Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27141 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 27141 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2024
SENTENZA
sul ricorso 611-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici, in ROMA, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata C.A. in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’ultimo difensore
– controricorrente –
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza n 273 del 2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 18 giugno 2019 (R.G.N. 58/2019).
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 611,2020
Numero sezionale 1680,2024
Numero di raccolta generale 27141,2024
taàiblgee21,10/2024
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa, svolta in udienza dal AVV_NOTAIO.
Udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Udita, per il ricorrente, ravvocata dello Stato NOME COGNOME, che ha insistito per raccoglimento delle conclusioni del ricorso.
Udito, per il controricorrente, l’avvocato NOME COGNOME, che ha ribadito le conclusioni formulate nel controricorso.
FATTI DI CAUSA
1.- Con sentenza n. 273 del 2019, depositata il 18 giugno 2019, la Corte d’appello di Genova ha respinto il gravame del RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima sede, che aveva accolto le domande proposte dal signor NOME RAGIONE_SOCIALE.
Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto del signor COGNOME di percepire l’indennizzo aggiuntivo, regolato dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 29 ottobre 2005, n. 229, c la stessa decorrenza dalla domanda amministrativa, applica bile all’indennizzo base previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210. Nel caso di specie, tale indennizzo era stato corrisposto al ricorrente per danni da evento post-vaccinale, ascrivibile alla seconda categoria di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, la sentenza d’appello richiama le enunciazioni di principio RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 16842 del 2016, pronunciata da questa Corte e depositata il 9 agosto 2016, che riconosce l’operatività retroattiva dell’indennizzo aggiuntivo e dell’assegno una tantum, introdotti, rispettivamente, dall’art. 1 e dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE le n. 229 del 2005.
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A sostegno di tali conclusioni, si richiama, quanto all’así4úiiiblicts ratio RAGIONE_SOCIALE disposizione. Per quel che concerne l’indennizzo aggiuntivo, viene in rilievo, invece, la sua natura incrementale rispett all’indennizzo già concesso, con la conseguente necessità di riconoscere la medesima decorrenza.
In senso contrario, non possono essere evocati i vincoli di natura finanziaria e neppure gli elementi desumibili dai lavori preparatori del Senato, d’interpretazione tutt’altro che univoca.
2.- Il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello e affida a un motivo le sorti dell’impugnazione.
3.- Il signor COGNOME RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
4.- Il ricorso, dopo l’infruttuosa trattazione camerale all’adunanza del 12 ottobre 2023, è stato avviato alla trattazione in pubblic udienza.
5.- In prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa (art. 378, secondo comma, cod. proc. civ.).
6.- All’udienza, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha esposto oralmente le sue conclusioni motivate e i difensori delle parti hanno svolto le loro difes
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.- Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazio degli a rtt. 1, 2, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 2005, in combinato disp con l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992, in riferimento agli artt. 11 delle preleggi e all’art. 81 Cost., e violazione dell’art. 1, comma 4, decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 6 ottobre 2006.
Avrebbe errato la Corte di merito nell’attribuire l’indennizzo aggiuntivo a decorrere dalla data di riconoscimento dell’indennizzo base, e non dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 200 come espressamente dispone l’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 6 ottobre 2006.
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Nella prospettiva del ricorrente, solo l’assegno disciplinat8t0 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 2005 è contraddistinto dal «caratter espressamente retroattivo» (pagina 9 del ricorso per cassazione).
Per l’indennizzo aggiuntivo, per contro, nessun indice testuale avvalora la portata retroattiva delle disposizioni sopravvenute, che, a tacer d’altro, sarebbe smentita dall’art. 1, comma 4, del d.m. 6 ottobre 2006 e si porrebbe in contrasto con il principio RAGIONE_SOCIALE copertura finanziaria consacrato dall’art. 81 Cost.: i maggiori oneri, quantifica dall’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 2005, sarebbero stati commisurat all’applicabilità RAGIONE_SOCIALE nuova normativa soltanto per l’avvenire, i coerenza con il canone generale d’irretroattività (art. 11 delle preleggi
2.- COGNOME Occorre, NOME in RAGIONE_SOCIALE primo RAGIONE_SOCIALE luogo, RAGIONE_SOCIALE esaminare RAGIONE_SOCIALE l’eccezione d’inammissibilità, RAGIONE_SOCIALE sollevata RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE controricorrente RAGIONE_SOCIALE sul presupposto dell’inesistenza RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
2.1.- Il ricorrente avrebbe indicato una sentenza n. 273 del 2019, pronunciata dalla Corte d’appello di Firenze, e, nel contesto del ricorso, alluderebbe, senza ulteriori riferimenti, a una “sentenza impugnata”.
