Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25041 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25041 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 8511-2023 proposto da:
COGNOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
REGIONE ABRUZZO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 350/2022 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 20/10/2022 R.G.N. 108/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
IMPIEGO PUBBLICO
R.G.N. 8511/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 07/04/2025
CC
La signora NOME COGNOME Collaboratore Amministrativo cat. B RAGIONE_SOCIALE assunta a tempo determinato e part-time dalla Regione Abruzzo, a far data dal 12 ottobre 2015 con assegnazione all’ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale presso la sede di Pescara chiedeva la condanna della Regione al pagamento delle differenze retributive commisurate alle 36 ore settimanali, nonché il pagamento per le competenze correlate al lavoro supplementare mensilmente eseguito così come risultante dai fogli presenza quale straordinario. La lavoratrice deduceva inoltre che a far data dal 23/04/2018 il contratto era stato trasformato da part time a tempo pieno ed era cessato il 23/02/2019, a seguito delle elezioni regionali, con la nomina di un nuovo Presidente.
A sostegno della domanda deduceva che nel corso del suddetto rapporto aveva sempre prestato la propria attività lavorativa per 36 ore settimanali.
Il Tribunale rigettava il ricorso della lavoratrice sul presupposto che il godimento dell’emolumento unico è preclusivo di compensi aggiuntivi correlati prestazioni lavorative eccedenti l’orario d’obbligo.
La Corte di Appello confermava la sentenza rigettando l’appello , rilevando come la corresponsione dell ‘emolumento unico renda del tutto irrilevante l’orario di lavoro effettivamente svolto, per l’accertamento del quale verrebbe meno anche l’interesse ad agire e che in ogni caso la trasformazione o comunque una declaratoria di rapporto di lavoro a tempo pieno sarebbe comunque preclusa perché incompatibile con le previsioni di organico di cui alla L.R. e in assenza di prova della disponibilità del posto nella dotazione del personale della Segreteria del Presidente, nel rispetto della percentuale prevista
per le assunzioni a termine e a garanzia dell’invarianza della spesa complessiva.
Precisava la Corte di merito che al personale assunto a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione spetta il trattamento economico contrattuale iniziale corrispondente alla categoria assegnata ed alla funzione eventualmente svolta, oltre al trattamento di missione, ove ne ricorrano i presupposti e che in sostituzione del trattamento economico accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 10 che riconosce appunto che a tutto il personale di categoria B e C o comunque non investito di responsabilità organizzativa sia mensilmente corrisposta, una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario.
Ricorreva per cassazione la lavoratrice con quattro motivi cui resisteva con controricorso l’amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, Dlgs 81/2015 e 50 CCNL comparto Regione ed autonomie Locali , in relazione all’a rt. 360 n. 3 c.p.c..
Sostiene parte ricorrente che i giudici di merito hanno erroneamente ricostruito il quadro normativo di riferimento specifico per i rapporti di lavoro di che trattasi. In particolare, la Corte avrebbe omesso di applicare al contratto a tempo determinato part time cui la normativa regolamentare di cui all’art. 11, comma 7 del Disciplinare approvato dal D.G.R. 351/2015 secondo cui ‘nel rispetto della normativa vigente in materia, il personale esterno alla p.a. può essere assunto…anche con l’istituto del part -time’. Conseguentemente, il rinvio alla normativa vigente avrebbe dovuto imporre il rispetto della normativa di legge e di contratto
collettivo che stabilisce la retribuzione del lavoro supplementare.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all’ art. 360, n.3 c.p.c.
La sentenza della Corte distrettuale sarebbe erronea laddove non tiene conto del richiamo testuale effettuato dalla citata DGR alla normativa vigente in materia che imporrebbe la applicazione al rapporto di lavoro part-time della disciplina legale e collettiva ordinaria sottraendola a quella regolativa del rapporto a tempo pieno prestato nelle strutture di diretta collaborazione del Presidente ovvero della Giunta regionale.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost. ai sensi dell’ art.360, comma 1 n.3 c.p.c.. Sostiene parte ricorrente che la sentenza impugnata sia viziata in punto di giusta retribuzione laddove, a fronte di prestazioni lavorative svolte da una dipendente regionale di cat. B1 con la qualifica di collaboratore amministrativo, impegnata in prestazioni lavorative ad orario pieno (36 ore settimanali ed oltre), per un arco temporale di circa due anni e mezzo, ha ritenuto a deguato il trattamento economico mensile di circa €. 950,00 lordi.
Infine, con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c..
La motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria laddove da un lato riferisce di ‘previste 36 ore settimanali d’obbligo’ quale presupposto per l’applicazione della regola dell’assorbimento del compenso delle ore eccedenti nell’emolumento unico e poi ritiene che il lavoratore part -time, il cui obbligo orario non è di 36 ore (ma, specificamente nella
specie, di 18 ore) settimanali, sia assoggettato allo stesso trattamento economico del personale a tempo pieno per le prestazioni eccedenti il dimezzato orario d’obbligo sino, ma anche oltre, le 36 ore settimanali.
I motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro intima connessione e sono infondati.
La corte di appello ha individuato una normativa speciale per il rapporto di lavoro di cui è causa.
5.1 La L.R. Abruzzo n. 35/2014 che disciplina i rapporti di lavoro del personale degli uffici di diretta collaborazione con gli organi elettivi regionali ha rimesso ad un atto di organizzazione della Giunta regionale, da emanarsi entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della stessa, la disciplina delle strutture di supporto agli organi componenti l’Esecutivo regionale.
5.2 L ‘allegato ‘A’ alla DGR n. 351 del 7.05.2015, le cui previsioni sono state sostanzialmente riprese dal Disciplinare approvato con la DGR n. 41 del 2.02.2017, all’art. 10, comma 6, prevede che nell’ambito dello svolgimento dei propri compiti il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione assicura l’ordinario orario di lavoro, nonché garantisce, a fronte dell’emolumento unico di cui al successivo art. 11, comunque la propria presenz a, anche oltre l’ordinario orario di lavoro, secondo le esigenze delle attività istituzionali dei titolari dei rispettivi organi; eventuali saldi positivi di orario non danno diritto a riposi compensativi e vengono azzerate al termine del mese di riferimento, eventuali saldi negativi vanno recuperati nel rispetto di quanto previsto per il restante personale della Giunta Regionale.
L’art. 11 citato prevede che al personale assunto a tempo determinato, assegnato alle strutture di diretta collaborazione,
viene attribuito il trattamento tabellare iniziale corrispondente alla categoria di inquadramento, nonché l’emolumento unico. La L.R. n. 18/2001 stante il carattere fiduciario del rapporto di lavoro stabilisce che la durata massima del rapporto sia pari alla durata del mandato consiliare e che in ogni caso il contratto sia del risolto contestualmente alla cessazione dell’incarico proponente.
Ciò posto, non si può non rilevare la specialità della normativa applicabile al personale di staff che non svolge compiti di amministrazione attiva, ma esclusivamente di supporto, nell’ambito de i quali acquista un particolare rilievo il prevalente vincolo fiduciario tra gli organi di rappresentanza politica e il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione.
Tale specificità è stata di recente affermata da questa Corte secondo cui gli incarichi a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. uffici di staff) hanno una durata rapportata a quella dell’organo politico a cui sono collegati, perché hanno carattere fiduciario e di diretta collaborazione con il vertice istituzionale nell’elaborazione dell’indirizzo politico-amministrativo (Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 22325 del 07/08/2024).
La specialità del rapporto giustifica, quindi, la specifica disciplina del trattamento accessorio, costituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.
La norma regolamentare specifica per tale rapporto di lavoro inserito negli uffici di staff è chiara al riguardo nel prevedere una speciale indennità sostitutiva di ogni compenso degli istituti incentivanti e dello straordinario.
Tale disciplina speciale deve applicarsi al rapporto di lavoro a tempo determinato sia a tempo pieno che part-time, attesa la onnicomprensività dell’indennità sostitutiva prevista per tale tipologia di rapporto di lavoro di diretta collaborazione che, si ripete, esclude qualsivoglia ulteriore spettanza per l’eventuale orario aggiuntivo svolto dal dipendente.
La speciale disciplina che riconosce al lavoratore la corresponsione dell’indennità sostitutiva comporta il rispetto del principio della sufficiente retribuzione stabilito dall’art. 36 Cost. nella misura in cui tale indennità sostituisce in via forfettaria i compensi dovuti per gli istituti incentivanti e dello straordinario previsti per gli altri dipendenti dalla contrattazione collettiva.
Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso va respinto anche con riferimento all’ultimo motivo che eccepisce la carenza di motivazione ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., attesa la logicità dell’iter argomentativo della Corte di appello che ha escluso la applicabilità al caso concreto della normativa generale in materia di rapporto di lavoro applicando al caso di specie quella specifica prevista per i rapporti di lavoro a tempo determinato presso gli uffici di diretta collaborazione.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al rimborso di € 3 .000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione