Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10128 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17639/2022 R.G. proposto
da
COGNOME NOME , domicilio digitale presso EMAIL, rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore con domicilio digitale presso EMAIL, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME
Oggetto: Indennità di rischio radiologico – Personale diverso da medici e tecnici di radiologia – Riconoscimento Presupposti
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 08/03/2024 CC
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello Catanzaro n. 479/2022 depositata il 15/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 08/03/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 479/2022, pubblicata in data 15 aprile 2022, la Corte d’appello di Catanzaro, decidendo nella regolare contumacia dell’appellata RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Paola n. 4/2021, la quale aveva a propria volta respinto la domanda dei lavoratore volta a conseguire, tra l’altro, la domanda di condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione della indennità di rischio radiologico, che la stessa RAGIONE_SOCIALE appellata aveva in precedenza riconosciuto sino al 2002 e successivamente revocato.
La Corte territoriale, nel disattendere il gravame, ha richiamato la disciplina progressivamente dettata dal legislatore in materia e gli orientamenti espressi da questa Corte in ordine alla necessità di operare una distinzione tra la posizione del personale di radiologia -per il quale sussiste una presunzione assoluta di rischio radiologico -dalla posizione del restante personale, per il quale invece il riconoscimento dell’indennità postula l’accertamento della sussistenza di un rischio effettivo
Osservato che l’appellante rientrava pacificamente in questa seconda categoria, la Corte territoriale ha condiviso la valutazione già operata dal giudice di prime cure in ordine alla genericità delle allegazioni poste alla base dell’originario ricorso, rit enendo che tali
carenze, riverberatesi anche nell’articolazione delle prove, precludessero la possibilità di operare una concreta verifica in ordine all’esposizione non occasionale né temporanea del ricorrente al rischio radiologico, concludendo quindi anche nel senso della genericità ed irrilevanza delle istanze di prova orale e della inammissibilità del richiesto ordine di esibizione, in quanto finalizzato a colmare le carenze nelle allegazioni dell’appellante.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorre ora COGNOME NOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 421 c.p.c.
Argomenta, in particolare, il ricorso che il giudice di prime cure, nel ritenere la sussistenza di carenze assertive nel ricorso, avrebbe dovuto procedere all’assegnazione di termine ex art. 421 c.p.c. per procedere alla sanatoria delle lacune.
Conseguentemente, la Corte territoriale sarebbe venuta parimenti a violare l’art. 421 c.p.c. non rilevando la violazione commessa dal giudice di primo grado, nel momento in cui quest’ultimo non aveva motivato il mancato esercizio del potere di cui all’art. 421 c.p.c.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce la violazione dell’art. 244 c.p.c.
Il ricorrente impugna la decisione della Corte territoriale in quanto la stessa, non avrebbe rilevato la violazione dell’art. 244 c.p.c. posta in essere dal giudice di prime cure nel dichiarare inammissibili per genericità i capitoli di prova articolati nel ricorso.
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente viene a dolersi di una non corretta applicazione dell’art. 421 c.p.c. da parte del giudice di prime cure, vizio che si sarebbe poi riverberato sul giudizio di appello.
La valutazione di tale profilo, tuttavia, avrebbe postulato la formulazione di uno specifico motivo di appello concernente l’asserita violazione dell’art. 421 c.p.c. , rectius la violazione dell’art. 414, n. 4), c.p.c., atteso che a venire in rilievo era, non tanto e non solo il profilo istruttorio, quanto, e soprattutto, la completezza delle allegazioni contenute nell’originario ricorso di primo grado.
Al di là di tale puntualizzazione, tuttavia, si deve constatare che dalla assolutamente scarna sintesi del ricorso -non rispettosa del canone di specificità e completezza di cui all’art. 366 c.p.c. non emerge che il ricorrente abbia formulato detto motivo di impugnazione, risultando invece dedotti profili di (pag. 4 ricorso) di ‘ illogicità della motivazione, travisamento dei fatti ed omessa e conseguente erronea valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, errata motivazione sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, violazione dell’art. 115 c.p.c.’ .
Emerge, in tal modo, che ciò di cui il ricorrente si duole nella presente sede è il fatto che la Corte d’appello non abbia rilevato d’ufficio la supposta violazione dell’art. 421 c.p.c. , in tal modo ascrivendosi alla decisione della Corte territoriale il vizio di non essersi pronunciata d’ufficio su una questione che non era oggetto di formale motivo di appello.
L’esame nel merito del motivo di ricorso, invero, avrebbe postulato che il ricorrente, in adeguato ossequio all’art. 366 c.p.c., provvedesse a riprodurre i passaggi essenziali dell’atto di appello, ed in particolare quelli contenenti il motivo di gravame c oncernente l’ipotizzata violazione della previsione processuale invocata dal ricorrente stesso, in modo da dimostrare di aver devoluto alla Corte territoriale tale profilo.
La radicale carenza del ricorso sul punto vale anche a precludere l’esame diretto degli atti, alla luce del principio costantemente affermato da questa Corte in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia) (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021), dovendosi ribadire che è dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012; Cass. Sez. 5 – Sentenza n. 27368 del 01/12/2020).
Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile.
L’inammissibilità discende dal mancato accoglimento del primo motivo di ricorso e dalla constatazione che, per l’effetto, non risulta adeguatamente censurata quella che era la ratio fondamentale della decisione impugnata, e cioè l’avere il ricorrente omesso di adeguatamente allegare i presupposti fondamentali per l’eventuale accoglimento della sua domanda, e cioè ‘le indicazioni necessarie per qualificare in termini di abitualità lo svolgimento dell’attività del sig. COGNOME nella sala operatoria, con riferimento al numero di interventi per
ogni settimana/mese/anno , e alla durata di interventi’ , avendo il ricorrente indicato unicamente il numero complessivo di interventi che si erano svolti nella sala operatoria ma non quelli cui il ricorrente medesimo aveva assistito.
Da ciò discende l’i rrilevanza del profilo istruttorio, in quanto la valutazione di quest’ultimo postulava proprio quella adeguata allegazione iniziale ritenuta invece insufficiente dalla Corte territoriale, senza che nel ricorso ora in esame tale giudizio sia stato sottoposto -come visto in precedenza -ad adeguata critica.
Il ricorso deve quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 8 marzo 2024.