Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3921 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 3921 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21322-2017 proposto da: da :
NOME RAGIONE_SOCIALE NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio àll’v-v5aats NOME AVV_NOTAIO, ràppresentato e difeso dàll’vvocato COGNOME COGNOME5AINATORE INPANTINU; studio
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato EGIDIO 2023 169 in tempore , n COGNOME ,
INCORPORA; EGIDIO
avverso la sentenza n. 103/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 20/03/2017 R.G.N. 9/2014; APPELLO R . G . N .
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME. di NOME
RILEVATO
che, con sentenza del 20 marzo 2017, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione resa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE datrice al pagamento, in luogo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di cui all’art. 18, comma 7 del CCNL RAGIONE_SOCIALE‘area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza medica e sanitaria RAGIONE_SOCIALE‘8.6.2000 corrisposta in relazione alla designazione in sostituzione del titolare nell’incarico di direttore RAGIONE_SOCIALEa struttur complessa RAGIONE_SOCIALE, del trattamento economico previsto per tale figura dirigenziale dal predetto CCNL;
che la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per genericità RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sollevata dal AVV_NOTAIO. COGNOME ma, altresì infondata la pretesa azionata, escludendo la disciplina di legge il riconoscimento al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse il diritto al trattamento economico di posizione superiore a quella spettante per le funzioni effettivamente svolte e non ricorrendo le condizioni che in base al contratto collettivo configurano l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico di responsabile di struttura complessa, nonché non risultando ai predetti fini invocabile il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost avendo la contrattazione collettivo previsto per l’evenienza apposito emolumento dato dall’indennità sostitutiva avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva;
che per la cassazione di tale decisione ricorre il AVV_NOTAIO. COGNOME, affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO
che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 434 c.p deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza e del procedimento per aver Corte territoriale pronunziato oltre il limite del devol essendosi la RAGIONE_SOCIALE limitata a censurare decisione del primo giudice esclusivamente sotto il profil RAGIONE_SOCIALE‘inapplicabilità del comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del CCNL e non de comma 7 RAGIONE_SOCIALEa stessa norma per cui la Corte territoriale no avrebbe potuto sancire, come viceversa ha fatto, la non debenza di somme ulteriori rispetto a quanto già corrisposto in base predetto comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 18;
che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e 2099 c.c., il ricor deduce la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violaz del giudicato interno formatosi per aver l’RAGIONE_SOCIALE impugnato la decisione del primo giudice esclusivamente sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘inapplicabilità del comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘ad. 18 del CCNL non del comma 7 RAGIONE_SOCIALEa stessa norma;
che i primi due motivi sono infondati, essendo in ogni cas riservata al giudice l’esatta individuazione RAGIONE_SOCIALEe nor applicabili, senza che la mancata loro indicazione nell’atto gravame possa importare formazione di giudicato interno sul punto;
che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazi RAGIONE_SOCIALE‘ad. 132, n. 4, c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘addii Cost., il ric lamenta a carico RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale il carattere merame apparente RAGIONE_SOCIALEa motivazione resa, risultando non supportato da ragione alcuna la ritenuta non sussumibilità RAGIONE_SOCIALE‘incar conferito al ricorrente tra quelli disciplinati dall’art. 18, 5, del CCNL come viceversa affermato dal primo giudice;
il motivo è infondato, poiché la motivazione apparente è ravvisabile solo quando sia composta da mere formule di stile o tautologiche, il che non è nel caso in oggetto;
che, con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 18, comma 5, CCNL 8.6.2000 per l’area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza medica e veterinaria e 10, comma 8, del contratto integrativo 10.2.2004, lamentando la non conformità a diritto RAGIONE_SOCIALEa pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all’inapplicabilità nella fattispecie RAGIONE_SOCIALEe invocate disposizioni;
che la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza medica e veterinaria, 1362 c.c., 2 comma 3 bis, 19, 24, comma 1, 40 e 45 d.lgs. n. 165/2001, 5,15 ter, comma 5, d.lgs. n. 502/1992, 29 d.P.R. n. 76171979, 2103 c.c. e 36 Cost. è deAVV_NOTAIOa anche con il quinto motivo, là dove si imputa alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento espresso per cui il contratto collettivo prevederebbe nell’ipotesi di assegnazione provvisoria di un dirigente ad altre mansioni il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva ex art. 18 CCNL 8.6.2000 per l’area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza medica avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva, risultando quella norma inapplicabile alla fattispecie o, al più, avente una operatività limitata nel tempo in funzione RAGIONE_SOCIALEa copertura del posto resosi vacante ed, in ogni caso, insuscettibile di vanificare il diritto al trattamento economico connesso all’esercizio di fatto di mansioni superiori ex art. 36 Cost.; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che nel sesto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992 è prospettata con riferimento al mancato rispetto del principio di parità di trattamento contrattuale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere applicabile il regime di cui ai primi tre commi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del CCNL 8.6.2000 alle
distinte ipotesi di sostituzione in incarichi dirigenziali di cui a successivi commi 4 e 5;
che il quarto, il quinto e il sesto motivo, da trattars congiuntamente perché strettamente connessi, sono infondati alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area RAGIONE_SOCIALEa dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza RAGIONE_SOCIALEa dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico RAGIONE_SOCIALEa dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c. d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento RAGIONE_SOCIALEa procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.”; né può ravvisarsi violazione del principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001, norma che vieta all’amministrazione di accordare trattamenti economico-normativi individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede o in sede legislativa (cfr., ex aliis, Cass. n. 6553/19); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12.1.2023