Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15414 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15414 Anno 2024
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31986/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE n.
2305/2020 depositata il 21/09/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2305/2020, ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 5705/2018 con cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva respinto le domande proposte dall’impresa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la condanna al pagamento del corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite nell’ambito del contratto di subappalto stipulato con la RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, a sostegno delle proprie domande, la OGF aveva dedotto: che l’RAGIONE_SOCIALE, con contratto di appalto di opere pubbliche stipulato l’8.9.2013, aveva affidato alla RAGIONE_SOCIALE lavori di scavo, realizzazione di paratie e movimentazione terreno, relativi alla realizzazione di un fabbricato; che con contratto del 12.12.2013, previa debita autorizzazione rilasciata dall’RAGIONE_SOCIALE con atto del 5.2.2014, la RAGIONE_SOCIALE le aveva subappaltato parte di tali opere per un corrispettivo complessivo di € 173.446,04; che aveva eseguito anche prestazioni ulteriori, in parte propedeutiche all’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto, maturando un credito complessivo di € 178.686,94 oltre iva; che, in base alla contabilità dei lavori redatta dal proprio incaricato geom. NOME
NOME, vantava ancora un credito di € 147.726,94, avendo ricevuto soltanto la somma di € 56.992,40.
Per quanto ancora rileva, la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato, in primo luogo, il primo motivo di appello, con cui OGF lamentava che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto infondata la sua pretesa creditoria in ragione dell’erronea interpretazione della domanda, affermando che lo stesso motivo presentava tratti di ambiguità, attesa la non coincidenza delle somme vantate dalla società nel corpo del motivo e nelle conclusioni, né nessun errore interpretativo poteva essere imputato al Tribunale nella ricostruzione della causa petendi e del petitum, atteso che nell’atto di citazione OGF aveva esplicitato di voler ottenere non già il pagamento delle opere contabilizzate nel SAL n. 1, ma delle prestazioni indicate nelle proprie fatture nn. 9, 10 e 15 del 2014 per complessivi € 178.686,94 oltre iva, e che solo la fattura n. 9 si riferiva ad opere ricomprese nel predetto SAL.
Inoltre, ad avviso del giudice d’appello, correttamente il primo giudice aveva ritenuto non dimostrate le prestazioni di cui OGF aveva domandato il pagamento, e non dovuto contrattualmente il pagamento di opere strumentali all’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.
In particolare, l’assunto dell’appellante secondo cui il Tribunale avrebbe errato nel ritenere satisfattivi i pagamenti eseguiti in suo favore -e ciò sul rilievo che i lavori contabilizzati ed elencati nel SAL n. 1 erano stati da essa sola interamente eseguiti – si poneva in contraddizione col comportamento tenuto dalla OGF nella fase dell’esecuzione del contratto: una volta redatto e sottoscritto il primo SAL, la fattura NUMERO_DOCUMENTO, pagata ad OGF dalla stazione appaltante, era stata emessa dal subappaltatore in piena sintonia con le indicazioni del subappaltante. Né, peraltro, RAGIONE_SOCIALE aveva contestato la nota del 9 aprile 2014 con cui la RAGIONE_SOCIALE
aveva autorizzato il pagamento ad OGF di € 31.960 da parte dell’RAGIONE_SOCIALE e la detrazione del medesimo importo da quanto dovutole in dipendenza del SAL n. 1.
La Corte d’Appello ha, altresì, ritenuto che le richieste istruttorie dell’appellante, consistenti nella prova testimoniale, nella consulenza tecnica d’ufficio e nella esibizione di documenti, non erano rilevanti, atteso che nessuno dei citati mezzi istruttori era idoneo ad accertare se le opere contabilizzate nel SAL n.1 fossero state eseguite da RAGIONE_SOCIALE o da RAGIONE_SOCIALE.
In relazione al quarto motivo di appello, con cui la OGF si doleva del rigetto della domanda proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 936 c.c., la Corte di Appello ha ritenuto infondata la pretesa della società, sia dal punto di vista fattuale, poiché non vi era prova dell’esecuzione da parte di OGF né di tutte le opere contabilizzate nel SAL n. 1, né delle opere ulteriori non previste nel contratto di subappalto, sia dal punto di vista giuridico, perché il subappaltatore che aveva eseguito l’opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario non poteva essere considerato terzo avente diritto all’indennità ex art. 936 c.c. .
Infine, la Corte di merito ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva condannato la OGF alla rifusione delle spese di lite e l’ha condannata anche al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a sei motivi.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito in giudizio con due distinti controricorsi.
La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1362 e 1367 c.c., nonché l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. e, comunque, l’omesso accertamento di fatti decisivi per il giudizio integrante ‘error in iudicando’ in relazione all’art. 360, c. 1), n. 3) c.p.c. e/o, comunque ‘error facti’, ex art. 360, c. 1), n. 5) c.p.c..
Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello, condividendo le motivazioni del Tribunale, ha errato nell’interpretazione della domanda proposta.
In particolare, ad avviso della OGF, la Corte territoriale ha errato, in primo luogo, nell’interpretazione della domanda, essendosi limitata -come il giudice di primo grado – a definirla generica ed ambigua, senza correttamente individuarne il petitum e la causa petendi . Al contrario, nessuna ambiguità poteva essere imputata alle sue richieste, vertendo la causa petendi nel diritto di chiedere ed ottenere il pagamento del corrispettivo del subappalto, che sarebbe residuato dopo l’acconto ricevuto di soli € 31.960,00, rispetto agli € 173.446,04 pattuiti e rispetto agli € 160.611,75, attestati dal primo SAL predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE per i lavori eseguiti da OGF a tutto il 25.3.2014. Né rilevava la circostanza che tra il SAL n. 1 di RAGIONE_SOCIALE e i SAL di OGF non vi fosse corrispondenza numerica, stante la identità sostanziale per quel che riguardava le opere eseguite in ragione del subappalto e del computo metrico ad esso allegato.
Inoltre, ad avviso della ricorrente, il giudice di merito non aveva tenuto conto di quanto risultava sia dal contratto di subappalto,
quanto all’oggetto e al corrispettivo, sia dal computo metrico estimativo allegato a quel contratto e sottoscritto da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, sia dal SAL n. 1 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sia da tutta la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE.
2. Il primo motivo è inammissibile.
In primo luogo, la ricorrente invoca in modo generico la violazione dell’art. 1362 e dell’art. 1367 cod. civ.. In proposito, è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018, Cass. n. 10554/2010, Cass. n. 22102/2009) che, nel dedurre la violazione delle norme di interpretazione, occorre non solo fare puntuale riferimento alle predette regole, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’ inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.
Inammissibile è, altresì, in generale, la dedotta violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., in una situazione, quale quella di specie, caratterizzata dalla c.d. ‘doppia conforme’ tra la sentenza di primo e quella di secondo grado, in relazione alla quale l’accertamento di fatto del giudice d’appello viene a fondersi con quello del primo giudice, con la conseguenza che la violazione di cui all’art. 360 comma 5° n. 5 cod. proc. civ non è più deducibile in virtù del disposto dell’art. 348 ter comma 5° cod. proc. civ. (in ordine all’onere del ricorrente in cassazione, in caso di doppia conforme, di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse,
vedi Cass. n. 26774/2016; conf. n. 20994/2019; Cass. n. 8320/2022).
In ogni caso, la dedotta violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ. è parimenti inammissibile per palese genericità, per avere la ricorrente affermato, in modo meramente assertivo, che il giudice di merito non aveva tenuto conto di ‘ ciò che in fatto risultava sia dal contratto di subappalto (quanto all’oggetto e al corrispettivo); sia dal computo metrico estimativo allegato a quel contratto sottoscritto da COGNOME e da COGNOME; sia dal SAL 1 di RAGIONE_SOCIALE indicante i lavori eseguiti a tutto il 25/3/2014; sia dalla documentazione prodotta da OGF e costituita dal registro di contabilità…’ senza aver avuto cura di illustrare minimamente il contenuto di tali atti. In realtà, la ricorrente ha insistito nell’assunto che l’RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente pagato i lavori di cui al SAL n. 1 alla RAGIONE_SOCIALE (nonostante che nel cantiere dal 24.2.2014 all’8.5.2014 asseritamente vi fossero solo i suoi operai), senza confrontarsi minimamente con la precisa affermazione della Corte d’Appello secondo cui, delle prestazioni indicate nelle proprie fatture 9,10 e 15 per complessivi e 187.686,94, di cui aveva richiesto il pagamento, solo la fattura n. 9 era relativa ad opere ricomprese nel SAL 1, atteso che le fatture n. 10 e 15 erano illustrate nella relazione tecnica del geom. NOME COGNOME, direttore dei lavori della stessa ricorrente, come relative rispettivamente ai SAL n. 3 e n. 4.
Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, c. 1), n. 5, c.p.c. e conseguente vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione della prova testimoniale.
Lamenta la ricorrente che la Corte di Appello ha errato nel respingere la prova testimoniale da essa articolata, ritenendola generica ed irrilevante, dal momento che tale prova si rendeva
necessaria per rispondere nolo solo alle contestazioni avversarie, ma anche alle affermazioni del Tribunale, che aveva ritenuto non provata la domanda di OGF.
Con il terzo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza, ex art. 132 n. 4 c. p.c., ex art. 360, c. 1), n. 4) c.p.c. e/o, comunque, in subordine, difetto di motivazione su un punto decisivo della causa ex art. 360, c. 1), n. 5) c.p.c., relativamente alla mancata ammissione della C.T.U..
Denuncia la ricorrente il difetto assoluto di motivazione della decisione della Corte di Appello, stante la sua incomprensibilità ed illogicità, in ordine al rigetto della richiesta di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio diretta ad accertare quali e quanti lavori fossero stati eseguiti da OGF.
Ad avviso della ricorrente, infatti, la consulenza tecnica d’ufficio, in gran parte di natura percipiente, qualora ammessa, avrebbe chiarito i punti ritenuti perplessi dalla Corte territoriale, in merito alle differenti risultanze tra la documentazione predisposta dal direttore dei lavori di OGF e alle risultanze del SAL 1 dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mediante una verifica, lavoro per lavoro, della corrispondenza tra quanto indicato da OGF e quanto certificato dall’RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo è stata dedotta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, n. 4), c.p.c., ex art. 360, c. 1), n. 4) c.p.c. e/o, comunque, in subordine, difetto di motivazione su un punto decisivo della causa ex art. 360, c. 1), n. 5 c.p.c., relativamente alla mancata ammissione delle istanze di esibizione e di documentate informazioni ex artt. 210 e 213 c.p.c..
Lamenta la ricorrente l’assoluta illogicità ed incomprensibilità della motivazione con cui la Corte di Appello ha rigettato le istanze di esibizione e di documentate informazioni ex artt. 210 e 213 c.p.c..
Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono inammissibili.
Va, in primo luogo, osservato che proprio in relazione alla ritenuta inammissibilità, ex art. 348 ter comma 5° cod. proc. civ., della censura ex art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., la ricorrente non può invocare la violazione di tale norma ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione della prova testimoni, della CTU e delle istanze di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e informazioni ex art. 213 cod. proc. civ..
Quanto al lamentato vizio ex art. 132 n. 4 cod. proc. civ. ed ex 360 comma 1° n. 4 cod. proc. civ. in relazione alla mancata ammissione delle prove testimoniali, va osservato che la Corte d’Appello non è affatto incorsa in un’omessa motivazione o motivazione apparente: il giudice di secondo grado ha specificamente argomentato che – a differenza di quanto affermato dalla parte ricorrente, secondo cui i capitoli di prova avrebbero avuto ad oggetto l’esecuzione da parte delle maestranze di OGF delle singole opere individuate dal SAL 1 (indicato da OGF a fondamento della domanda) – tali capitoli, comunque in buona parte generici e valutativi, non riguardavano affatto i lavori contabilizzati nel SAL 1 o elencati nel capitolato allegato al contratto, bensì quelli descritti nei documenti formati dal tecnico di fiducia di OGF, che si riferivano ad altri stati di avanzamento, a lavori parzialmente differenti, in parte anche propedeutici alle opere subappaltate e perciò compresi nel corrispettivo concordato a corpo. Orbene, tale motivazione risponde pienamente al ‘minimo costituzionale’ secondo i parametri stabiliti da questa Corte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Con la stessa motivazione è stata rigettata l’istanza di esibizione e quella di C.T.U. . In particolare, in ordine a quest’ultima, il giudice
d’appello ha correttamente evidenziato che, data la funzione tipica del mezzo istruttorio, non potrebbe essere in nessun caso demandato al C.T.U. il compito di accertare se le opere contabilizzate nel SAL 1 fossero state eseguite da RAGIONE_SOCIALE o da RAGIONE_SOCIALE. Infine, l’istanza di informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. è stata rigettata per la sua natura esplorativa.
In conclusione, nessun vizio di omessa o apparente motivazione in ordine alle istanze istruttorie può essere addebitato alla Corte d’Appello.
Con il quinto motivo è stato dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, c. 1), n. 5), c.p.c., relativamente al contenuto della clausola sub. art. 5.7. del Capitolato Speciale di appalto di OO.PP., nonché, in subordine, violazione dell’art. 936 c.c., ex art. 360 c. 1, n. 3) c.c.
La ricorrente lamenta che la Corte di Appello, nel rigettare la domanda proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 936 c.c., ha erroneamente applicato tale norma, richiamando principi espressi in pronunce di legittimità che attenevano a casi differenti rispetto alla fattispecie oggetto della controversia.
La RAGIONE_SOCIALE sostiene, infatti, di aver legittimamente richiesto il pagamento del residuo corrispettivo sia a RAGIONE_SOCIALE che all’RAGIONE_SOCIALE, dal momento che il caso di specie riguardava un subappalto debitamente autorizzato dalla stazione appaltante, che, peraltro, alla clausola sub art. 5.7, comma 4, n. 3) del Capitolato Speciale, si era obbligata a provvedere alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite nei limiti del contratto di subappalto.
In subordine, o in via alternativa, la ricorrente sostiene che la Corte di merito, qualora avesse ritenuto che la suddetta clausola del Capitolato Speciale non abilitava il subappaltatore ad agire nei confronti della committente, avrebbe dovuto qualificare la OGF quale terzo legittimato ad esperire l’azione ex art. 936 c.c, atteso che, trattandosi comunque di subappalto autorizzato, l’RAGIONE_SOCIALE aveva in tal modo espresso il proprio consenso all’esecuzione delle opere nella sua proprietà direttamente da parte della società subappaltatrice.
Il quinto motivo presenta concomitanti profili di inammissibilità ed infondatezza. E’, in primo luogo, inammissibile, ex art. 348 ter comma 5° cod. proc. civ., per le ragioni sopra illustrate, quanto alla dedotta violazione dell’art. 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ..
Inoltre, è infondata la dedotta violazione dell’art. 936 cod. civ..
La Corte d’Appello ha, in primis , richiamato i principi già enunciati da questa Corte (cfr. Cass. n. 14021/2017) secondo cui, presupponendo l’art. 936 cod. civ. che l’autore delle opere non sia legato, né al proprietario né ad altri cui sia stato concesso il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli abbia attribuito il diritto di costruire, non può essere considerato terzo, avente diritto all’indennità di cui all’art. 936 (o 937) cod. civ., colui che abbia eseguito l’opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che egli entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli – non rileva a quale titolo da diverso soggetto e si limita ad eseguire la sua volontà. Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, la Corte d’Appello ha evidenziato che la OGF non poteva essere qualificata come terzo, essendo stata incaricata ad eseguire le opere da RAGIONE_SOCIALE, che deteneva il fondo in virtù di contratto di appalto, e comunque in relazione ai profili di collegamento tra i contratti di
appalto e subappalto, resi evidenti sia dall’espressa autorizzazione emessa dalla stazione appaltante all’affidamento delle opere a OGF, sia dalla previsione del pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’ente.
La ricorrente, pur dando espressamente atto del proprio legame sia con l’appaltatore che con la stazione appaltante in proposito, è significativo, oltre all’autorizzazione data da RAGIONE_SOCIALE al subappalto, il richiamo alla clausola sub art. 5.7.comma 4 n. 3 del contratto di subappalto che consentiva, ricorrendone le condizioni, il pagamento diretto del subappaltatore -insiste, contraddittoriamente, nel richiedere l’indennità sussidiaria ex art. 936 cod. civ., non considerando che- come sopra evidenziato -questa presuppone che l’avente diritto sia un terzo, non avente alcun legame né con il proprietario del fondo né con colui che, sulla base di un titolo contrattuale, ne abbia anche di fatto il godimento.
Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 91 c.p.c., ex art. 360, c. 1), n. 4) c.p.c. o, in via alternativa o subordinata, ex art. 360, c. 1), n. 3) c.p.c.
La ricorrente si duole di essere stata condannata alle spese dei giudizi di merito nonostante non potesse essere ritenuta soccombente nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene la OGF che sia il Tribunale che la Corte di Appello, nel rigettare le domande con cui RAGIONE_SOCIALE aveva richiesto la risoluzione del contratto di subappalto, avevano implicitamente e logicamente affermato che l’RAGIONE_SOCIALE era tenuta al pagamento in via diretta nei confronti di OGF della residua somma di € 2.800,00, accantonata ma mai corrisposta, per avere l’RAGIONE_SOCIALE prestato adesione all’infondato assunto di RAGIONE_SOCIALE, secondo cui OGF sarebbe stata inadempiente e il contratto, quindi, risolto.
10. Il sesto motivo è inammissibile.
Ad avviso della ricorrente, OGF non avrebbe potuto essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’RAGIONE_SOCIALE, per avere quest’ultima ammesso di essere tenuta al pagamento in via diretta nei confronti di OGF della residua somma di € 2.800,00.
Va, tuttavia, osservato che la Corte d’Appello non ha fatto alcun cenno al presunto debito di € 2.800,00 di RAGIONE_SOCIALE nei confronti della ricorrente e quest’ultima non ha né allegato ‘come’ e ‘dove’ avesse sottoposto all’esame della Corte d’Appello tale questione, né che, sul punto, avesse fatto valere la presunta ammissione di RAGIONE_SOCIALE nei motivi d’appello ex art. 342 cod. proc. civ., essendosi limitata, invece, a richiamare genericamente la comparsa di costituzione dell’Ente nel giudizio di primo grado.
Infine, la ricorrente non si è confrontata con la ulteriore precisa motivazione della sentenza impugnata sul punto (pag. 16), poiché la Corte di merito ha evidenziato che, seppur OGF avesse posto a fondamento della propria pretesa nei confronti della stazione appaltante, oltre all’art. 936 c.c., anche una responsabilità di natura contrattuale, in ogni caso, non era stata raggiunta la prova dell’esecuzione delle prestazioni di cui era stato richiesto il pagamento, presupposto per invocare il pagamento diretto da parte dell’ente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, nei confronti
RAGIONE_SOCIALE e in € 5.000,00, oltre spese prenotate a debito, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1° bis dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso in data 10.4.2024