Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24442 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24442 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21617-2020 proposto da
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 3642 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI ROMA, depositata il 12 dicembre 2019 (R.G.N. 995/2017).
R.G.N. 21617/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 28/5/2025
giurisdizione Determinazione RAGIONE_SOCIALEa pensione. Indennità sostitutiva del preavviso. Riscatto RAGIONE_SOCIALEa laurea.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 3642 del 2019, depositata il 12 dicembre 2019, la Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame del dottor NOME COGNOME e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva rigettato la domanda RAGIONE_SOCIALE‘appellante, volta a ottenere l’accertamento di quarant’anni di anzianità contributiva, in séguito al riscatto degli anni di laurea, l’inclusi one RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva del preavviso nella base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità e il risarcimento dei danni alla professionalità, arrecati dal comportamento illegittimo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE .
A fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, la Corte territoriale ha evidenziato, quanto al riscatto degli anni di laurea, che l’appellante non ha offerto alcuna prova RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di riscatto, elemento imprescindibile ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa. Da tali considerazioni deriva anche il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria concernente «il mancato godimento dei cinque anni di regime fiscale dei minimi» (pagine 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
Per quel che riguarda l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva del preavviso dalla base di calcolo RAGIONE_SOCIALEa pensione, i giudici d’appello hanno rilevato che il periodo di preavviso, al quale si correla l’indennità sostitutiva come retribuzione pensionabile, si colloca in un periodo successivo alla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione.
L’ indennità, pertanto, può essere valorizzata nell’àmbito dei supplementi di pensione (art. 7 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 aprile 1981, n. 155), decorsi due anni dalla data di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione medesima. I supplementi, tuttavia, presuppongono una preventiva domanda, che nel caso di specie non è stata presentata.
-Il dottor NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un unico, complesso, motivo di censura, illustrato da memoria in prossimità RAGIONE_SOCIALEa trattazione camerale.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Il ricorrente deduce «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti» e «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. n. 4 per falsa applicazione di norme di diritto» (pagina 17 del ricorso per cassazione).
Quanto all’indennità sostitutiva del preavviso, il ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia errato nel richiamare la disciplina dei supplementi di pensione, «incompatibile con la chiusura del rapporto di lavoro» e comunque priva di ogni attinenza al caso di specie, riguardante «la riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa pensione per motivi contributivi» (la già richiamata pagina 17).
Quanto al riscatto degli anni di laurea, la decisione d’appello meriterebbe censura per non aver considerato che la domanda di riscatto, «risalente al 1988, anche se priva RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di ritorno, non reperita a causa del decorso di circa trenta anni» fosse comunque «pervenuta all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (pagina 18 del ricorso per cassazione).
-In linea preliminare, occorre disattendere l’eccezione d’inammissibilità, sollevata nel controricorso sul presupposto che il difensore non abbia sottoscritto la copia del ricorso notificata all’RAGIONE_SOCIALE.
2.1. -Come ha evidenziato il ricorrente nella memoria illustrativa, la mancanza RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del difensore nella copia notificata non
inficia la validità del ricorso, ove l’originale del ricorso rechi la firma del difensore munito di procura speciale e l’autenticazione, ad opera del medesimo difensore, RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa parte che gli ha conferito la procura (Cass., sez. lav., 5 giugno 2020, n. 10775, punto 2 del Considerato ).
2.2. -Né l’RAGIONE_SOCIALE ha allegato elementi risolutivi, che inducano a dubitare RAGIONE_SOCIALEa provenienza del ricorso, così come risultante dall’originale, dal difensore munito di procura speciale.
A tale riguardo, non si può reputare dirimente la specificazione che figura a pagina 19: «Il AVV_NOTAIO con la sottoscrizione del presente atto si assume la piena ed esclusiva responsabilità RAGIONE_SOCIALEe affermazioni contenute nel presente atto, che ritiene pienamente supportate dalla documentazione in atti».
Tale sottoscrizione avvalora ad abundantiam la condivisione RAGIONE_SOCIALEa strategia difensiva, senza confutare la riconducibilità del ricorso al difensore munito di procura speciale.
-Coglie nel segno, invece, l’ulteriore eccezione d’inammissibilità formulata nel controricorso con riferimento all’articolazione RAGIONE_SOCIALEe censure, inidonee a enucleare «con sufficiente chiarezza i limiti RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere e lo sviluppo RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale» (pagina 3).
4. -Il motivo è rubricato, anzitutto, come ‘omesso esame di fatto decisivo’.
4.1. -Il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e quelle che sorreggono la pronuncia d’appello e non ha dimostrato che tali ragioni s ono diverse.
Solo tale diversità, solo la difformità del percorso logico rispetto ai fatti principali di causa renderebbero ammissibile la censura proposta in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (fra le molte, Cass., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26774; nel medesimo senso, Cass., sez. VI-II, 9 marzo 2022, n. 7724) e consentirebbero così di
superare la preclusione sancita dapprima dall’art. 348 -ter , quinto comma, cod. proc. civ. e quindi ribadita dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.
4.2. -Peraltro, la censura proposta, quand’anche fosse deducibile in questa sede, non consentirebbe di criticare la complessiva valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., sez. II, 19 luglio 2021, n. 20553).
Con riferimento alla domanda di riscatto degli anni di laurea, il Tribunale ha posto in risalto la mancata prova RAGIONE_SOCIALEa presentazione di tale domanda (pagina 2 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello), con valutazione condivisa dai giudici del gravame (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sent enza d’appello) sulla base del rilievo che l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di prime cure non sia stato efficacemente scalfito e che non siano persuasivi gli argomenti enunciati a supporto RAGIONE_SOCIALEe doglianze.
Nell’odierno giudizio, mediante la deduzione RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente si prefigge irritualmente di sovvertire una ‘doppia conforme’, sollecitando a questa Corte, in modo egualmente irrituale, un riesame degli elementi di fatto acquisiti al processo, senza neppure cimentarsi con le puntuali argomentazioni addotte ai fini del rigetto del gravame.
-Quanto alla censura, peraltro rubricata in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., di ‘falsa applicazione di norme di diritto’ (pagina 17 del ricorso), essa non soddisfa i canoni di specificità prescritti dal codice di rito.
5.1. -Questa Corte è costante nell’affermare che l ‘ onere di specificità dei motivi, sancito dall ‘ art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all ‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., a pena d ‘ inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa
censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745).
Il ricorso non deve indicare soltanto le norme che si assumono violate, ma deve anche svolgere specifiche argomentazioni, intelligibili ed esaurienti, volte a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie o con l ‘ interpretazione RAGIONE_SOCIALEe stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16700).
Occorre, dunque, prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, in quanto non può essere demandato a questa Corte il compito d ‘ individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti RAGIONE_SOCIALEa sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., sez. III, 26 luglio 2024, n. 20870).
5.2. -Nel caso di specie, l a sentenza d’appello, dopo aver dato conto RAGIONE_SOCIALEa natura retributiva RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva del preavviso, ha diffusamente esposto le ragioni che corroborano l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina dei supplementi di pensione e ha delineato i tratti salienti RAGIONE_SOCIALEa normativa rilevante.
Secondo tale ricostruzione, che non s’incardina sul richiamo alle circolari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, stigmatizzato nel ricorso e nella memoria illustrativa, riveste rilievo essenziale la circostanza che il preavviso si collochi in un periodo successivo alla decorrenza RAGIONE_SOCIALEa pensione e che i contributi siano accreditati in un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello).
Poste tali premesse, la Corte di merito giunge alla conclusione che al caso di specie si attagli la normativa dettata dall’art. 19 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
5.3. -Il ricorso non solo non indica e non illustra in modo particolareggiato le norme che si assumono violate, ma non oppone argomenti esaustivi agli elementi di fatto e di diritto che la Corte d’appello ha indicato a sostegno RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata e RAGIONE_SOCIALEa conferma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del Tribunale.
Il ricorso, in particolare, pone l’accento sulla «frode posta in essere dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» e sulla «manomissione dei documenti presentati dal ricorrente» (pagina 7), profili che non gettano luce sul vizio di falsa applicazione di norme di diritto, devoluto all’esame di questa Corte.
L’esposizione RAGIONE_SOCIALEe censure non si attarda sull’inquadramento RAGIONE_SOCIALEa normativa applicabile e non dimostra per quali ragioni, accreditate dall’interpretazione oramai consolidata, la disciplina in esame non sia pertinente e non siano conferenti le circostanze di fatto vagliate dalla Corte d’appello (la riferibilità dei contributi a un periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro).
Né si offrono elementi risolutivi per suffragare in iure la ricostruzione alternativa propugnata nel ricorso, così da consentire a questa Corte, senza addentrarsi in compiti esplorativi estranei alle sue funzioni istituzionali, il raffronto tra la soluzione censurata e quella che si adombra come conforme a diritto.
A tale scopo, non sono sufficienti i richiami, sprovvisti di un più solido corre do argomentativo, all’asserito superamento di quella giurisprudenza, che le Circolari RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, neppure rilevanti nell’ iter logico RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello, avrebbero originariamente avallato.
6. -In virtù RAGIONE_SOCIALEe considerazioni esposte, il ricorso dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.
7. -Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla stregua del valore RAGIONE_SOCIALEa controversia e RAGIONE_SOCIALE‘attività processuale svolta.
8. -L a declaratoria d’inammissibilità del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione