Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12113 Anno 2024
Oggetto
agenzia
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 12113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6481-2021 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 359/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 19/08/2020 R.G.N. 843/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME, agente di commercio monomandatario per la ditta RAGIONE_SOCIALE dall’aprile 2004 all’8.9.2009 per la zona di Lecce
e provincia, convenne in giudizio la società per ottenerne la condanna al pagamento delle provvigioni maturate e non riscosse, di quelle con contenziosi in via di definizione, delle indennità di mancato preavviso, di patto di non concorrenza, dell’indennit à europea e in subordine di quella suppletiva di clientela, dell’indennità meritocratica e del FIRR oltre che al pagamento dei c.d. punti gettone. Chiedeva inoltre la condanna della convenuta a risarcire il danno sofferto per essere stato costretto a lavorare in condizioni non conformi rispetto a quelle previste dalle disposizioni contrattuali.
Il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda in parte e condannava la società a corrispondere la somma di € 37.382,00 compensando tra le parti le spese di lite.
La Corte di appello di Lecce in parziale accoglimento del gravame dell’agente, confermata nel resto la sentenza, condannava la società al pagamento di un terzo delle spese che nel resto compensava.
3.1. Per quanto qui interessa la Corte di merito ha ritenuto che, a norma dell’art. 1751 comma 1 c.c. nella sua nuova formulazione, per accedere all’indennità c.d. europea o in subordine, come chiesto, all’indennità meritocratica e suppletiva di clientela e al FIRR è necessario che ricorrano i seguenti requisiti: l’avere procurato nuovi clienti al preponente o comunque aver incrementato sensibilmente gli affari esistenti e che il preponente ne riceva ancora sostanziali vantaggi; che il pagamento sia equo rispetto a tutte le
circostanze del caso ed in particolare delle provvigioni perse e risultanti da quegli affari.
3.2. Ha poi ricordato che è onere dell’agente allegare e dimostrare l’esistenza di detti requisiti e che il ricorrente non aveva provato la persistenza dei vantaggi per il preponente. Ha quindi accertato che non era stata offerta la prova dell’agente su quale fosse la disciplina di maggior favore applicabile. Con riguardo alle somme chieste a titolo di FIRR la Corte ha escluso che fosse stato dimostrato che l’agente avesse diritto a percepire somme maggiori rispetto a quelle già accantonate dalla preponente presso l’RAGIONE_SOCIALE.
3.3. Con riguardo all’indennità meritocratica il giudice di appello ha ribadito che non era stata offerta la prova della persistenza di vantaggi a favore del preponente quale conseguenza dei rapporti di clientela instaurati e di aumento di affari con clienti preesistenti. Al contrario la società aveva dimostrato che nel periodo di osservazione di cui all’art. 12 accordo economico collettivo del settore commercio (A.E.C.) il fatturato si era ridotto.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a tre motivi. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con tempestivo controricorso ulteriormente illustrato da memoria.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 comma 1, n. 3 cpc, dell’art. 12 dell’ A .E.C. (accordo economico collettivo del settore commercio) del 16/02/2009 con riguardo al mancato
riconoscimento dell’indennità di fine rapporto ovvero dell’indennità di risoluzione del rapporto/firr/indennità suppletiva di clientela/indennità meritocratica.
5.1. Sostiene la ricorrente che la Corte avrebbe dovuto riconoscere le indennità di derivazione pattizia e rispondenti a criteri di equità che sono riconosciute all’agente anche se non vi è stato alcun incremento della clientela o del fatturato (indennità di risoluzione del rapporto) e pure se le provvigioni non sono state interamente corrisposte al momento della conclusione del rapporto (indennità suppletiva di clientela) in via automatica alla cessazione del rapporto ed erano state quantificate con il ricorso introduttivo e nuovamente chieste in appello.
5.2. Con riguardo all’indennità connessa all’aumento del fatturato o della clientela (indennità meritocratica) il ricorrente ha ricordato di averne dimostrato i presupposti (era agente monomandatario sin dalla costituzione della società che alla cessazione del rapporto ne ha conservato i clienti) seppur con riduzione di fatturato.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dell’art. 1751 c .c. in combinato disposto con gli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c..
6.1. Si sostiene che erano stati allegati tutti gli elementi necessari per poter valutare e ritenere dimostrato l’apporto in termini di clientela dell’attività dell’agente , dai quali era possibile evincere un incremento progressivo delle provvigioni
che dimostrerebbero anche l’incremento della clientela e la sua fidelizzazione. La stessa società aveva ammesso di aver conservato i clienti pur denunciando un decremento di fatturazione. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe dovuto accogliere l’istanza formulata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. atteso che aveva ad oggetto dati in possesso della società indispensabili per dimostrare anche l’entità dell’indennità da corrispondere. Inoltre, si deduce che era il giudice che avrebbe dovuto procedere alla comparazione dei due sistemi per individuare quello più favorevole.
Con il terzo motivo di ricorso è denunciata infine la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e dell’ art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendosi che la motivazione sarebbe talmente succinta da essere apparente.
Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
8.1. Va in generale ricordato che a norma dell’art. 1751 c.c., in caso di cessazione del rapporto, il preponente deve corrispondere all’agente – che abbia procurato nuovi clienti o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti dai quali il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi un’inde nnità che va calcolata in base ai criteri dettati dall’art. 1751 secondo comma c.c.. Si tratta di disposizione che, inderogabile a svantaggio dell’agente (art. 1751 quinto comma c.c.), è tuttavia suscettibile di previsioni migliorative da parte degli Accordi Economici Collettivi.
8.2. Va evidenziato allora che l ‘A.E.C. applicabile al rapporto dispone che l’indennità suppletiva di clientela ( che come detto ha origine e disciplina esclusivamente collettiva essendo stata introdotta dalla contrattazione collettiva sin dall’ AEC del 18 dicembre 1974 e conservata negli accordi successivi) sia riconosciuta ed erogata all’agente o rappresentante s e il contratto si scioglie ad iniziativa della casa mandante e per fatto non imputabile all’Agente o Rappresentante e che sia calcolata, in aggiunta all’indennità di risoluzione del rapporto, sull’ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto. Si tratta di emolumento che risponde al principio di equità e non necessita per la sua erogazione della sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751 primo comma c.c..
8.3. In base all’A.E.C. inoltre all’agente spetta altresì l’ indennità c.d. meritocratica che risponde ai criteri indicati dall’art. 1751 c.c., relativamente alla parte in cui prevede come presupposto per l’erogazione l’aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l’acquisizione di nuovi clienti.
8.4. Orbene, nel caso in esame non è controverso che il recesso sia stato disposto per iniziativa della preponente e ciò di cui ancora si discute è l’erogazione dell’indennit à suppletiva di clientela (per € 6 . 121,30) e dell’indennit à meritocratica (per € 13.342,62) oltre che del FIRR (vale a dire delle somme accantonate presso il fondo in corso di rapporto).
8.5. La Corte di appello ha rigettato la domanda di indennità suppletiva sul rilievo che -essendo necessario per la sua maturazione che l’agente avesse dimostrato di aver sviluppato con la sua attività la clientela e che questi clienti siano rimasti in rapporti con il preponente -sarebbe contraddittoria la domanda formulata in via subordinata senza tenere conto dei vincoli di compatibilità contenuti negli A.E.C. tra disciplina collettiva e codicistica.
8.6. Rileva il Collegio che nel caso in esame non è contestata l’applicazione dell’ A.E.C. ed inoltre non è ravvisabile alcuna contraddizione nel fatto che è stata avanzata la domanda subordinata di indennità meritocratica.
8.7. Ciò posto va rilevato che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il riconoscimento dell’indennità suppletiva fosse condizionato e precluso dal fatto che non sarebbe stato dimostrato dall’agente l’apporto di nuov i clienti o lo sviluppo sensibile degli affari con persistenza dei vantaggi atteso che, come detto, l ‘ARAGIONE_SOCIALE non condiziona il diritto alla prestazione alla sussistenza della prima condizione indicata nell’art. 1751 primo comma c.c., requisito che è invece necessario per conseguire l’ indennità meritocratica.
8.8. Mentre l’art. 1751 cod.civ. individua i presupposti per il riconoscimento dell’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia nel fatto che l’agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari già esistenti e, senza tipizzarne i criteri, la disposizione prevede che l’indennità sia equa con riguardo alle circostanze del caso,
con ciò intendendosi tutti gli elementi, ulteriori e diversi rispetto a quelli costitutivi, che siano idonei a pervenire ad una adeguata personalizzazione del “quantum” spettante all’agente (cfr. Cass. 29/08/2018 n. 21377 ) – sicché per il suo riconoscimento non è sufficiente la provvista di nuovi clienti né il sensibile incremento degli affari rispetto a quelli vecchi, ma occorre anche che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall’agente ovvero dall’incremento di affari con i preesistenti (cfr. Cass. 06/10/2016 n. 20047 e Cass. n. 30487 del 2021) – per l’indennit à suppletiva di clientela la ratio è diversa e del pari lo sono i presupposti più favorevoli a ll’Agente .
8.9. Ne consegue che con riguardo all’indennità suppletiva richiesta il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata sul punto, deve essere rinviata alla medesima Corte di appello che in diversa composizione rivaluterà il diritto alla prestazione alla luce dei principi su enunciati.
Correttamente invece non è stato riconosciuto il diritto dell’Agente all’indennità meritocratica avendo la Corte accertato in fatto l’insussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento e specificatamente avendo escluso che fosse stata offerta la prova della persistenza in capo al preponente dei vantaggi ed anzi essendo risultato provato un decremento di fatturazione. Come si è più sopra ricordato l’ A.E.C. prevede espressamente che debbano ricorrere ‘le condizioni per cui l’agente al momento della ce ssazione del rapporto abbia
procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti’. Per tale aspetto, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente, sono infondati.
10.1. Va premesso che ai fini della quantificazione dell’indennità di fine rapporto dovuta all’agente in caso di cessazione del rapporto di agenzia, l’art. 1751 cod. civ. (nel testo introdotto dal l’art. 4 del d.lgs. n.303 del 1991, attuativo della direttiva 86/653/CEE sul coordinamento del diritto degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti – per la parte in cui prevede che le disposizioni ivi fissate in materia di indennità di fine rapporto sono inderogabili a svantaggio dell’agente) si interpreta nel senso che il giudice deve sempre applicare la normativa che assicuri all’agente, alla luce delle vicende del rapporto concluso, il risultato migliore, siccome la prevista inderogabilità a svantaggio dell’agente comporta che l’importo determinato dal giudice ai sensi della normativa legale deve prevalere su quello, inferiore, spettante in applicazione di regole pattizie, anche collettive.
10.2. A tale conclusione si perviene in forza dell’interpretazione degli artt. 17 e 19 della direttiva 86/653 data dalla Corte di giustizia (sentenza 23 marzo 2006, in causa C-465/04) ma essa non impone il calcolo dell’indennità
in maniera analitica, mediante la stima delle ulteriori provvigioni che l’agente avrebbe presumibilmente percepito negli anni successivi alla risoluzione del rapporto, in quanto a norma del citato art. 17 gli Stati membri godono di un potere discrezionale di fissare metodi di calcolo diversi, di carattere anche sintetico, in modo da valorizzare il criterio dell’equità, che tenga conto delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse dall’agente (Cass., Sez. lav., 3 ottobre 2006, n. 21301; Cass., Sez. lav., 23 aprile 2007, n. 9538; Cass., Sez. lav., 24 luglio 2007, n. 16347; Cass., Sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4056; Cass., Sez. lav., 22 settembre 2008, n. 23966).
10.2. In questa materia il compito del giudice del merito è di verificare se – fermi i limiti posti dall’art. 1751 cod. civ., comma 3 l’indennità determinata secondo l’accordo collettivo del 1992, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, delle provvigioni che l’agente perde, sia equa e compensativa del particolare merito dimostrato, dovendosi, in difetto, riconoscere la differenza necessaria per ricondurla ad equità (Cass., Sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4056, cit.). A tali principi si è attenuta la Corte territoriale e dunque la censura non può essere accolta.
10.3. Peraltro, la censura risulta inammissibile nella parte in cui si duole della mancata valutazione degli elementi contabili che avrebbero avvalorato il diritto all’indennità ex art. 1751 c.c. e che comunque obbligava ad applicare l’art. 12 AEC . Per tale aspetto, infatti, essa finisce per sollecitare una nuova e
più favorevole valutazione degli elementi di fatto che risultano esaminati e che questa Corte non può rivedere. La Corte di appello, riportandosi a quanto affermato già in primo grado, ha accertato che non vi era stato un incremento di clientela e che, come già ricordato, era stato al contrario dimostrato un decremento di fatturato. Nessuna violazione degli oneri probatori né tanto meno dell’art. 116 c.p.c.. D’altronde, l’ affermazione della Corte di merito che ha escluso la persistenza di vantaggi per il preponente non risulta neppure adeguatamente censurata in questa sede.
10.4. Non è ravvisabile, infine, la lamentata apparenza della motivazione che sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 6758 del 2022). La motivazione, per quanto succinta, rende percepibile il fondamento della decisione e reca argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento senza lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipotetiche congetture.
11. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto nel suo primo motivo e rigettato nel resto. La sentenza, cassata in relazione al motivo accolto, deve essere rinviata alla Corte di appello di Lecce in diversa
composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione il primo motivo, rigettato nel resto il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024