Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 18868 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 18868 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31423/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come da pec Registri giustizia;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2469/2019 della Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 15.04.2019, N.R.G. NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07.06.2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto le domande formulate da NOME COGNOME (dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di Dirigente medico di anestesia e rianimazione presso l’Ospedale Ascalesi di RAGIONE_SOCIALE) , accertando il diritto della medesima al pagamento delle indennità di guardia notturna dirigenziale, dell’indennità ore notturne e dell’indennità per turno festivo, in relazione ai turni di guardia notturna e festiva effettuati nel periodo da settembre 2007 a maggio 2012 ed aveva conseguentemente condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 28.994,16 oltre accessori.
Richiamata la propria sentenza n. 5594/2018, con cui era stato rigettato analogo ricorso di un dirigente medico, la Corte territoriale ha evidenziato che in quel giudizio non era stata esaminata la delibera n. 656/2011, di cui era stata chiesta l’acquisizione solo in sede di gravame, mentre nel caso di specie il Tribunale aveva ritualmente acquisito tale documento.
Ha osservato che l’RAGIONE_SOCIALE nell’atto di appello non aveva specificamente censurato tale acquisizione, ma si era limitata a dedurne la tardività e a contestarne la provenienza.
In ordine al primo profilo, ha rilevato che il Tribunale aveva esplicitato le ragioni per le quali, facendo utilizzo dei poteri previsti dall’art. 421 cod. proc. civ., aveva acquisito tale documentazione, e le aveva indicate nelle difese svolte dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso della prima udienza.
In ordine alla dedotta circostanza che la suddetta documentazione non proveniva dal legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, ma dal Primario del reparto anestesia, ha evidenziato che tale contestazione era stata sviluppata solo nel giudizio di appello e che la nota a firma del Primario, indirizzata al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo, conteneva un attestazione che doveva necessariamente provenire dal responsabile del reparto, il quale aveva dato atto di quanto effettivamente si era verifi cato nell’unità operativa da lui diretta quanto al completo espletamento nelle ore diurne e feriali delle ore prestate in regime di convenzione interna.
Ha ritenuto che tale nota, ancorché datata 27.4.2011, fosse senza dubbio riferibile al periodo di causa (20072012), in quanto aveva costituito riscontro all’interpello effettuato dal rappresentante AAROI aziendale in data 12.4.2011 a seguito delle istanze formulate dagli anestesisti che già da alcuni anni non avevano percepito le indennità oggetto di causa.
In base alle previsioni contenute nell’art. 8 del CCNL 5.7.2006, ha ritenuto dovute le indennità richieste ed ha condiviso le statuizioni del primo giudice in ordine all’infondatezza dell’assunto dell’RAGIONE_SOCIALE secondo cui le medesime indennità erano già state retribuite, in quanto ricadenti nei turni extra orario espletati sulla base di apposita convenzione interna.
Considerato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva nemmeno depositato la convenzione interna, ritenuto che non fossero stati acquisiti elementi certi sull’avvenuto pagamento delle somme pretese e sull’espletamento dei turni in oggetto a titolo di straordinario; sulla base della certificazione
contenuta nella nota n. 656 del 27.4.2011, di applicazione del regime di autoconvenzionamento interno solo nelle ore diurne e non in quelle notturne ha inoltre escluso l’imputabilità degli asseriti pagamenti ai turni notturni (la cui effettiva prestazione non era stata contestata dalla parte appellante).
Per la cassazione della sentenza di appello la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso prospettando due motivi, illustrati da memoria, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ. violazione o falsa applicazione dell’art. 8 CCNL dirigenza medica del 5.6.2006 secondo biennio economico 20042005, dell’art. 51, commi 1 e 2, del CCNL 3.11.2005, dell’art. 55 del CCNL del 8.6.2000, dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica del 3.11.2005, nonché degli artt. 101, 115, 116, 414, comma primo n. 5, 416, 420 commi 5, 6 e 7, 421 comma 2 e 437 cod. proc. civ, dell’art. 2697 cod. civ, degli artt. 3, 24, 111, primo, secondo e terzo comma Cost, dell’art. 3, comma 6, dell’art. 3 bis d. lgs. n. 502/1992 e succ. mod., del d. lgs. n. 171/2016 (contenente l’attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124/2015 in materia di dirigenza sanitaria.
Addebita alla Corte territoriale di avere acquisito la nota prot. n. 656 del 27.4.2011 a firma del Primario di anestesia e rianimazione avvalendosi dei poteri di cui all’art. 421 cod. proc. civ. senza motivare sull’indispensabilità e senza assegnare alcun termine per note, malgrado la controparte fosse incorsa in preclusioni e decadenze nel deposito della documentazione; lamenta la violazione dei principi del contraddittorio, dell’onere della prova, il diritto di uguaglianza, di difesa e del giusto processo.
Evidenzia che la nota prot. n. 656/DS del 27.4.2011 non era stata depositata unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ancorché fosse di gran lunga antecedente e si trovasse nella disponibilità della controparte, ed era comunque ben nota alla COGNOME.
Contesta la statuizione secondo cui l’esigenza di produrre detta nota sarebbe sorta a seguito delle difese della RAGIONE_SOCIALE, atteso che il documento, non menzionato nelle difese della RAGIONE_SOCIALE, riguardava un fatto costitutivo della domanda.
Lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della propria sentenza n. 131/2019, che aveva ritenuto tardivo il deposito della nota n. 656/DS ed irrilevante tale documento, in quanto riguardava un periodo successivo a quello oggetto di giudizio e non era a firma del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE; si duole dell’omessa motivazione della Corte territoriale in ordine al mutamento del indirizzo.
Sostiene che il medesimo documento non ha alcuna valenza, in quanto non proviene dal legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 8 CCNL dirigenza medica del 5.6.2006 secondo biennio economico 20042005, dell’art. 51, commi 1 e 2, del CCNL 3.11.2005, dell’art. 55 del CCNL del 8.6.2000, dell’art. 18 del CCNL dirigenza medica del 3.11.2005, nonché degli artt. 101, 115, 116, 414, comma primo n. 5, 416, 420 commi 5, 6 e 7, 421 comma 2 e 437 cod. proc. civ, dell’art. 2697 cod. civ, degli artt. 3, 24, 111, primo, secondo e terzo comma Cost, dell’art. 3, comma 6, dell’art. 3 bis d. lgs. n. 502/1992 e succ. mod., del d. lgs. n. 171 /2016 (contenente l’attuazione della delega di cui all’art. 11, comma 1, lettera p) della legge n. 124/2015 in materia di dirigenza sanitaria.
Torna ad evidenziare che la Corte territoriale, della propria sentenza n. 131/2019 aveva ritenuto tardivo il deposito della nota n. 656/DS ed irrilevante tale documento, in quanto riguardava un periodo successivo a quello oggetto di giudizio e non era a firma del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE; si duole della discrasia tra le due pronunce.
Deduce di avere eccepito nel gravame il contrasto della nota n. 656/DS del 27.4.2011 con la circolare n. 3473/2007 del Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane, nonché l’avvenuto pagamento delle ore rivendicate ai sensi dell’art. 55, comma 2, del CCNL RAGIONE_SOCIALE Veterinaria del SSN del 8.6.2000.
Aggiunge che la nota n. 656/DS del 27.4.2011 è stata sottoscritta da un soggetto privo del potere di rappresentare la RAGIONE_SOCIALE e non aveva ad oggetto tutto il periodo richiesto in pagamento dalla COGNOME.
Lamenta il carattere apparente ed incomprensibile della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla censura riguardante la sottoscrizione della nota da parte di un soggetto privo del potere di rappresentare la RAGIONE_SOCIALE, in quanto non attinente alla suddetta censura.
Critica la sentenza impugnata per non avere accertato che i turni notturni e festivi richiesti dalla RAGIONE_SOCIALE erano stati considerati e retribuiti in regime di convenzionamento ex art. 55, comma 2, del CCNL 816/2000, e per non avere esaminato i cedolini paga dal 2007 al 2012, prodotti agli atti, da cui si evince il pagamento degli importi richiesti sotto la dicitura ‘consulenza prestazione anestesista’.
Si duole dell’assenza di adeguata motivazione sull’eccezione formulata nell’atto di appello, secondo cui la valutazione del Primario era in contrasto con la circolare n. 3473/2007 del Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane.
I motivi, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili, in quanto non colgono il decisum .
La Corte territoriale non ha fondato la propria decisione sulla nota prot. n. 656/DS del 27.4.2011, ma ha affermato che non era stata fornita la prova del fatto che i turni in questione non rientrassero tra quelli retribuibili e che tanto non si ricavava dai cedolini di pagamento; la nota suddetta è, dunuqe, stata valutata solo quale elemento di convincimento ulteriore rispetto alla già evidenziata carenza di prova del pagamento.
I motivi si limitano a censura re l’acquisizione della nota prot. n. 656/DS del 27.4.2011, sollecitando un giudizio di merito attraverso la rilettura dei cedolini paga e della circolare n. 3473/2007.
Deve in proposito rammentarsi l’inammissibilità del ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758); nel caso di specie trova peraltro applicazione il disposto di cui all’art. 348 -ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 20994/2019; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 7 giugno 2024.