Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31855 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 13533-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
REGIONE CAMPANIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1823/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/04/2021 R.G.N. 1549/2014;
Oggetto
MEDICI CONVENZIONATI REGIONE CAMPANIA INDENNNITA’ ZONA DISAGIATA
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 04/11/2025
CC
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 28 aprile 2021, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della Regione Campania, chiamata in causa, della quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, pediatra di libera scelta in regime di convenzione operante nel distretto di Telese Terme -ambito 1, a percepire il compenso accessorio mensile previsto all’art. 1/41 n. 3) del d.P.R. n. 272/2000 per lo svolgimento dell’attività in zone disagiate con popolazione sparsa a far data dall’1.8.2008 giacché rientrava nel distretto di operatività dell’istante la zona comprendente i Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Titerno, identificata come disagiata con delibera n. 499/2005 e fino all’ottobre del 2011 allorquando tale compenso le veniva riconosciuto, con condanna della ASL al pagamento delle differenze maturate.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la pretesa azionata, volta ad ottenere il compenso dal primo giorno successivo all’inserimento dei Comuni disagiati nel distretto di sua competenza, dovendo ritenersi decorrere il diritto dall’approvazione dell’elenco dei pediatr i operanti in zona disagiata con cui si perfezionava l’iter previsto dalla norma istitutiva, che limitava il beneficio nella misura massima del 15% di tutti i pediatri regionali convenzionati, elenco aggiornato dalla RAGIONE_SOCIALE, in conformità agli elenchi approvati dal RAGIONE_SOCIALE ex art. 24 ACN 15.12.2005, solo
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con decreto Dirigenziale del 17.1.2011, pubblicato sul B.U.R.C. n 13 del 21.2.2011, cui seguiva la delibera n. 75 del 24.2.2011, che vedeva l’inserimento per la prima volta dell’istante tra i pediatri ammessi al beneficio economico, che da allora lo conseguiva.
Per la cassazione di tale decisione ricorreva la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la sola RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1/41 n. 3) d.P.R. n. 272/2000 e dell’Accordo Integrativo RAGIONE_SOCIALE pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del 2.8.2004 ‘punto 1.1.2 a) zone disagiate’, imputa alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato il compendio normativo applicabile, ritenendo che l’Accordo Integrativo RAGIONE_SOCIALE qualificasse quale elemento costitutivo del diritto al beneficio economico il procedimento amministrativo definito per l’attri buzione, da considerarsi, al contrario, quale atto amministrativo vincolato nella sua attivazione e tale da imporre il riconoscimento dell’emolumento dal m o mento del verificarsi dell’unico requisito rilevante ovvero lo svolgimento dell’attività in zona individuata come disagiata con popolazione spersa .
Il motivo si rivela inammissibile, atteso che è l’accordo integrativo regionale del 2004 (da ritenersi vigente alla luce del comma 2 dell’art. 58, lett. D) dell’accordo nazionale del 2005, che ne reca la disciplina applicabile ratione temporis ) a regolamentare il procedimento amministrativo finalizzato all’attribuzione del compenso in questione . La Corte territoriale, pertanto, nell’affermare la valenza costitutiva del procedimento, ha fondato la decisione sull’interpretazione
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dell’accordo integrativo , che è quella che la ricorrente contesta in questa sede.
Questa Corte ha da tempo chiarito che ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre l’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016; Cass. n. 7671 del 2016; Cass. n. 24865 del 2005; Cass. n. 33399 del 2019; Cass. n. 24701/2021).
I richiamati principi sono stati estesi anche agli accordi che regolano i rapporti di natura parasubordinata instaurati con il RAGIONE_SOCIALE ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 154/2025), perché il legislatore con la legge n. 289/2002, attraverso il rinvio alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha applicato al rapporto convenzionale il medesimo «equilibrato dosaggio di fonti regolatrici» (Corte Cost. nn. 313/1996 e 309/1997) che caratterizza l’impiego pubblico contrattualizzato, ed ha affidato la realizzazione dell’obiettivo della disciplina uniforme dei rapporti convenzionali alla «forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata e con un limitato rinvio
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alla legislazione regionale per aspetti e materie ben definite» (Corte Cost. n. 157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016).
L’accordo regionale, pertanto, non rientra tra quelli dei quali può essere denunciata la violazione ex art. 360 n. 3, ed in sede di legittimità può essere dedotta unicamente la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, alla quale il ricorso non fa cenno.
D’altro canto l’ interpretazione data dal giudice d’appello è da ritenersi plausibile, posto che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, al professionista è sempre garantita una tutela potendo questi far valere non la pretesa al compendio bensì il diritto al risarcimento del danno per ingiustificato ritardo.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME