Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3255 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/02/2025
1.Con ricorso iscritto al R.G. n. 3026/2012 al Tribunale di Agrigento, NOME COGNOME inquadrato come dirigente, ha chiesto che il Comune di Lampedusa e Linosa venisse condannato al pagamento in suo favore delle retribuzioni e delle ferie non godute dal mese di maggio 2012 al 22 settembre 2012, nonché al pagamento dell’indennità di preavviso e del trattamento di fine rapporto, previa disapplicazione del provvedimento prot. n. 6908/2012 di evoca dell’incarico dirigenziale .
Nel diverso procedimento RG n. 854/2012 (opposizione al decreto n. 268/2012 con cui il Tribunale di Agrigento aveva ingiunto al Comune di Lampedusa e Linosa il pagamento della retribuzione per la mensilità di maggio 2012 nei confronti del Gabriele, l’ente aveva eccepito la nullità del contratto di lavoro del 19.1.2012, in quanto aveva previsto il termine di scadenza in data successiva alla fine del mandato elettorale del Sindaco in carica al momento della stipula, intervenuta in data 9 maggio 2012.
Con ricorso iscritto al R.G. n. 3443/2013, il Comune di Lampedusa e Linosa ha chiesto accertarsi la nullità dei contratti di lavoro intercorsi con il NOME nelle date del 13.2.2009 e del 19.1.2009, nonché la condanna del NOME alla restituzione di quanto percepito.
Il Tribunale di Agrigento, decidendo su tali ricorsi riuniti, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 268/2012 ed ha rigettato sia le domande proposte dal Comune nel ricorso iscritto al RG n. 3443/2012 che le domande formulate dal Gabriele nel ricorso iscritto al RG n. 3026/2012.
La Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma di tale sentenza, ha condannato il Comune di Lampedusa e Linosa al pagamento, in favore di
NOME COGNOME della retribuzione sino al luglio 2012 e dell’indennità di mancato preavviso, pari a 15 giorni di retribuzione.
La Corte territoriale ha osservato che l’incarico dirigenziale conferito in sede di contratto individuale al NOME (ingegnere con incarico di ‘Dirigente dei servizi tecnici e responsabile del servizio personale’ ) era di natura tecnicoprofessionale, e non di collaborazione alla definizione dell’indirizzo politico ; ha pertanto escluso l’applicabilità delle disposizioni sullo spoil system ed ha invece ritenuto applicabili le ordinarie regole che disciplinano il contratto a tempo determinato dei dir igenti esterni dell’Amministrazione , ossia l’ art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e l’ art. 110 TUEL.
Considerato che per effetto della deliberazione n. 112 del 16.12.2011 il contratto di conferimento dell’incarico dirigenziale era stato prorogato fino alla determina del Sindaco che sarebbe stato eletto alle elezioni del 15 maggio 2012 (ma non oltre il 31.12.2012) e che tale determina era stata adottata in data 9.6.2012, ha ricondotto l’efficacia del recesso al 3.7.2012, data di ricezione della suddetta determina da parte del Gabriele, al quale ha altresì riconosciuto il termine di preavviso di 15 giorni ai sensi dell’art. 3 del contratto individuale.
6 . In assenza di deduzione e di prova, da parte del Gabriele, dell’espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale, ha rigettato la sua domanda di pagamento dell’indennità sostitutiva del le ferie.
Ha infine rigettato la domanda del NOME volta ad ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato dal 2009 al 2012, in quanto il NOME non aveva impugnato l’omessa pronuncia del Tribunale su tale domanda, ma si era limitato a riprop orla nelle conclusioni dell’atto di appello.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi.
Il Comune di Lampedusa e Linosa, oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2109 cod. civ., dell’art. 115 cod. proc. civ., dell’art. 36 Cost., dell’art. 7, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2003/88, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Richiama la nota n. 4140 del 6.4.2012 con cui il NOME aveva chiesto la concessione di 99 giorni di ferie maturati dal 13.2.2009, la nota del 10.5.2012 con cui il Segretario comunale di Lampedusa e Linosa confermava che al NOME spettavano 99 giorni di congedo ordinario, nonché la nota n. 4805 del 23.4.2012 di altro ufficio dell’ente locale, secondo cui le ferie residue di cui il Gabriele doveva fruire ammontavano a 44 giorni.
Addebita alla Corte territoriale di non avere valutato la motivazione di tale ultimo provvedimento, secondo cui non risultava documentazione relativa ad alcuna proroga a firma del Segretario comunale da cui risultasse che le ferie di ogni anno erano sta te rinviate all’anno successivo.
Evidenzia che tale nota non aveva messo in dubbio che il NOME aveva lavorato per l’intero periodo acquisendo 99 giorni di ferie dal 2009 al 2012; critica la sentenza impugnata per non avere posto a fondamento della decisione tale incontestata circostanza.
Precisa che a fronte dell’autorizzazione delle ferie fino al 22.9.2012, il rapporto di lavoro del Gabriele era stato risolto anticipatamente dal Sindaco con comunicazione pervenuta in data 3.7.2012 e che il datore di lavoro è tenuto a pagare le ferie non godute entro la cessazione del rapporto, qualora non provi di avere posto il lavoratore nella condizione di fruire delle giornate a cui aveva diritto, avvisandolo che le avrebbe perdute in caso di mancato sfruttamento entro lo scadere del periodo di riferimento.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia la violazione degli artt. 2 e 4 del D.M. n. 55/2014 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Lamenta l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione sulle censure proposte nel giudizio di appello in ordine all’erronea quantificazione delle spese relative al giudizio di primo grado e alla restituzione da parte del Gabriele della complessiva somma di € 3240,38 bonificata in data 29.3.2013 a titolo di spese processuali relative alla fase cautelare.
Addebita alla Corte territoriale di avere omesso di esaminare il grado di complessità del procedimento e della fase istruttoria, e di non avere tenuto conto del numero dei procedimenti riuniti, articolati in diverse fasi.
Con l’unico motivo, il ricorso incidentale denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione del giudicato interno e per motivazione del tutto illogica, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Deduce che il Tribunale aveva rigettato la domanda del NOME volta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate in epoca successiva alla comunicazione delle dimissioni del dipendente, in quanto dopo tale comunicazione non aveva più prestato attività lavorativa per il Comune; evidenzia che il NOME non ha impugnato tale statuizione.
Precisa che il Gabriele aveva censurato la sentenza di primo grado addebitando al primo giudice di non avere considerato che dal 10.4.2012 era ancora in servizio non per avere effettivamente prestato attività lavorativa, ma in ragione della fruizione di un periodo di ferie asseritamente dovute fino al 22.9.2012.
Critica la sentenza impugnata per avere erroneamente riconosciuto il diritto del Gabriele al pagamento delle retribuzioni da maggio al 3.7.2012 nonostante fosse stato accertato che non aveva prestato attività lavorativa e che non aveva provato il proprio diritto al godimento delle ferie.
Lamenta il carattere perplesso e incomprensibile della motivazione, che in difetto di impugnazione del capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di pagamento della retribuzione di maggio 2012 proposta dal Gabriele in quanto non aveva prestato attività lavorativa, aveva respinto per difetto di prova la domanda relativa al riconoscimento delle ferie a far data dal 10.4.2012 e aveva accolto in modo apodittico, illogico e contraddittorio, la
domanda di pagamento della retribuzione per quel medesimo periodo non lavorato.
Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile in quanto non coglie il decisum .
La Corte territoriale ha infatti evidenziato che il Comune di Lampedusa e Linosa aveva contestato la correttezza del provvedimento di autorizzazione del Segretario Generale prot. n. 2854/2012, da cui risultava la concessione di 99 giorni di ferie, sulla base della nota n. 4805 del 23.4.2012 a firma del responsabile dell’Ufficio del personale, da cui risultava che i giorni di ferie residui spettanti al Gabriele fossero 44 ed erano stati goduti dal 10 aprile al 22 maggio 2012.
La censura sollecita la rilettura della suddetta nota, facendo leva sulla motivazione della medesima, che non risulta dalla sentenza impugnata, e sul principio di non contestazione.
Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018, nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sul punto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003; Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga una determinata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e non risulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarne l’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto tale questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hanno
richiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass. n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).
Deve inoltre rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
Anche il secondo motivo del ricorso principale, che nella sostanza denuncia l’omessa pronuncia e l’omessa motivazione, è inammissibile in quanto non coglie il decisum .
Infatti la Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado condannando il Comune di Lampedusa e Linosa al pagamento in favore del Gabriele della retribuzione maturata fino al 3 luglio 2012 e dell’indennità di mancato preavviso); la sentenza impugnata ha dunque travolto anche il regolamento delle spese contenuto nella sentenza di primo grado ed ha regolato ex novo le spese di lite relative ai gradi di merito.
Il ricorso incidentale è infondato.
Questa Corte ha infatti chiarito (Cass. n. 24358/2018) che il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente (Cass. n. 17935 del 2007; Cass. n. 23747 del 2008), non anche su quelli relativi ad affermazioni che costituiscano mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass. n. 22863 del 2008).
Costituisce capo autonomo della sentenza, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato anche interno, quello che risolve una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, sì da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente; la suddetta autonomia non solo manca nelle mere argomentazioni, ma anche quando si verte in tema di valutazione di un presupposto necessario di fatto che, unitamente ad altri, concorre a formare un capo unico della decisione (Cass. n. 23747 del 2008; Cass. n. 22863 del 2007; Cass. n. 27196 del 2006).
La locuzione giurisprudenziale “minima unità suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato interno” individua la sequenza logica costituita dal fatto,
dalla norma e dall’effetto giuridico, con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull’intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione» (Cass. n. 16853/2018 e negli stessi termini Cass. n. 24783/2018 e Cass. n. 12202/2017).
Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie non sussiste la denunciata violazione del giudicato.
Dalla sentenza impugnata risulta che il Tribunale di Agrigento ha revocato il decreto ingiuntivo n. 268/2012 ed ha rigettato sia le domande con cui il Comune di Lampedusa e Linosa aveva chiesto l’accertamento della nullità dei contratti di lavoro intercorsi tra le parti nelle date del 13.2.2009 e del 19.1.2009 e la condanna del NOME alla restituzione di quanto percepito, sia le domande con cui il NOME aveva chiesto che il Comune venisse condannato al pagamento in suo favore delle retribuzioni e delle ferie non godute dal mese di maggio 2012 al 22 settembre 2012, nonché al pagamento dell’indennità di preavviso e del trattamento di fine rapporto.
Dalla sentenza impugnata risulta inoltre che il Gabriele ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto interotto ope legis il rapporto lavorativo con l’insediamento del nuovo Sindaco (avvenuto in data 9.5.2012) ed ha chiesto la riforma di tale sentenza, con condanna del Comune appellato al pagamento delle differenze retributive da maggio a settembre 2012, anche a titolo di ferie non godute, nonché al pagamento dell’indennità di preavviso e del TFR, oltre accessori.
La proposizione di tale doglianza, volta ad accertare che il rapporto di lavoro del NOME si era interrotto in data 22.9.2012 e ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate da maggio a settembre 2012, di per sé esclude che sullo svolgimento di attività lavorativa da parte del NOME dopo il 10.4.2012 si sia formato il giudicato.
Ne consegue l’infondatezza della censura relativa al carattere perplesso e incomprensibile della motivazione, in quanto ha quale presupposto il giudicato
sul mancato svolgimento di attività lavorativa da parte del NOME dopo il 10.4.2012.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione dell’esito del giudizio.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per il ricorrente principale e per il ricorrente incidentale , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
dà atto della sussistenza dell’obbligo per il ricorrente principale e per il ricorrente incidentale , ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, in data 9.1.2025.
Il Presidente
NOME COGNOME