2.2.- L’eccezione dev’essere disattesa.
Benché, per mero lapsus calami, il ricorso menzioni una sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Firenze, nessun dubbio può sorgere sul fatto che sia stata impugnata la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Genova, sentenza che il RAGIONE_SOCIALE ha debitamente prodotto e riportato nell’atto d’impugnazione nei suoi passaggi salienti.
Il refuso, circoscritto all’indicazione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale, n Ingenera alcuna incertezza sull’oggetto del contendere, puntualmente identificato nel ricorso, e non pregiudica le prerogative difensive dell parte, che si sono esplicate in maniera piena ed effettiva, come traspare dall’ampiezza delle argomentazioni esposte nel controricorso, nella memoria illustrativa e nella discussione durante la pubblica udienza.
L’imprecisione non inficia, pertanto, l’ammissibilità del ricorso.
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3.- Il ricorso è fondato.
4.- Nel presente giudizio si controverte sull’indennizzo aggiuntivo previsto dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 2005, che co dispone: «Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto, in relazione alla categoria g loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera, di cui all’articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente de Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato ai sensi dell’articol 2 RAGIONE_SOCIALE legge 25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima al quarta RAGIONE_SOCIALE tabella A annessa al testo unico di cui al decreto de Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a quattr volte per le categorie settima e ottava. Esso è corrisposto per la met al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l’indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti convivent di cui al precedente periodo. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito».
L’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 2005 demanda a un decreto del RAGIONE_SOCIALE il compito di istituire, «senza nuovi maggiori oneri a carico dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4».
Il legislatore ha dunque enucleato i tratti basilari RAGIONE_SOCIALE nuov provvidenza e ha prefigurato una successiva definizione delle concrete modalità operative.
Il 6 ottobre 2006, è intervenuto il decreto del RAGIONE_SOCIALE recante «Ricognizione delle modalità procedurali relative all’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
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lablicazione 21,10,2024 causa di vaccinazioni obbligatorie previsto dalla legge 29 ottogeg2uub n. 229», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2006, n. 262.
L’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale riconosce l’indennizzo aggiuntivo a decorrere «dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata vigore RAGIONE_SOCIALE medesima legge, già titolari dell’indennizzo base».
Quanto ai soggetti «che acquisiscono la titolarità dell’indennizzo base in data successiva», il decreto ministeriale puntualizza che «i riconoscimento dell’indennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell’indennizzo base».
5.- Tale previsione attua e integra le disposizioni racchiuse nella fonte primaria e assolve al compito di «definire le modalità procedurali di applicazione RAGIONE_SOCIALE legge 29 ottobre 2005, n. 229» (preambolo del decreto ministeriale), in armonia con le linee tracciate dall’art. 2 de stessa legge n. 229 del 2005, che, a tal proposito, affida compi rilevanti a un’apposita commissione, poi istituita con decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 19 gennaio 2006.
6.- Inequivoca bile è il dettato testuale del decreto, nell’ancorare la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 2005, per chi, a quella data, risulti già tit dell’indennizzo base.
Solo per chi acquisisca il diritto all’indennizzo base in epoc posteriore, la decorrenza dell’indennizzo aggiuntivo collima con la decorrenza dell’indennizzo base.
Su tale dato, che il controricorrente non scalfisce nella sua va lenz significativa, ha posto l’accento anche il Pubblico RAGIONE_SOCIALE nell’illustrare le sue conclusioni motivate.
Nell’interpretazione del testo normativo, il tenore letterale non può essere trascurato, non solo per l’univocità delle espressioni adoperate che non generano ambiguità semantiche di sorta.
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Nell’orientare l’interprete, riveste rilievo decisivo anche l ‘ it gladhblifii on e 21,10,2024 condotto all’emanazione del decreto, punto d’approdo del lavoro avviato dalla commissione ad hoc istituita in virtù del citato art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 2005.
Nel definire le modalità procedurali di attuazione RAGIONE_SOCIALE legge, i decreto ha ponderato le risultanze dei lavori RAGIONE_SOCIALE commissione, come si può evincere dallo stesso preambolo dell’atto normativo.
La specificazione del dies a quo RAGIONE_SOCIALE provvidenza promana, dunque, da una scelta consapevole e da un percorso condiviso.
Le previsioni del decreto, nel definire il precetto normativo, non s pongono in contrasto con la lettera dell’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 d 2005, che non contempla ex professo l’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina e, anche al fine di approntare l’indispensabile copertura finanziaria (art. 81 Cost.), non apporta alcuna deroga univoca alla generale operatività delle leggi soltanto per l’avvenire (art. 11 de preleggi).
7.- A fronte degli specifici argomenti delineati nell’odierno giudizio dal ricorrente e dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE anche sulla scorta delle previsioni del decreto del 2006, non si rivelano dirimenti, in senso contrario, peculiarità valorizzate dalla sentenza n. 16842 del 2016 (punti 12 e 13 dei Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione).
7.1.- Non si possono trarre elementi chiarificatori dalla diversa disciplina dell’assegno una tantum, dettata dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALE medesima legge n. 229 del 2005.
Corrisposto «per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza In maniera prevalente e continuativa», tale assegno è parametrato nell’ammontare «sino alla misura massima di dieci annualità dell’indennizzo di cui al medesimo comma 1 dell’articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo».
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anche nel periodo a n tgétPdgiceg all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina, è significativo che l’art comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 2005 si premuri di regolare la definizione delle annualità pregresse dell’assegno, in base a tabelle conversione. In un regime, che si proietta
La circostanza che tale provvidenza copra expressi.s verbis il periodo «compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo» non corrobora la generale decorrenza RAGIONE_SOCIALE distinta prestazione dell’indennizzo aggiuntivo dal riconoscimento dell’indennizzo originario.
Il raffronto con la disciplina dell’assegno una tantum può suffragare, per converso, l’argumenturn a contrario che il ricorrente pone in risalto: là dove il legislatore ha inteso retrodatare la decorrenz di una prestazione o ha scelto di apprestare tutela per un periodo pregresso, l’ha stabilito a chiare lettere.
In questa prospettiva, non è senza significato che, per l’indennizzo aggiuntivo, l’art. 1, comma 4, RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 del 2005 sancisca una rivalutazione annuale dell’importo determinato dalla legge, senza occuparsi del periodo pregresso, in termini compatibili con una provvidenza che decorre dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova normativa.
7.2.- Quanto al fatto che l’indennizzo sia corrisposto ai soggetti danneggiati di cui all’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 210 del 1992, e affianchi all’indennizzo base, non implica in maniera indefettibile che la decorrenza debba essere la medesima di tale indennizzo, quando il dato positivo contenga indicazioni divergenti.
Tale identità di decorrenza, difatti, non rappresenta un tratto Immanente al sistema, come traspare dalle citate previsioni del decreto, che, nel dare compimento al disegno del legislatore e nel chiarirne gli aspetti di dettaglio, limitano tale identità di decorrenza a sola ipotesi di chi acquisisca la titolarità dell’indennizzo base d l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina.
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Né tale decorrenza coincidente si può desumere dal fati8 disciplina dell’indennizzo aggiuntivo richiami quella dell’indennizzo base, in quanto tale richiamo, secondo i puntuali rilievi del RAGIONE_SOCIALE (pagina 10 del ricorso per cassazione), è circoscritto al quantum e non investe il diverso profilo RAGIONE_SOCIALE decorrenza.
8.- A diverse conclusioni non inducono gli argomenti prospettati nel controricorso e nella memoria illustrativa e ribaditi anche nel corso RAGIONE_SOCIALE pubblica udienza.
8.1.- L’interpretazione costituzionalmente orientata, che il controricorrente propugna, presuppone che la lettera RAGIONE_SOCIALE legge sia compatibile con una pluralità di opzioni ermeneutiche. Evenienza che, nel caso di specie, non si ravvisa.
Allorché il dato testuale sia insuperabile, l’onere di esplorar l’interpretazione adeguatrice non può che cedere il passo all’incidente di costituzionalità (di recente, fra le molte, Corte costituziona sentenza n. 5 del 2024, punto 3 del Considerato in diritto).
A tale riguardo, non si enunciano argomenti decisivi che possano suffragare la non manifesta infondatezza di un eventuale dubbio di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE disciplina vigente.
Non si adducono elementi probanti dell’irragionevolezza palese di una normativa che, all’esito di un bilanciamento non arbitrario, riconosce tanto l’indennizzo aggiuntivo, con la decorrenza legata all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge, quanto l’assegno una tantum, allo scopo precipuo di offrire adeguato ristoro per il periodo che intercorre tra il verificarsi del pregiudizio e il conseguimento dell’indennizzo.
Di un assetto così congegnato, che dev’essere ricostruito nella sua Interezza e in tutte le forme di tutela, tanto indennitaria quant risa rcitoria, che accorda, non si dimostra l’inadeguatezza complessiva, con il conseguente vulnus ai diritti presidiati dall’art. 32 Cost.
Nel caso di specie, non è dato scorgere nemmeno quell’ingiustificata disparità di trattamento che, proprio in tema d
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decorrenza dell’indennizzo di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 229 agr :1 2665 successivamente riconosciuto alle persone affette da sindrome da talidonnide, ha indotto il giudice delle leggi ad accogliere le censu proposte in riferimento all’art. 3 Cost.
La disciplina scrutinata in quel frangente, al cospetto di due situazioni contraddistinte dai medesimi presupposti di tutela e in tutto e per tutto comparabili, riservava ai nati nel 1958 e nel 1966 un trattamento deteriore rispetto ai nati dal 1959 al 1965, in difetto ogni ragione apprezzabile (sentenza n. 55 del 2019).
Nel caso di specie, la decorrenza è sancita in termini uniformi e s’inquadra in un sistema più articolato ed organico di provvidenze, destinate a offrire ristoro anche per il periodo che prelude all’entrata i vigore RAGIONE_SOCIALE legge.
Il fluire del tempo, inoltre, ben può assurgere a elemento distintivo tra le diverse situazioni poste a raffronto e, in un contes contrassegnato da appropriati correttivi volti a conferire il necessari rilievo anche alle situazioni pregresse, non si può predicare alcun vincolo costituzionale circa la necessità di estendere anche al passato In termini indiscriminati, una più favorevole disciplina sopravvenuta.
Nella vicenda oggi sottoposta al vaglio di questa Corte, i limiti pos dall’art. 3 Cost. non sono stati, dunque, travalicati e le valutazi discrezionali del legislatore riguardo alla modulazione temporale di una disciplina innovativa non prestano il fianco a censure d’incompatibilità con i precetti costituzionali, tali da attingere il grado RAGIONE_SOCIALE manifesta infondatezza (art. 23, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE legge 11 marzo 1953, n. 87).
8.2.- Non si può neppure invocare, a supporto di una diversa interpretazione, l’esigenza di preservare la continuità dell giurisprudenza (cfr., in particolare, pagine 2, 3, 4 e 5 RAGIONE_SOCIALE memori illustrativa del controricorrente).
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52a d29
AR UBAPE C S.
P .A. NO CA 3 Ser ial#: CODICE_FISCALE Tale esigenza, indissolubilmente connessa alla salvaguardia del principio di eguaglianza e RAGIONE_SOCIALE certezza del diritto, non può condurre a pretermettere gli argomenti che le parti, nell’esercizio del diritto difesa (art. 24 Cost.), la Procura Generale, nell’essenziale opera collaborazione alla funzione nornofilattica, e, più in generale, comunità degl’interpreti offrono alla valutazione critica di questa Corte, consentendole così di svolgere in modo efficace il compito di assicurare «l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione RAGIONE_SOCIALE legge, l’unità de diritto oggettivo nazionale» (art. 65 del regio-decreto 30 gennaio 1941, n. 12).
9.- Dai rilievi svolti conseguono raccoglimento del ricorso e la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
10.- La causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Genova, che, in diversa composizione, si uniformerà al seguente principio di diritto: «L’indennizzo aggiuntivo disciplinato dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge ottobre 2005, n. 229, dev’essere riconosciuto a decorrere dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE medesima legge ai soggetti che, a tale data, risultino g titolari dell’indennizzo base, secondo le previsioni dell’art. 1, comma primo periodo, del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 6 ottobre 2006, intervenuto ad attuare le previsioni RAGIONE_SOCIALE fonte primaria».
Al giudice di rinvio è rimesso, infine, anche il compito di pronunciare sulle spese del presente giudizio.
11.- A tutela dei diritti del controricorrente, che ha promosso una controversia attinente a dati che coinvolgono le condizioni di RAGIONE_SOCIALE, deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma RAGIONE_SOCIALE presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identifica RAGIONE_SOCIALE parte, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo giugno 2003, n. 196.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, all Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.
Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi forma RAGIONE_SOCIALE presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identifica RAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decret legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione civile del 9 aprile 2024.