, Cons Rel. E est. AVV_NOTAIO COGNOME e cons. AVV_NOTAIO), nel procedimento iscritto al n.r.g. NUMERO_DOCUMENTO, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione nella ordinanza in epigrafe indicata in atto di citazione in riassunzione, previa ogni declaratoria di ragione e del caso, per i motivi in atti,
accogliere l’appello promosso dal sig. con atto di citazione notificato in data 19 giugno 2015 r.g.809/2015 e per l’effetto, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 554/2015 emessa dal Tribunale di Massa in data 18 maggio 2015, e depositata in data 20/05/2015: 1a- In via istruttoria ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria n. 2 ex art. 183, 6° co. c.p.c. in data 28/07/2014 (v. pag. 19 e ss. RAGIONE_SOCIALE presente citazione) nello specifico la prova per testi ivi indicata e la CTU tecnica al fine di accertare e valutare il costo effettivo (materiali, lavorazione, trasporto, installazione e opere accessorie) per la realizzazione dell’opera per cui è causa nonché ove occorra per la stima del valore dell’opera medesima. Si eccepisce l’inammissib ilità dell’avverso doc. F e lo si contesta in quanto ricostruzione arbitraria, non conforme alle risultanze processuali e si chiede comunque di respingere ogni avversa istanza istruttoria; 1b- Nel merito, accertato e dichiarato che il sig. ha realizzato le opere/sculture indicate in atto di riassunzione, che le stesse sono state utilizzate ed installate sul territorio del RAGIONE_SOCIALE di e che per le suddette opere il sig. ha sostenuto le spese per la loro realizzazione, compreso il trasposto e l’installazione e le opere accessorie, per l’effetto, condannare il convenuto, , c.f. , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Montignoso INDIRIZZO INDIRIZZO, al pagamento a favore del l’attore dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., pari alla residua somma di euro 11.700,00 o RAGIONE_SOCIALE somma, maggiore o minore, che verrà accertata e ritenuta in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dì del fatto e rivalutazione fino all’integrale soddisfo. 2. in ogni caso, in applicazione RAGIONE_SOCIALE motivazioni e dei principi di diritto fissati dalla ordinanza di rinvio RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di Cassazione n. 7006/2025, adottare le conseguenti statuizioni in fatto e diritto; 3. Rigettare integralmente tutte le domande, eccezioni e deduzioni avverse, in quanto in inammissibili, in difetto di legittimazione, infondate in fatto e in diritto, non provate, superate dai principi di diritto sanciti dalla ridetta sentenza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di Cassazione n. 7006/2025; 4. condannare il alla restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di € 1000,00, medio tempore versata in esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza cassata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all’integrale soddisfo; 5. condannare, infine, il al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, anche generali, e compensi di causa di tutti i precedenti gradi di giudizio, compresi il giudizio di Cassazione ed il presente, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipa tario’. P.
Per la parte convenuta in riassunzione, (come da precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni del 9.12.2025): ‘I -respingere l’atto di appello del sig. II -accogliere l’appello incidentale del e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accogliere la domanda riconvenzionale da esso formulata in primo grado, come precisata in corso di causa, condannando il sig. o le controparti in solido tra loro, alla restituzione di euro 41.000 (oltre interessi ex lege) III -in via subordinata respingere in ogni caso la domanda del sig. Il tutto con vittoria di spese per tutti i gradi, incluso il giudizio di cassazione “.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione del 4.3.3013, lo scultore
di
deducendo:
agiva nei confronti del
-che il RAGIONE_SOCIALE di gli aveva commissionato la realizzazione di due sculture da posizionare in due siti specifici individuati dal RAGIONE_SOCIALE stesso sul proprio territorio; in particolare, nel 2009 gli era stata commissionata l’opera ‘ In Canto’ e, nel 2010, l’opera ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Chiocciole’;
-che le parti non avevano stabilito un compenso per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere, ma solamente l’impegno da parte del di rimborsare l’artista RAGIONE_SOCIALE spese riguardanti il materiale, la lavorazione, il trasporto e tutto quanto necessario per l’installazione RAGIONE_SOCIALE opere nelle sedi individuate a semplice esibizione, da parte del RAGIONE_SOCIALE spese sostenute;
-che tali opere erano realizzate e posizionate, la prima in INDIRIZZO e la seconda in INDIRIZZO per il progetto RAGIONE_SOCIALE via RAGIONE_SOCIALE;
-che il aveva rimborsato solo una parte RAGIONE_SOCIALE spese sostenute dall’artista;
-che, infatti, il aveva corrisposto € 10.500,00 in virtù RAGIONE_SOCIALE fattura n. 1 del 16.5.2011 ‘ dare in acconto per realizzazione RAGIONE_SOCIALE opere su vs commissione ‘;
-che in data 22.9.2011, il aveva emesso la fattura n. NUMERO_DOCUMENTO per l’importo di € 22.200,00 per avere dal RAGIONE_SOCIALE di il saldo di altre spese sostenute così ripartite: € 18.500,00 per spese anticipate ed € 3.700,00 per ‘ spese da sostenere ‘ riferite a una staffa di acciaio che doveva essere montata per mettere in sicurezza l’opera ;
-che il RAGIONE_SOCIALE di , con lett. Prot. n. 14538 del 27.9.2011 aveva così risposto ‘ questo Ente in data 22 settembre, ha ricevuto una fattura emessa dal Vs. studio artigiano, riferita alla realizzazione di opere da noi commissionate. Agli atti dei nostri uffici non risulta che il vostro laboratorio vanti crediti di tale entità, pertanto, rimettiamo al mittente la fattura indicata in oggetto ‘;
-che, dopo aver tentato nuovamente di chiedere il suddetto pagamento, il aveva ribadito che il non vantava alcun credito;
-che, nonostante quanto sopra, il RAGIONE_SOCIALE di aveva successivamente rimborsato al la somma di € 10.500,00 IVA inclusa, per la realizzazione di ‘ ‘ riportando la causale ‘ vs dare per progetto via RAGIONE_SOCIALE ‘;
-che, pertanto, l’ente era debitore RAGIONE_SOCIALE somma di € 11.700,00 (22.200,00-10.500,00);
-che, fermo restando che le opere erano state realizzate e installate, il aveva subito un depauperamento a fronte dell’ingiustificato arricchimento del che aveva trattenuto le opere artistiche a proprio vantaggio e aveva risparmiato sulle spese relative alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Tutto ciò premesso, chiedeva, ex art. 2041 c.c., al Tribunale di Massa di condannare il al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 11.700,00 in suo favore;
Si costituiva tempestivamente in giudizio il che deduceva:
-che le due opere erano state realizzate dall’attore e collocate come dallo stesso affermato;
-che l’attore non aveva documentato l’accordo descritto nell’atto di citazione precisando che per un tale contratto la legge prevedeva il rispetto RAGIONE_SOCIALE forma scritta ad substantiam ;
-che l’attore non aveva documentato neppure le spese sostenute e che in giudizio aveva prodotto solamente fatture a lui intestate omettendo di precisare che dal RAGIONE_SOCIALE aveva già ricevuto 41.000,00 euro per le due opere realizzate, ossia € 20.000,00 per In Canto e 21.000,00 per
;
-che il aveva pagato anche € 35.000,00 alla RAGIONE_SOCIALE di cui il si era avvalso per la realizzazione dell’opera, e che altri importi erano stati versati a ditte incaricate del trasporto RAGIONE_SOCIALE opere;
-che, quindi, per entrambe le opere il costo sostenuto dal era stato pari a € 76.000,00;
-che per la realizzazione dell’opera In Canto nulla era dovuto al
-che per quanto riguardava l’opera , con la determinazione dirigenziale n. 6093 del 28.5.2010, il RAGIONE_SOCIALE aveva determinato di conferire al un incarico per l’opera in questione per un impegno massimo di spesa di € 35.000,00;
-che il aveva emesso la fattura NUMERO_DOCUMENTO2012 del 19.4.2012, sostitutiva RAGIONE_SOCIALE precedenti, dichiarando presso gli uffici comunali che quello era l’effettivo importo ‘ a saldo ‘ RAGIONE_SOCIALE sue pretese, ossia € 10.500,00 e che tale fattura era stata pagata dal
-che per l’opera il aveva pagato: € 35.000,00 alla RAGIONE_SOCIALE su indicazione specifica del e ulteriori € 11.000,00; mentre al aveva corrisposto € 21.000,00 in base alle due fatture 1/2011 e 1/2012 ciascuna da € 10.500,00;
-che nonostante il suindicato limite di spesa, il aveva corrisposto somme superiori per un totale, come visto, di 56.000,00 euro per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE sola ;
-che tale corresponsione era avvenuta erroneamente a causa di una evidente duplicazione poiché le fatture del 2011 e del 2012 non dovevano essere pagate al in quanto era già stata pagata direttamente la RAGIONE_SOCIALE per fatture risalenti al 2010;
Alla luce di quanto premesso, il :
-chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda attorea;
-con domanda riconvenzionale chiedeva di condannare il a rimborsare al le somme già percepite in eccedenza all’impegno di spesa assunto di € 35.000,00;
-domandava la chiamata in causa del terzo, spiegando anche verso di lui la domanda di restituzione di quanto percepito senza specifico conferimento di incarico.
All’udienza del 27.5.2014 si costituiva il terzo, il quale contestava tutto quanto
dedotto da parte del convenuto e chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande rivolte nei suoi confronti.
Con riferimento alle istanze istruttorie proposte dalle parti, il giudice di primo grado ammetteva il solo l’ordine di esibizione ex 210 c.p.c. nei confronti del avente ad oggetto le fatture e relativi mandati di pagamento.
Con la sentenza di primo grado n. 554/2015 del 18-20.5.2015 il Tribunale di Massa condannava a restituire al € 3.000,00 e lo condannava alle spese di lite.
Al riguardo, secondo il Tribunale di Massa:
-ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, ogni contratto stipulato con la PA necessita RAGIONE_SOCIALE forma scritta ad substantiam ;
-la determina del responsabile RAGIONE_SOCIALE opere pubbliche del , relativa alla sola opera , non era idonea a provare l’esistenza di pattuizioni negoziali atte a impegnare il
-rispetto all’opera In Canto non esisteva alcuna pattuizione;
-risultava non contestato che le opere realizzate dal fossero esposte sul territorio comunale e ciò presupponeva l’accettazione RAGIONE_SOCIALE opere da parte dell’amministrazione comunale che ne aveva tratto utilità;
-spettava pertanto un indennizzo al ex art. 2041 c.c.
-in ordine all’opera , la quantificazione RAGIONE_SOCIALE spesa relativa all’intervento era complessivamente quantificata in € 35.000,00 mediante la determina di cui sopra e tale era la somma che era stata corrisposta all’attore, dietro esibizione di fatture da lui stesso emesse;
-rispetto all’opera In Canto , facendo riferimento ad altra delibera, era emerso che l’impegno di spesa era stimato in 8.000,00 euro;
-l’attore non aveva prodotto fatture né aveva in altro modo provato di aver pagato direttamente spese esorbitanti l’indennizzo quantificato;
-che avendo il ricevuto 41.000,00 euro, a fronte dell’indennizzo che doveva essere pari a 38.000,00 euro, lo stesso doveva restituire l’eccedenza pari a 3.000,00 euro.
proponeva appello avverso la sentenza di primo grado articolando tre motivi di appello.
Con il primo motivo di appello , l’appellante lamentava che il giudice di primo grado non aveva tenuto conto degli esborsi anticipati dall’attore al terzo chiamato e ribadiva di avere diritto ad ottenere € 11.700,00 da parte del
Con il secondo motivo di appello, l’appellante affermava che il giudice di prime cure aveva erroneamente calcolato quanto già ricevuto dal e riferiva che, sommando i due impegni di
spesa di cui alle delibere n. 60930 del 28.5.2010 per € 35.000,00 e alla delibera n. 131 del 17.6.2008 per euro 8.000,00, il totale era pari a 43.000,00 euro e non a 38.000,00. Pertanto, se il avesse già ricevuto 41.000,00, gli sarebbero stati ancora dovuti € 2.000,00 (43.000-41.000).
Con il terzo motivo di appello , l’appellante insisteva per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE istanze istruttorie formulate in primo grado e rigettate dal Tribunale.
La si costituiva tempestivamente e proponeva appello incidentale, al fine di vedersi riconosciute le spese legali.
Si costituiva altresì il che si opponeva ai motivi di appello e proponeva appello incidentale con cui chiedeva di condannare l’appellante alla restituzione di € 20.000,00 pagati per l’opera In Canto, e di condannare l’appellante in solido con il alla restituzione di € 21.000,00 pagati per l’opera NOME RAGIONE_SOCIALE Chiocciole.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1194/2019 respingeva l’appello proposto dal in parziale accoglimento dell’appello incidentale proposto dal condannava il e il al pagamento di € 11.000,00, in solido tra loro e respingeva l’appello incidentale proposto dal In particolare, per ciò che è qui di interesse, la Corte d’Appello affermava:
-di respingere tutte le istanze istruttorie;
-che l’impegno di spesa relativo all’opera La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Chiocciole era pari a € 35.000,00 e quello relativo all’opera In Canto era pari a € 8.000,00;
-che ciò che riguardava l’opera In Canto non riguardava il presente giudizio;
-che dagli atti depositati emergeva che le spese per l’opera in questione ammontavano a € 46.000,00 di cui € 18.000,00 corrisposti alla RAGIONE_SOCIALE ed € 28.000,00 corrisposti al COGNOME;
-che, in conseguenza dell’impegno di spesa deliberato, pari ad € 35.000,00, il e il dovevano restituire 11.000,00 euro al poiché: 46.000,00 35.000,00 = 11.000,00.
Avverso la suddetta sentenza, il proponeva ricorso in Cassazione articolando tre motivi.
Con il primo motivo di ricorso, il deduceva che la sentenza di primo grado aveva qualificato la domanda come azione ex art. 2041 c.c. e aveva ritenuto di poterla valutare nel merito poiché l’incarico conferito al per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE due opere scultoree era privo di forma scritta, requisito richiesto ad subtantiam per i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione.
Il ricorrente deduceva, quindi, che tale statuizione non era stata impugnata da alcuna RAGIONE_SOCIALE parti e, pertanto, era passata in giudicato, sicchè il giudice del gravame avrebbe dovuto procedere alla valutazione dell’importo ancora dovuto a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c., al netto RAGIONE_SOCIALE somme già ricevute.
Affermava altresì che il giudice del gravame aveva erroneamente dato rilievo all’impegno di spesa previsto nella determina n. 6093 del 28.5.2010, ritenendo che essa fosse limitativa dell’indennizzo.
Con il secondo motivo di ricorso, il lamentava che il giudice di secondo grado aveva riconosciuto che gli era stata pagata la somma di € 28.000,00, mentre dai documenti acquisiti risultava che erano stati versati € 21.000,00.
Con il terzo motivo di ricorso era censurata la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo la mancata assunzione RAGIONE_SOCIALE prove.
Avverso il ricorso principale, il si difendeva con controricorso, formulando anche ricorso incidentale.
Il e il
In particolare, per quanto riguarda le difese articolate dal di ricorso incidentale, ha affermato che:
si difendevano con controricorso al ricorso incidentale. , con il primo motivo
-l’art. 191 co. 1 TUEL afferma che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione RAGIONE_SOCIALE copertura finanziaria;
-che, in base a questi principi, tutti i pagamenti effettuati dal e al eccedenti l’importo di spesa preventivato costituivano un ingiustificato arricchimento degli stessi;
-che, pertanto, le controparti avrebbero dovuto restituire l’intero importo eccedente € 35.000,00 impegnate dal con la determina n. 6093 del 28.5.2010.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale il lamentava la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato posto che la Corte d’Appello aveva operato d’ufficio una riduzione di quanto versato al e al riduzione che non trovava riscontro negli atti di causa, in particolare nei mandati di pagamento depositati.
Con il terzo motivo, il lamentava la mancata applicazione dell’art. 2033 c.c. laddove il giudice di secondo grado, pur riconoscendo che per la realizzazione dell’opera scultorea erano stati spesi € 20.000,00 in più rispetto all’impegno di spesa, non aveva poi affermato che tale somma era stata indebitamente percepita dal
In definitiva, il chiedeva alla Corte di Cassazione di respingere il ricorso principale, accogliendo il proprio ricorso incidentale e cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello per la corretta quantificazione RAGIONE_SOCIALE somme da restituire al
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7006/2025 depositata il 16.3.2025 , accoglieva il primo motivo di ricorso principale, dichiarando assorbiti i restanti motivi di ricorso principale e incidentale. Il particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che:
-non era oggetto del contendere la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE domanda ex art. 2041 c.c.,
posto che le opere erano state effettivamente realizzate, ma commissionate senza un contratto scritto;
-la domanda era incentrata sulla quantificazione dell’indennizzo spettante all’attore e sulla sussistenza o meno di un diritto alla restituzione al RAGIONE_SOCIALE somme dallo stesso versate in eccedenza rispetto all’impegno di spesa di € 35.000,00 previsto nella determinazione n. 6093 del 28.10.2020;
-alla luce dei presupposti che legittimano l’esperimento dell’azione prevista dall’art. 2041 c.c., il limite posto dall’impegno di spesa assunto con la suddetta deliberazione costituisce un elemento del tutto estraneo alla valutazione da compiersi per la quantificazione dell’indennizzo dovuto;
-la sentenza di secondo grado, quindi, avrebbe dovuto accertare le spese sostenute dal per eseguire le opere, ossia il suo depauperamento, e il corrispondente arricchimento del
-la verifica RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’importo richiesto in restituzione dal era subordinato all’accertamento dell’importo dovuto a titolo di indennizzo.
Alla luce di quanto affermato, la Corte di Cassazione cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte d’Appello di Genova, anche per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Il procedimento era tempestivamente riassunto da il quale riferiva:
-che l’indennizzo spettante non poteva essere limitato all’impegno di spesa del
-che, quindi, il giudice del rinvio avrebbe dovuto valutare le spese sostenute dal e l’arricchimento corrispondente per il
-che il giudice del gravame aveva errato ove aveva posto, come limite all’indennizzo, l’impegno di spesa di cui alla determinazione del responsabile del servizio n. 6093 del 28.5.2010, mentre i presupposti che legittimano l’esperimento dell’azione ex art. 2041 c.c. sono estranei alle valutazioni che devono essere svolte per quantificare l’indennizzo dovuto;
-che al spettava quindi il pagamento di € 11.700,00;
-che tutto quanto premesso riguardava l’opera La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Chiocciole e non anche l’opera In Canto per la quale ogni spesa era stata saldata;
-che la sentenza di secondo grado era nulla in quanto, complessivamente considerata, non consentiva di comprendere quale fosse il contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione giudiziale essendo tale sentenza giunta a quantificare quanto dovuto dal sulla base di somme non corrispondenti ai documenti versati in atti;
-che, medio tempore , in via di esecuzione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado, il aveva versato € 1000,00 tramite due bonifici effettuati nel maggio e nel luglio del 2021.
Infine, il riproponeva le istanze istruttorie articolate nei precedenti gradi di giudizio.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE di che affermava:
-che non vi era stato alcun accordo con il per rimborsargli le spese riguardanti il materiale, la lavorazione e il trasporto RAGIONE_SOCIALE opere dietro esibizione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute;
-che il giudice del rinvio avrebbe dovuto porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione solamente spese sostenute e documentate in giudizio dal
-che le spese documentate in giudizio dal erano inferiori agli importi che il RAGIONE_SOCIALE aveva erogato per le due sculture;
-che vi era stata una duplicazione dei pagamenti effettuati per errore al e al
-che nelle proprie fatture il indicava la dicitura ‘ vostro dare in acconto per sculture commissionate ‘ o ‘ lavorazioni artistiche ‘ e ciò non documentava un esborso e un impoverimento dell’attore; pertanto, non dovranno essere prese in considerazione dalla Corte per determinare l’indennizzo ex art. 2041 c.c.
Il riproponeva altresì i motivi di ricorso in Cassazione dichiarati assorbiti e chiedeva di condannare il alla restituzione di € 20.000,00 ricevuti per l’opera In Canto e € 21.000,00 per l’opera .
Con ordinanza del 7.11.2025, il Collegio rinviava all’udienza dell’11.12.2025, sostituita con udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni.
Con ordinanza del 13.12.2025, la causa era trattenuta dal Collegio per la decisione ed erano assegnati i termini perentori previsti per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni, deposito di comparse conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto premesso dal punto di vista fattuale e dei principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione occorre in primo luogo delimitare l’oggetto del presente giudizio di riassunzione. Esso riguarda le spese e gli esborsi sostenuti per la realizzazione dell’opera RAGIONE_SOCIALE Chiocciole, posto che ciò è stato sostenuto dall’odierno attore in riassunzione e non è stato contestato, anzi è stato affermato dallo stesso nel proprio atto di costituzione.
È altresì stato accertato che l’opera de qua è stata effettivamente realizzata dal ed è stata correttamente posizionata; si evidenzia inoltre che, per l’opera svolta, il non ha diritto ad alcun compenso, ma ad un indennizzo, ex art. 2041 c.c., essendo pacifico infine che per l’opera in questione, la RAGIONE_SOCIALE ha percepito € 35.000,00 direttamente dal
In base principi espressi dalla Corte di Cassazione, questo giudice di rinvio dovrà quindi accertare se sussistono spese sostenute dal per eseguire l’opera e, correlativamente, se vi è stato un arricchimento del .
È bene evidenziare, a tal proposito, che con ‘ spese sostenute ‘ si deve fare riferimento alle spese vive, affrontate dall’artista per la realizzazione dell’opera.
Infine, una volta accertato quanto eventualmente dovuto a titolo di indennizzo al occorrerà verificare, se e in che misura, spetta al la restituzione dell’importo richiesto.
Ebbene, quanto alla posizione del la domanda di restituzione di €11.700,00 deve essere rigettata poiché il ha dimostrato di aver subito un depauperamento – con corrispondete arricchimento del – pari a € 21.000,00, somma che è già stata corrisposta dal
Nel dettaglio, le fatture presentate dal al RAGIONE_SOCIALE di e oggetto del presente giudizio sono le seguenti:
n. 1 del 16.5.2011 per € 10.500,00 ‘ vs dare in acconto per realizzazione opere su vs commissione ‘;
n. 3 del 22.9.2011 per € 22.200,00, di cui € 18.500,00 per ‘ spese anticipate per vs contro ‘ e € 7.500,00 per ‘ spese da sostenere ‘;
n. 1 del 19.4.2012 per € 10.500,00 per ‘ vostro dare a saldo per le realizzazioni artistiche relative al progetto RAGIONE_SOCIALE ‘.
Le due fatture indicate con lettere a) e c) consentono di ritenere provato che il ha sostenuto spese relative alla realizzazione dell’opera, al suo trasporto e posizionamento, costi, con ogni evidenza, legati non solo all’opera di fusione del ma teriale effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE.
Ciò si evince da molteplici elementi: dall’oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture ‘ acconto ‘ e ‘ saldo ‘, dal fatto che il le ha pagate con i mandati di pagamento n. 1167 del 1.06.2011 e n. 796 del 23.4.2012 e dal dato di fatto incontrovertibile che l’opera è stata effettivamente realizzata e posizionata.
Tali elementi, considerati sinergicamente, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti del fatto che il ha adempiuto a ciò che il gli aveva commissionato ed è possibile ritenere equa e congrua la somma di € 21.000,00 quale indennizz o atto a coprire i costi sostenuti.
Quanto invece alla fattura sub b), l’attore assume che tale fattura sia stata pagata solo parzialmente, attraverso l’adempimento RAGIONE_SOCIALE fattura n. 1 del 19.4.2012 e che quindi il residuo dovuto sia pari ad € 11.700,00.
Non risulta tuttavia provato che l’attore abbia sostenuto una spesa ulteriore pari a € 11.700,00; al contrario, ciò è contraddetto dalla fattura n. 1 del 19.4.2012, dell’importo di € 10.500,00, emessa ‘ a saldo ‘, quindi in totale adempimento, RAGIONE_SOCIALE spese effettivamente sostenute dal
In riferimento a questo aspetto, nella propria comparsa di risposta, il ha dichiarato che la fattura n. 1 del 19.4.2012 per € 10.500,00 è stata rilasciata dal in seguito ad accordo con il al fine di ridurre la cifra originariamente indicata nella fattura n. 3 del 22.9.2011 per € 22.200,00, in linea con la causale ‘ a saldo ‘ riportata nella fattura regolarmente saldata dal
Inoltre, il non ha fornito evidenza RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per l’importo di € 11.700,00. Mentre per le fatture pagate dal è possibile presumere, come affermato, che il abbia effettivamente sostenuto tali costi, la richiesta aggiuntiva di € 11.700,00 risulta priva di qualsiasi supporto documentale: di conseguenza, tale somma non può essere riconosciuta.
Quanto infine alla domanda del di restituzione RAGIONE_SOCIALE somma di € 1000,00 medio tempore versata al RAGIONE_SOCIALE di , questa deve essere accolta posto che, alla luce di quanto sopra affermato, il aveva diritto a ottenere, ex art. 204 1 c.c., € 21.000,00 e che, quindi, il pagamento di € 1.000,00 è avvenuto indebitamente dato che il ha versato tale somma in adempimento RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado poi cassata.
Passando alla posizione del , posto che, come riferito, lo stesso ha pagato tutto quanto dovuto a titolo di indennizzo al cionondimeno nulla può pretendere a titolo di restituzione.
Come già evidenziato, il Sig. ha documentato spese sostenute pari a € 21.000,00; di conseguenza, tale importo non può essere restituito, rappresentando il depauperamento subito dall’artista nell’ambito RAGIONE_SOCIALE realizzazione dell’opera ” ” e quindi l’ammontare del diritto all’indennizzo ex art. 2041 c.c.
Peraltro, la richiesta di restituzione avanzata dal si fonda in primo luogo su asserite duplicazioni di esborsi che, tuttavia, non sono stati dimostrati nonostante la richiesta di restituzione abbia formato oggetto di una domanda riconvenzionale.
L’unico altro presupposto su cui il basa la richiesta di restituzione è l’avvenuto superamento del tetto di spesa di cui alla determinazione 6093 del 28.10.2020.
Ebbene, il fatto che il abbia versato € 35.000,00 alla RAGIONE_SOCIALE e che l’importo complessivo pagato al e al ecceda l’impegno di spesa comunale non incide sulla determinazione dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c., in quanto, sec ondo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, il tetto di spesa stabilito dal è irrilevante e l’indennizzo si fonda su presupposti distinti rispetto a quelli applicabili se tra le parti fosse intercorso un contratto valido.
Ne consegue che, anche l’appello incidentale proposto dal deve essere rigettato.
Le spese del primo, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione devono essere integralmente compensate, dato l’esito complessivo RAGIONE_SOCIALE causa e la reciproca soccombenza RAGIONE_SOCIALE parti.
Va disposto che in caso di diffusione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALE parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza, a seguito del rinvio ex 392 c.p.c. disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 7006/2025 del 16.3.2025 che ha cassato con rinvio la sentenza di questa Corte n. 1194/2019 del 16.8.2019, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale di Massa n. 554/2015 del 18-20.5.2015,
1)
rigetta la domanda proposta da
rigetta la domanda proposta dal ;
condanna il a restituire a € 1000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo,
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo, del secondo grado di giudizio, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di riassunzione;
dispone che in caso di diffusione RAGIONE_SOCIALE presente sentenza siano omesse le generalità RAGIONE_SOCIALE parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196, art. 53.
Così deciso in Genova, 11 marzo 2026
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente
Il Presidente
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Minuta redatta dal MOT AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME