Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 206 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 206 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
Oggetto: Personale ex RAGIONE_SOCIALE. -retribuzione accessoria per incarico aggiuntivo -compatibilità con art. 44 c.c.n.l. edili
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5615/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI PALERMO,
-intimato – avverso la sentenza n. 587/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/08/2020 R.G.N. 626/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Palermo, nella contumacia del Comune di Palermo, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME intesa ad ottenere, sulla base della determina dirigenziale disposta in fase di Commissariamento Straordinario dall’amministrazione, la corresponsione dell’indennità una tantum di cui all’art. 44 c.c.n.l. edili.
Il COGNOME, ex dipendente RAGIONE_SOCIALE, con rapporto regolato dal c.c.n.l. edile industria, inquadrato come Impiegato Amministrativo di 1^ categoria al VI Livello, con servizio presso il Comune di Palermo, Ufficio del Vice Capo di Gabinetto, Cerimoniale del Sindaco e Relazioni Internazionali, aveva ricevuto l’incarico di Responsabile della Segreteria particolare del Commissario Straordinario, ‘in aggiunta’ al quotidiano carico di lavoro già assegnatogli presso l’ufficio di appartenenza del Cerimoniale.
Per tale incarico era stata prevista, in sede di Determina Dirigenziale del 21/05/2012, la liquidazione della complessiva somma di euro 4.500,00 quale indennità una tantum ai sensi dell’art. 44, comma 15, della contrattazione collettiva edile.
Tale determina non era stata approvata dalla Ragioneria comunale.
L’indennità non era stata mai corrisposta opponendosi da parte dell’Amministrazione l’incompatibilità della stessa con quella di cui all’art. 47 del c.c.n.l. già riconosciuta allo stesso lavoratore in seno all’Ufficio del Cerimoniale.
Il Tribunale aveva respinto il ricorso ritendo ostativa la mancata approvazione della delibera in questione da parte della Ragioneria comunale, confermativa della incompatibilità tra l’indennità ex art. 44 n. 15 del c.c.n.l. e quella ex art. 47 del medesimo c.c.n.l. già percepita dal COGNOME.
La Corte d’appello confermava tale pronuncia.
Rilevava, innanzitutto, la Corte territoriale la evidente incompatibilità tra i criteri dettati dalla delibera di Giunta n. 163 del 2008 in sede di estensione dell’indennità una tantum anche al personale ex RAGIONE_SOCIALE e la situazione giuridica posta a base della determina dirigenziale n. 45 del 2012.
Evidenziava che la pretesa indennità era collegata al raggiungimento di obiettivi mentre nello specifico l’incarico assegnato al COGNOME non presentava alcuna indicazione in ordine ad obiettivi da raggiungere ed inoltre il predetto apparteneva alla categoria programmaticamente esclusa degli impiegati di 6° livello titolari di posizione organizzativa.
Riteneva che, in disparte il profilo della formale legittimità sul piano contabile della determina risultata munita del visto della Ragioneria, il dato rilevante fosse l’evidente violazione operata dalla determina delle basi ordinamentali che governano l’esercizio dei poteri dirigenziali e che trovano anzitutto nell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali e nelle fonti regolamentari e statutarie la cornice di riferimento.
Per la cassazione della sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di un motivo.
Il Comune di Palermo non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 4, Legge Regione Sicilia 15 settembre 1997 n. 35 e dell’art. 55 dell’O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall’art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall’art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall’art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, in forza del quale le competenze del sindaco e della giunta sono esercitate da un Commissario Straordinario nonché di norme di diritto e di contrattazione collettiva nazionale (art. 44 del c.c.n.l. di categoria e dell’art. 47), anche in combinato disposto tra loro.
Sostiene l’erronea denegata spettanza dell’emolumento che costituisce decisione profondamente ingiusta, a fronte dei numerosi delicati compiti svolti dal COGNOME per il periodo della gestione commissariale, in aggiunta ai propri compiti istituzionali.
Rileva che l’incarico in questione era stato ‘ suppletivo ed in aggiunta alla propria quotidiana mansione ‘ ed era stato conferito in sede di Commissariamento Straordinario del Comune.
La Corte territoriale avrebbe completamente ignorato la circostanza che con Decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 14/Serv. 1° S.G. del 25/01/2012, il nominato Commissario Straordinario del Comune RAGIONE_SOCIALE Palermo aveva assunto, ex lege , tutti i poteri della Giunta Comunale.
Sostiene il ricorrente che l’insorgenza del diritto all’indennità una tantum spettante al ricorrente era da collegarsi a tale situazione straordinaria ed a poteri, scelte e gestione commissariali.
Precisa che la fattispecie de qua , non può che rientrare nelle ipotesi di mantenimento della specifica indennità in caso di assegnazione a mansioni ‘diverse’ con riferimento al principio di irriducibilità della retribuzione.
Aggiunge, che nel caso in esame non siamo nelle ipotesi di pubblico impiego bensì in un rapporto contrattuale di diritto privato regolato dal c.c.n.l. edili industria.
2. Il ricorso è inammissibile.
La ratio decidendi della sentenza impugnata non è fondata tanto sull’incompatibilità contrattuale fra i due emolumenti quanto sulla violazione da parte della determina dirigenziale del Capo di Gabinetto del Sindaco di Palermo n. 45 del 2012 dei criteri di cui alla deliberazione di Giunta n. 163 del 2008.
Ed infatti con la deliberazione del 2008 era stato previsto che l’indennità in questione fosse erogata in favore di quei dipendenti che avessero raggiunto obiettivi preventivamente loro affidati nell’ambito delle attività assegnate e che in ogni caso fosse necessaria
l’approvazione di criteri oggettivi certi, tali da consentire di prevederne la spesa.
La Corte territoriale ha ritenuto violato da parte del dirigente l’art. 107 TUEL ed ha affermato che in ragione del contrasto della determina in rilievo con la deliberazione sopra citata la stessa doveva essere ‘inquadrata nella categoria giuridica degli atti extra ordinem compiuti in carenza di potere’. Ciò in ragione del fatto che l’incarico assegnato al COGNOME non presentava alcuna indicazione in ordine agli obiettivi da raggiungere e certificava, altresì, l’appartenenza del predetto alla categoria programmaticamente esclusa degli impiegati di 6° livello titolari di posizione organizzativa (così, la sentenza impugnata, pag. 3).
Il ricorso, nella parte in cui fa leva sui poteri del Commissario, non intercetta questa ratio decidendi perché nella specie si discute non di un atto adottato dall’organo di governo (che assume i poteri della giunta e del consiglio comunale ma non è per ciò solo svincolato dagli atti in precedenza adottati, ove gli stessi non siano espressamente revocati o annullati) bensì dal dirigente che, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, non avrebbe avuto il potere di attribuire l’indennità al di fuori delle ipotesi previste dall’atto di indirizzo concordato con le organizzazioni sindacali.
Per il resto il motivo, nel fare leva sulla natura aggiuntiva e straordinaria dell’incarico che renderebbe inapplicabili le limitazioni previste dalla delibera del 2008, presenta profili di inammissibilità perché presuppone un giudizio di fatto che la Corte non ha compiuto e che ha ritenuto comunque non sufficiente a giustificare la deroga alle condizioni imposte dalla citata deliberazione. Sotto quest’ultimo profilo il ricorso, nella parte in cui sostiene che quelle limitazioni erano applicabili nella sola ipotesi di ‘attività ordinarie’, in sostanza sollecita una interpretazione diretta della deliberazione di Giunta e, quindi, un giudizio di merito.
Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo il Comune di Palermo svolto attività difensiva.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro della Corte Suprema di cassazione, del 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME