Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5402  Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31008/2020 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA  di CORTE  D’APPELLO  BARI n. 687/2020 pubblicata in data 08/06/2020, RG NUMERO_DOCUMENTO/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’ Appello di Bari, con la sentenza n.687/2020, pubblicata in data 08/06/2020, ha rigettato il gravame proposto da NOME  COGNOME,  nella  controversia  con  la  RAGIONE_SOCIALE,  avverso  la  sentenza  resa  tra  le  parti  dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
La controversia ha per oggetto la pretesa, azionata in via monitoria da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, medico convenzionato del servizio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che prestava servizio nell’emergenza sanitaria territoriale presso il Comune di Cagnano Varano, rientrante nella zona ‘disagiata’ RAGIONE_SOCIALE fascia garganica, al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE indennità per lo svolgimento dell’attività medica in zone disagiate, prevista per i medici di assistenza primaria, in ragione dell’ Accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005, dall’art. 22 commi 1 e 2 dell’Accordo integrativo regionale (AIR) approvato con la DGR del 29/12/2007 n. 2289, pubblicato sul B.U.R. Regione Puglia del 18 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’ACN .
 Il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE  accoglieva  l’opposizione  proposta  dalla RAGIONE_SOCIALE e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
4. La Corte territoriale ha ritenuto che i rapporti tra i medici convenzionati e gli enti sanitari fossero disciplinati dall’art.48 RAGIONE_SOCIALE legge n.833/1978, dall’art.8 del d.lgs. n.502/1992 e dagli Accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’art.4 comma 12 legge n.412/1991in attuazione delle predette fonti primarie; che l’A .RAGIONE_SOCIALE.N. distingueva, tra l’altro, la posizione del medico convenzionato di assistenza primaria (art.13, nonché artt. 33 – 61) da quella del medico convenzionato di emergenza sanitaria territoriale (art. 13, nonché artt. 91 100); che l’art.5 9, lettera D, comma 2, dell’A.C.N. riconosceva l’indennità per lo svolgimento dell’attività medica convenzionale in zone disagiate o disagiatissime ai soli medici convenzionati di assistenza primaria, e non anche a quelli convenzionati per l’emergenza sanitaria territoriale; che anche l’art. 22 dell’A.I.R. del 18/01/2008 limitava la indennità ai soli medici convenzionati di assistenza primaria; che l’interpretazione prospettata dall’appellante si risolveva nella illegittima e non consentita prevalenza dell’A.RAGIONE_SOCIALE.R. sull’A.C.N.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza  di appello ricorre NOME  COGNOME, con  ricorso affidato  ad  un  unico  motivo, illustrato da memoria.
6. La RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico ed articolato motivo di ricorso la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione ex art.360 n. 3 di norme di diritto e di contratti collettivi nazionali di lavoro stante l’erronea applicazione, l’illegittimità e illogicità del mancato riconoscimento delle somme richieste e n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni normative di cui all’art.48 comma 3 RAGIONE_SOCIALE Legge 833/1978, all’art.2 ACN del 23.03.2005 RAGIONE_SOCIALE Medicina Generale,
all’art.117  comma terzo  e  art.  3  RAGIONE_SOCIALE  Costituzione  nonché  del d.lgs. 502/1992. Disparità di trattamento».
Dopo aver richiamato le caratteristiche del rapporto di lavoro convenzionale, in particolare con riguardo all’RAGIONE_SOCIALE sanitaria , e le fonti di disciplina, la ricorrente contesta la sentenza di appello in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALE reale modalità di svolgimento dell’attività medica da parte dei medici dell’RAGIONE_SOCIALE sanitaria; deduce che assume precipuo rilievo il dato territoriale ove l’attività viene prestata; richiama a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda l’art. 22 dell’AIR per la disciplina dei rapporti con i medici RAGIONE_SOCIALE medicina generale (delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale 29 dicembre 2007, n. 2289) e l’Accordo integrativo regionale del RAGIONE_SOCIALE‘ (delibera Giunta regionale n. 11 del 19 gennaio 2010), nonché al delibera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relativa al personale dell’RAGIONE_SOCIALE sanitaria presso l’Isola di San Domino . Prospetta disparità di trattamento.
In via preliminare deve accogliersi l’eccezione di inammissibilità del controricorso, dedotta dalla ricorrente con la memoria, siccome notificato il 18/01/2021, quindi oltre i quaranta giorni, ex art.370, cod.  proc.  civ.,  decorrenti  dalla  notifica  del  ricorso,  avvenuta  in data il 30/11/2020.
Tanto premesso il motivo, che nella illustrazione non specifica la dedotta violazione dell’art. 360, n.5, invocato in rubrica, è, nel suo complesso, infondato.
 La  Corte  territoriale  ha  –  in  primo  luogo  –  fatto  corretta applicazione dell’art.48 RAGIONE_SOCIALE legge n.833/1978 e all’art.8 del d.lgs. n.502/1992,  laddove  ha  ritenuto  che  la  disciplina  specifica  dei rapporti in convenzione è costituita da una forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale (Accordo collettivo nazionale stipulato in conformità dell’art.4 legge n.412/1991), con una rigorosa delimitazione degli ambiti
dell’ulteriore  contrattazione  decentrata  (v.,  Cass.,  n.  26264  del 2021).
5 . Tanto premesso, l’art.13 dell’A.C.N. 23/03/2005 per i medici di medicina generale prevede che: «1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le RAGIONE_SOCIALE, per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attività relativi ai settori di:
assistenza primaria; b) continuità assistenziale; c) medicina dei servizi territoriali; d) emergenza sanitaria territoriale».
6 . L’A.RAGIONE_SOCIALE.NRAGIONE_SOCIALE, come già ritenuto dalla corte territoriale, non detta una disciplina indifferenziata per i rapporti convenzionali dei medici di medicina generale, ma detta disposizioni specifiche con riferimento a ciascuno dei quattro settori individuati, che trovano ragione nella diversità dei compiti affidati al medico convenzionato: l’assistenza primaria (artt. 33-61), la continuità assistenziale (artt. 62-73), la medicina dei servizi (artt. 7490) e l’emergenza sanitaria territoriale (artt. 91-100).
7 . L’indennità oggetto di causa è specificamente prevista dall’art. 59, lettera D, comma 2, dell’A.C.N., nei termini che seguono: «Per lo svolgimento dell’attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate nell’ambito degli Accordi regionali». L’indennità è immediatamente riferibile ai soli medici convenzionati dell’assistenz a primaria, perché prevista dalla stessa disposizione che disciplina il
trattamento  economico  dei  medici  di  assistenza  primaria  (ossia l’art. 59).
8 . L’art.98 dell’A.C.N., che detta disposizioni in materia di trattamento  economico  dei  medici  convenzionati  dell’emergenza sanitaria regionale, non prevede alcuna indennità per lo svolgimento dell’attività in zone disagiate o disagiatissime.
9 .  L’art. 22 dell’A.I.R. 18/01/2008 detta disposizioni in materia di zone disagiate (comma 1), che di zone disagiatissime (comma 2). L’indennità per le zone disagiatissime è espressamente riconosciuta «sia per l’assistenza primaria che per la continuità assistenziale», con  esclusione  RAGIONE_SOCIALE  emergenza  sanitaria  regionale.  Quanto  alla indennità  per  le  zone  disagiate,  la  stessa  è  riconosciuta  «per  lo svolgimento dell’attività convenzionale».
10. Non può però ritenersi, come invece pretende la ricorrente, che con il generico riferimento alla «attività convenzionale» sia consentito, in base all’A.RAGIONE_SOCIALE.R. , attribuire ciò che l’ARAGIONE_SOCIALE ha previsto solo per i medici dell’assistenza primaria , giusta la disposizione dettata dall’art.8 d.lgs. 502/1992 , tenuto conto che, come già affermato da questa Corte: «dal quadro normativo -quale già risultante dalla legge 833/1978, articolo 48, e dal d.lgs. 502/1992, articolo 8 -si ricava il primato dell’Accordo nazionale rispetto a quello di livello regionale, seppure da intendere non nel senso di una inderogabilità assoluta del primo da parte del secondo ma piuttosto nel senso che la contrattazione regionale si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali» (Cass. n. 5 del 2020).
La  contrattazione  integrativa  non  può  porsi  in  contrasto  con  la contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie,  con  i  vincoli  e  nei  limiti  stabiliti  da  quest ‘ ultima.  Ne consegue che la contrattazione integrativa non può riconoscere un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla
contrattazione  collettiva  nazionale  unica  abilitata  in  materia  (cfr., Cass., n. 21316 del 2022).
Di  talché  privo  di  rilievo  è  il  richiamo  RAGIONE_SOCIALE  dicitura  in  calce  alla norma finale 3 dell’RAGIONE_SOCIALE ,  che  tra l’altro,  senza  esplicitare  il  precetto,  si  limita  all’espressione  ‘ zone disagiate  e  disagiatissime:  riportare  l’art. 22 dell’AIR Puglia dell’8 ottobre  2008 ‘ ,  art.  22  da  cui,  come  si  è  illustrato,  non  può  farsi discendere il riconoscimento dell’indennità per cui è causa .
Peraltro,  attesa  la  diversità  dei  compiti  e  delle  attività  relativi  ai settori in cui si articola il rapporto di lavoro autonomo convenzionato  tra  i  medici  di  medicina  generale  e  le  RAGIONE_SOCIALE,  non  è  proponibile  una  comparazione,  a  fini  di adeguatezza  e  proporzionalità,  come  prospetta  la  ricorrente  con riguardo  ai  medici  dell’assistenza  primaria, stante  la  evidente eterogeneità delle attività in concreto svolte (cfr., Cass., n. 15110 del 2020).
Quanto alla delibera con cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe riconosciuto l’indennità sede disagiatissima al personale medico convenzionato del RAGIONE_SOCIALE presso l’Isola di San Domino, si osserva che correttamente la Corte d’Appello, nel richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 11424 del 2006) ha affermato che deve escludersi che dall ‘ attribuzione che non trova fondamento nella contrattazione di un beneficio a determinati lavoratori possa derivare per i lavoratori pretermessi il diritto ad ottenere analogo beneficio o il risarcimento del danno (nella specie comunque non richiesto), rimanendo inapplicabili in tal caso anche le clausole generali di correttezza e buona fede, le quali, come tramite per il controllo sulla ragionevolezza degli atti di autonomia negoziale, possono operare soltanto all’interno del rapporto di lavoro in relazione ai valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva.
Per questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Nulla  sulle  spese  per  l’inammissibilità  del controricorso  in quanto tardivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.  Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R.  n.  115  del  2002, inserito  dall’art.  1,  comma  17  RAGIONE_SOCIALE  l.  n. 228  del  2012,  dà  atto  RAGIONE_SOCIALE  sussistenza  dei  presupposti  per  il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro