Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24100 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24100 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 11914/2016
promosso da
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , in proprio e per conto di NOME NOME e COGNOME NOME , elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente a ll’ AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché contro
Provincia di RAGIONE_SOCIALEo , in persona del Presidente pro tempore ;
– intimata – proposto avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Venezia n. 892/2015, pubblicata il 07/04/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME; letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 22/08/2008, gli attuali ricorrenti proponevano opposizione alla stima ex art. 19 l. n. 865 del 1971 avverso il provvedimento prot. 47/2007 del 31/01/2008, con il quale la ‘ Commissione provinciale di RAGIONE_SOCIALEo per la determinazione dell’indennità di esproprio ‘ aveva determinato l’indennità spettante per l’asservimento di terreni agricoli di cui al CT del Comune di Carbonera (TV), foglio 18, mapp. 12-13-15-94-621 di loro proprietà, interessati da una modifica degli impianti preesistenti (innalzamento del pilone e raddoppio del numero dei cavi) con ampiamento del basamento rispetto al vecchio sedime e aumento RAGIONE_SOCIALE fascia di rispetto a seguito dell ‘innalzamento dei conduttori .
La procedura aveva avuto avvio con il decreto n. 847/2003 del 27/06/2003 RAGIONE_SOCIALE Provincia di RAGIONE_SOCIALEo, che aveva autorizzato l’RAGIONE_SOCIALE a realizzare lavori di ammodernamento di un tratto RAGIONE_SOCIALE linea elettrica aerea a 132 kV ‘RAGIONE_SOCIALEo Est Vacil’, dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Tali lavori prevedevano l’innalzamento dei tralicci e la trasformazione dei conduttori da terna semplice a terna sdoppiata.
I ricorrenti esponevano di essere proprietari di un complesso immobiliare di inestimabile valore, risalente al XVII secolo (Villa INDIRIZZO), con l’annesso parco ricco di piante secolari, coperto da vincolo ai sensi del d.lgs. n. 490 del 1999 (ora d.lgs. n. 42 del 2004), evidenziando che il traliccio già situato all’interno RAGIONE_SOCIALE
loro proprietà era stato sostituito da un nuovo sostegno molto più alto, che non reggeva più solo tre cavi, ma sei, oltre alla fune di guardia.
La Corte d’appello dichiarava che la giusta indennità di asservimento spettante agli attori in relazione all’asservimento dei menzionati fondi era pari ad € 3.832,00 .
La menzionata Corte dava per pacifico in causa che l’asservimento riguardasse solo i terreni a destinazione agricola e che la Commissione provinciale avesse determinato l’ indennità ai sensi di un’ apposita legge regionale in tema di elettrodotti, rilevando che era controverso tra le parti solo il concorrere di una specifica incidenza RAGIONE_SOCIALE linea di elettrodotto sull’ intero compendio in signoria ai ricorrenti, costituito, oltre che dai terreni agricoli interessati dall’asservimento, anche dal limitrofo parco e dalla villa storica, con conseguente deprezzamento del loro valore di mercato.
Sul punto, la Corte dava rilievo al fatto che già da oltre settant’anni esisteva un elettrodotto nella medesima posizione, con un traliccio al centro del terreno agricolo, con la conseguenza che la novità riferibile all’attuale procedura era rappresentata dalla circostanza che l’impianto era stato modificato, non tanto nella posizione del pilone di sostegno, rimasta inalterata, ma nella struttura dello stesso e nell’ ingombro aereo (il pilone era di maggiore altezza e portava un numero maggiore di cavi).
La Corte d’appello evidenziava anche che, per potersi prospettare una situazione di asservimento, incidente sulla restante parte del compendio non direttamente interessato dall’occupazione , avrebbe dovuto potersi apprezzare una situazione di incidenza particolare, diversa dal disagio per la presenza dell’elettrodotto sopra il sedime di posizionamento aereo, poiché la presenza RAGIONE_SOCIALE linea elettrica e del pilone, da tempo in loco , già aveva compromesso il contesto naturale dei luoghi.
La Corte dava rilievo al fatto che, già in precedenza, la vista soffriva RAGIONE_SOCIALE presenza del preesistente pilone, ritenendo che le modifiche apportate non avevano comportato una significativa novità in grado di incidere ulteriormente sul valore di mercato del compendio. In particolare, secondo la Corte, per le sue dimensioni e per la destinazione agricola dei terreni circostanti, anche il pilone preesistente era visibile, svettava sopra gli alberi – nelle stesse posizioni in cui era ora visibile l’attuale sostegno RAGIONE_SOCIALE linea elettrica – e già rappresentava anomalia rispetto al contesto naturale, sicché la sostituzione operata non incideva sul valore di mercato del bene in misura diversa rispetto a quanto già ristorato con l’indennità di asservimento in origine riconosciuta.
Secondo la Corte, poi, non vi era nessun elemento concreto versato in atti, che dimostrasse l’ effettiva incidenza delle modifiche apportate sul valore di mercato del compendio, ma solo opinioni e valutazioni soggettive anche se di esperti.
La stessa Corte, infine, non riteneva opportuno, infine, procedere a una ulteriore trattazione RAGIONE_SOCIALE causa, in attesa che la società elettrica reputasse di conformarsi al dictum del Consiglio di Stato (che aveva respinto l’impugnazione delle prescrizioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sopra menzionate), ritenendola ininfluente.
Avverso detta sentenza, i proprietari dei terreni hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
Solo l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISONE
Con il primo motivo di ricorso è dedott o l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d’appello considerato che l’opera era oggettivamente nuova, ed anche abusiva, come si evinceva dalle
prescrizioni (non rispettate) RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (ove si stabiliva che il traliccio insistente sull’area vincolata annessa a Villa COGNOME non avrebbe dovuto essere modificato né per altezza, né per dimensioni, né per ubicazione e che il numero dei conduttori non avrebbe dovuto essere modificato rispetto all’attuale ) e dalla decisione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5858/2011 (oramai passata in giudicato).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, nonché degli artt. 33 e 44 d.P.R. n. 327 del 2001 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che le modifiche operate non rappresentassero una significativa novità.
Secondo i ricorrenti, si doveva tenere conto che l’art. 123 r.d. cit. stabilisce chiaramente che «l’aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto » , richiedendo una valutazione in maniera dinamica, tenendo conto, cioè, di quella che può essere l’evoluzione anche tecnologica dell’impianto ragionevolmente prevedibile nel momento in cui lo stesso viene realizzato. In tale ottica, le condizioni di massimo sviluppo, al mom ento in cui l’elettrodotto era stato realizzato, e cioè nei primi anni trenta, non erano le stesse di quelle che si potevano configurare al momento degli interventi di ammodernamento, sicché l’indennizzo doveva essere considerato in base alle nuove «condizioni di massimo sviluppo».
In sintesi, nell’ottica dei ricorrenti, per dare corretta applicazione dell’art. 123 r.d. cit., la Corte avrebbe dovuto considerare – non che l’altezza del pilone era già visibile al momento RAGIONE_SOCIALE sua originaria costruzione ma – che vi era una maggiore altezza e, dunque, una maggiore visibilità, che era indice delle nuove «condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto ».
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, nonché degli artt. 33 e 44 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto mancante la prova RAGIONE_SOCIALE incidenza delle nuove opere sul valore di mercato del compendio immobiliare, poiché si trattava di un compendio monumentale, che non poteva essere valutato solo sotto il profilo del valore di mercato, dovendo considerarsi come perdita di valore in sé il deturpamento del RAGIONE_SOCIALE determinato dalla nuova opera. I ricorrenti hanno aggiunto che, comunque, aumentando significativamente il disturbo visivo e venendo a creare una importante lacerazione nell’affascinante prospettiva che legava gli edifici rustici al complesso centrale, si era venuto a creare anche un nocumento alla commerciabilità dell’intero complesso di Villa COGNOME , comprese le proprietà adiacenti alle fasce di rispetto, dovendo considerarsi il compendo immobiliare in modo unitario, come pure aveva fatto il CTU, che aveva individuato un valore complessivo dell’intero compendio di € 11.400.000,00 .
Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 61, 115, 191 e 195 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’appello ignorato l’esito RAGIONE_SOCIALE CTU , nella parte in cui ha ritenuto che l’intervento aveva comportato una sostanziale modifica dei tralicci di sostegno, che da ll’altezza di 15 metri erano passati a raggiungere i 45 metri, con conseguente diversa conformazione del loro assetto e del loro dimensionamento strutturale (che interessava il manufatto, i suoi componenti ed anche le fondazioni), aggiungendo che il numero dei cavi che andavano da traliccio a traliccio erano raddoppiati da tre a sei. Si trattava in sostanza di tralicci di dimensioni enormemente maggiori rispetto a quelli preesistenti che avevano una maggiore invadenza visiva.
Occorre premettere che correttamente i ricorrenti hanno invocato il disposto dell’art. 123 r.d. n. 1775 del 1933 (testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), il quale stabilisce quanto segue:
«Al proprietario del fondo servente è dovuta una indennità la quale deve essere determinata tenendo conto RAGIONE_SOCIALE diminuzione di valore che per la servitù subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennità è corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d’imposizione RAGIONE_SOCIALE servitù. L’aggravio causato dalla servitù va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto.
Il valore dell’immobile gravato dalla servitù è computato nello stato in cui esso trovasi all’atto dell’occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca …
In ogni caso, per l’area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore RAGIONE_SOCIALE parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai bastimenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un’adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale.
Cessando l’uso pel quale fu imposta la servitù, tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilità del proprietario.
Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione RAGIONE_SOCIALE linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee.
Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio RAGIONE_SOCIALE conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio RAGIONE_SOCIALE conduttura stessa.
Nell’atto col quale si fissa l’indennità prevista al presente articolo debbono essere determinati l’area delle zone soggette a servitù d’elettrodotto e il numero degli appoggi o dei conduttori.»
Ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 327 del 2001, la norma è stata abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore di tale d.lgs. (e cioè a partire dal 30/06/2003, come stabilito dall’art. 59 d.lgs. n. 327 del 2001) ma -per effetto RAGIONE_SOCIALE disciplina transitoria, contenuta nell’art. 57 d.lgs. cit. detto d.lgs. non si applica alle opere per le quali è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza prima RAGIONE_SOCIALE sua data di entrata in vigore.
Nel caso di specie, la Provincia di RAGIONE_SOCIALEo ha approvato le opere e chiarato la pubblicità delle stesse in data 27/06/2003 e, pertanto, deve applicarsi la disciplina previgente al d.lgs. cit.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Com’è noto, la vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c. consente l’impugnazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» e non più «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio» .
La norma si riferisce al mancato esame di un fatto decisivo, che è stato offerto al contraddittorio delle parti, da intendersi come un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico.
Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. anche Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).
Può trattarsi di un fatto principale ex art. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo (Cass., Sez. 1,
Sentenza n. 17761 del 08/09/2016), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore RAGIONE_SOCIALE motivazione, vizia la decisione perché influenza l’esito del giudizio.
Non integrano, dunque, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato dal giudice, o le mere ipotesi alternative, e neppure le singole risultanze istruttorie, qualora il fatto storico rilevante sia, comunque, stato preso in considerazione dal giudice (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).
Per gli stessi motivi, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o eccezioni, ovvero dei motivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).
Ovviamente, non è riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio la censura che mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019).
Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE censura, secondo quanto stabilito dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la parte ricorrente deve allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione RAGIONE_SOCIALE vertenza (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020).
3.2. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto che il giudice di merito non ha tenuto conto che l’opera in questione era
significativamente nuova, ma è evidente che la censura non attiene all ‘ omessa considerazione di un fatto, consistente nelle novità apportate dalle opere di ammodernamento -peraltro ben descritte nella decisione impugnata -riguardando piuttosto la valutazione in fatto, insindacabile in sede di legittimità, che ha condotto la Corte d’appello a escludere che le modifiche effettuate non avessero comportato una significativa novità in grado di incidere sul valore di mercato del l’intero compendio.
Per quanto riguarda la prospettata abusività delle opere nella parte in cui modificavano la struttura preesistente, poi, i ricorrenti non hanno specificato ‘ quando ‘ e ‘ come ‘ avessero prospettato tale questione nel giudizio di merito, che non risulta affrontata dalla Corte d’appello , né hanno rappresentato la decisività RAGIONE_SOCIALE questione stessa, tenuto conto che hanno proposto una opposizione alla stima, la quale presuppone la ritualità RAGIONE_SOCIALE procedura espropriativa, rivelandosi pertanto la censura inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
4. Anche il secondo motivo è inammissibile.
I ricorrenti hanno lamentato che il giudice di merito non ha tenuto conto che, pur essendo preesistente la servitù di elettrodotto sul loro terreno, tale servitù, risalente agli anni trenta, era stata valutata, tenendo conto dell’ aggravio causato «nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l’impianto» secondo i criteri valutativi di allora, mentre, al momento dell’adeguamento , tali condizioni erano diverse, sicché il giudice aveva errato nell’escludere rilievo al fatto che il pilone di appoggio era più alto e visibile di prima.
I ricorrenti non hanno tenuto conto, non cogliendo la ratio RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, che l’innalzamento RAGIONE_SOCIALE struttura di sostegno dei cavi è stata considerata dalla Corte d’appello, la quale, infatti, ha ritenuto congrua la stima -operata tenendo conto di tale innalzamento, e nei limiti dello stesso -escludendo la debenza di
ulteriori importi, perché ha ritenuto non dimostrata una situazione di incidenza particolare RAGIONE_SOCIALE nuova opera, diversa dal disagio per la presenza dell’elettrodotto sopra il sedime di posizionamento aereo, suscettibile di determinare un pregiudizio al valore di mercato del compendio immobiliare dei ricorrenti, operando una valutazione in fatto di cui i ricorrente richiedono inammissibilmente il riesame.
5. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La censura presuppone la circostanza che il compendio immobiliare dei ricorrenti, composto da terreni agricoli, parco e villa monumentale, dovessero essere considerati un unico fondo asservito dalla presenza dell’elettrodotto, ma la sentenza impugnata ha espressamente escluso tale circostanza, evidenziando quanto segue: «E’ dato pacifico in causa che l’asservimento sia relativo esclusivamente a terreni a destinazione agricola, identificati catastalmente dal foglio 18 Comune amministrativo e censuario di Carbonera particelle 12, 13, 15, 94 e 621 e che la Commissione provinciale ebbe a fissare in € 3.820,00 l’indennità a sensi di apposita legge regionale in tema di elettrodotti. Il momento di contrasto tra le parti rimane focalizzato dal concorrere di specifica incidenza RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE linea di elettrodotto in relazione all’intero compendio in signoria ai COGNOME, costituito, oltre che dai terreni agricoli unici in effetto interessati dall’asservimento anche dal limitrofo parco e villa storica, con deprezzamento del loro valore di mercato.»
Sulla scorta di tale premessa, il giudice di merito ha ritenuto che « per potersi prospettare situazione di asservimento, incidente anche sulla restante parte del compendio non direttamente interessato, deve potersi apprezzare una situazione di incidenza particolare diversa dal disagio per la presenza dell’elettrodotto sopra il sedime di posizionamento aereo,» ma tale incidenza non è stata ritenuta provata.
Questa Corte ha già precisato che, in tema di servitù di elettrodotto, nella determinazione dell’indennità di asservimento del fondo, è esclusa l’eventuale diminuzione del valore RAGIONE_SOCIALE residua proprietà che si viene a trovare in posizione di vicinanza con l’opera pubblica realizzata e specificamente con il traliccio portante i cavi di conduzione dell’energia, riguardando tali effetti le limitazioni legali RAGIONE_SOCIALE proprietà che gravano in modo indifferenziato su tutti i RAGIONE_SOCIALE che vengano a trovarsi in prossimità dell’opera pubblica (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20136 del 30/07/2018; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26265 del 02/12/2005).
Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.
Sebbene sia prospettata la violazione di norme che regolano il processo, tuttavia la censura attiene alla valutazione in fatto operata dalla Corte di appello, chiaramente motivata, anche nella parte in cui ha valorizzato la consulenza tecnica ai soli fini RAGIONE_SOCIALE descrizione RAGIONE_SOCIALE situazione fattuale, poi valutata dalla Corte stessa.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
La statuizione sulle spese segue la soccombenza tra le parti costituite.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in € 6.500,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi ed accessori di legge;
dà atto, i n applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione