Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22725 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22725 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3152/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIOCOGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avv.ti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) dai quali è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 3131/2022 depositata il 25/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, la RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4646/2018, notificato il 20.6.2018 con cui NOME COGNOME le aveva intimato il pagamento di € 77.255,78 dovuti a titolo di differenze retributive derivanti dall’accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 4.7.1997, con condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità ex art. 32 della l. n. 183/2010, evidenziando di essere stato riammesso in servizio dal 17.3.2006, ma senza riconoscimento dell’anzianità maturata dal 4.7.1997. Con l’opposizione la RAGIONE_SOCIALE deduceva che: con sentenza n. 6070/2006 del 17 marzo 2006 il Tribunale di Roma aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato fra le parti sin dal 4.7.1997 e condannato la RAGIONE_SOCIALE a riammetterlo in servizio e corrispondergli le retribuzioni maturate dal 31.12.2003 sulla base della qualifica di montatore di livello 3; in esecuzione di tale sentenza il COGNOME era stato riammesso in servizio a decorrere dal 17.3.2006 come montatore con livello retributivo 5 (ex livello 3); in riforma di tale sentenza la Corte di Appello, con sentenza n. 7902/2009 del 22.10.2009 aveva dichiarato la sussistenza fra le parti di due rapporti a tempo indeterminato, il primo dal 4.7.1997 al 15.6.1998 ed il secondo, ancora in corso, dal 20.11.2001 nonché il diritto all’inquadramento nel 3° livello, classe retributiva 5; con ordinanza n. 8972/2012 del 4.6.2012 la Corte di Cassazione aveva cassato tale sentenza con rinvio, accogliendo il ricorso incidentale del COGNOME in relazione all’estinzione del rapporto in data 15.6.1998 ed alla qualifica superiore, nonché quello della RAGIONE_SOCIALE sull’applicabilità della tutela indennitaria ex art. 32 l. 183/2010; la Corte di Appello adita in riassunzione, con sentenza n. 2462/2015 del 31.3.2015, aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fra le parti dal 4.7.1997 e ordinato alla RAGIONE_SOCIALE la
riammissione in servizio del RAGIONE_SOCIALE come montatore di livello 2, classe retributiva 3, con condanna al pagamento di sei mensilità della retribuzione globale di fatto spettante per l’inquadramento come montatore di 2° livello, classe retributiva 3 a titolo di indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, legge 183/2010 ” per il periodo fino alla presente sentenza, oltre rivalutazione ed interessi dalla presente sentenza “. Ciò premesso eccepiva l’opponente Rai che, come statuito dalla Corte di Appello in sede di rinvio, tale indennità copriva qualsivoglia pregiudizio subito dal lavoratore sino alla data della suddetta pronuncia. Ribadiva la correttezza dell’adempimento di tale sentenza così come effettuato nel maggio 2018 ed eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale di parte delle pretese azionate dal lavoratore in via monitoria, nonché l’erroneità dei conteggi. Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva il COGNOME assumendo che l’indennità ex art. 32 legge 183/2010 non escludeva il proprio diritto al pagamento delle differenze retributive per il periodo intercorso fra il ripristino del rapporto in esecuzione della sentenza di primo grado e la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello in sede di rinvio che aveva riconosciuto il diritto al superiore inquadramento. Evidenziava, inoltre, l’efficacia interruttiva della prescrizione della domanda giudiziale ex art. 2945 c.c., concludendo per il rigetto del ricorso in opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con sentenza n. 10124/2019 del 18.11.2019 il Tribunale, all’esito della espletata CTU, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 58.816,94 a titolo di differenze retributive fra quanto percepito per l’attività effettivamente prestata dal 17.3.2006, data di ripristino del rapporto, e quanto avrebbe percepito ove fosse stato inquadrato sin dal 17.3.2006 nel 2 livello, classe retributiva 3. Il Tribunale, respinta l’eccezione di prescrizione in applicazione del disposto di
cui all’art. 2945, n. 2, c.c., osservava che il lavoratore, ove fosse stato riammesso in servizio sin dal 17.3.2006 col riconoscimento della pregressa anzianità dal 4.7.1997 e con la qualifica di montatore di livello 2, classe retributiva 3, avrebbe percepito i maggiori importi calcolati dal CTU, correttamente quantificati secondo i parametri contrattuali del rapporto.
3. La Corte d’Appello di Roma con sentenza n. 3131/2022 del 25.7.2022, in riforma della sentenza appellata, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. In particolare, la Corte distrettuale riteneva fondato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE con riferimento all’omnicomprensività dell’indennità ex art. 32 legge 183/2010 in relazione alle statuizioni della sentenza della Corte di Appello n. 2462/2015. Osservava la Corte che la sentenza di primo grado, in esecuzione della quale era stata disposta con riserva la riammissione in servizio, veniva riformata dalla Corte di Appello con sentenza n. 7902/2009, a sua volta cassata con rinvio, per cui la sentenza con cui era stata definitivamente accertata la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro stipulati inter partes e disposta la riammissione in servizio del lavoratore con l’inquadramento nel livello 2, classe di retribuzione 3, era quella emessa dalla Corte di Appello in sede di rinvio in data 31.3.2015. Rilevava che le statuizioni della sentenza della Corte di Appello n. 2462/2015 secondo cui l’indennità ex art. 32 l. n. 183/2010 copre l’intero periodo fino alla pronuncia, mentre solo per il periodo successivo sono dovute le retribuzioni commisurate a quelle di montatore di livello 2, classe retributiva 3, erano ormai passate in giudicato, con la conseguenza che il lavoratore non può avanzare pretese ad ulteriori somme che assume dovute a titolo di differenze retributive derivanti dalla pregressa anzianità maturate dalla riammissione in servizio, in data 17.3.2006, alla pronuncia della sentenza che ha definitivamente disposto tale riammissione con l’inquadramento nel livello 2, classe
retributiva 3. Concludeva affermando che la RAGIONE_SOCIALE aveva dato corretto adempimento alla pronuncia della Corte di Appello n. 2462/2015 mediante pagamento dell’indennità risarcitoria liquidata nella misura di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per la qualifica di montatore di 2° livello, classe retributiva 3, oltre accessori di legge, per un importo di complessivi € 10.249,47, nonché delle differenze retributive maturate dal marzo 2015 alla definitiva attribuzione del suddetto livello, per un importo di complessivi lordi € 20.799,00 di cui € 20.257,97 a titolo di sorte e € 541,04 per interessi legali e rivalutazione monetaria.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il COGNOME affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso il COGNOME deduce la nullità della sentenza per violazione del giudicato art. 2909 c.c., in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e lamenta che la Corte territoriale nel riferire l’indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. 183/2010, a tutto il periodo del rapporto di lavoro intercorso tra le parti sino alla sentenza del giudice del rinvio, ha violato i precetti in tema di giudicato. Evidenzia che dalla sentenza n. 2462/2015 emessa in sede di rinvio dalla Corte di Appello di Roma, posta a base della domanda di pagamento delle differenze retributive rivendicate da parte del lavoratore, emergeva chiaramente che il COGNOME aveva maturato il diritto ad essere inquadrato nel 2° livello, classe retributiva 3, del CCL di categoria, già durante le assunzioni a tempo determinato e che, essendo questa parte di sentenza passata in cosa giudicata, il ricorrente aveva diritto a ricevere la retribuzione riferita alla classe retributiva 3 sin dalla sua
riammissione in servizio, avvenuta sin dal 17.03.06 ope judicis e con decorrenza dal 4 luglio 1997, in forza della sentenza del Tribunale di Roma del 2006 e non solo a far data dalla sentenza n. 2462/2015 della Corte di Appello di Roma. Deduce, dunque, la legittimità della richiesta di vedersi riconoscere, in esecuzione del giudicato, le differenze retributive per il periodo compreso dal 17.03.2006 al 31.12.2017, avendo svolto da tale data continuativamente la propria attività lavorativa ed avendo diritto anche in applicazione del comporto contrattuale all’inquadramento nel 2° livello, classe retributiva 3, sin dalla cessazione dell’ultimo contratto a termine. Deduce che l’indennità ex art. 32 cit., come autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativamente al periodo compreso fra la scadenza del termine apposto al contratto e la pronuncia del provvedimento contenente l’ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto di lavoro, solo ove l’inadempimento del datore all’obbligo di ripristino del rapporto persista. Nel caso di specie, invece, avendo la RAGIONE_SOCIALE ripristinato il rapporto di lavoro sin dal 17 marzo 2006, la retribuzione andava commisurata a quella dovuta in applicazione del CCL di categoria e in forza della sentenza passata in cosa giudicata, con conseguente spettanza delle differenze retributive in relazione alle prestazioni lavorative effettivamente rese dal RAGIONE_SOCIALE dal 17 marzo 2006 sino al 17 marzo 2015 e corrisposte in modo insufficiente, laddove il periodo intermedio cui si riferisce l’indennità risarcitoria è quello tra la messa in mora 31 dicembre 2003 e la riammissione in servizio per effetto della sentenza del Tribunale di Roma n. 6070/2006.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2099, dell’art. 36 della Cost. e dei CCL RAI del 9.5.1990, 8.6.2000, 2004/2007 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., poiché la Corte territoriale, nel negare al COGNOME il diritto alle differenze retributive per il periodo dal
17 marzo 2006 al 17 marzo 2015, ha violato le norme codicistiche, costituzionali e contrattuali in tema di giusta retribuzione dovuta al lavoratore.
Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’artt. 113 c.p.c., in relazione agli artt. 36 della Costituzione dell’art. 2099 c.c. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La Corte territoriale nel decidere la controversia tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE ha violato le norme di diritto di cui agli artt. 36 della Costituzione e 2099 c.c. adducendo argomentazioni illogiche, contraddittorie e comunque assolutamente ingiuste e ingiustificabili dal semplice buon senso.
Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE, clausola 4, punto 1, e dell’art. 6 del d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 3 c.p.c. essendo evidente che ‘ consentire alla RAGIONE_SOCIALE di corrispondere a COGNOME una retribuzione inferiore rispetto a quella dovutagli per effetto della sentenza passata in cosa giudicata che gli aveva riconosciuto l’inquadramento nel II livello classe retributiva 3 sin dalla cessazione dell’ultimo contratto a termine, costituisce una violazione del principio di non discriminazione cui anche per la normativa comunitaria bisogna attenersi ‘. Pertanto, anche in applicazione del principio di non discriminazione, l’indennità ex art. 32 L. 183/2010 andava riferita al solo periodo di mora che nel caso di specie decorre da 31 dicembre 2003 al 17 marzo 2006. Per il periodo successivo valgono le regole ordinarie in materia di retribuzione e pertanto a COGNOME deve essere corrisposta nella misura spettantegli sulla base degli istituti contrattuali applicabili.
Con controricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce l’infondatezza del ricorso stante la correttezza della sentenza impugnata che, a fronte dell’integrale regolarizzazione sin dal mese di maggio 2018 del trattamento economico del COGNOME sulla base del disposto della
Corte di Appello di Roma, aveva affermato la non spettanza di alcuna ulteriore somma.
6. Il primo motivo, riguardante la interpretazione del giudicato esterno, è infondato, in quanto l’interpretazione offerta dalla sentenza qui impugnata del giudicato dato dalla sentenza della Corte d’Appello del 2015 risulta assolutamente corretta. Benché, infatti, il ricorrente si sia limitato a riprodurre solo il dispositivo della sentenza n. 2462/2015 (pag. 5 del ricorso del seguente tenore ‘La Corte, giudicando in sede di rinvio, dichiara l’esistenza di un unico rapporto a tempo indeterminato dal 4.7.97 e giuridica prosecuzione del rapporto ancora in essere, ordina alla società RAGIONE_SOCIALE, di riammettere in servizio il Sig. COGNOME con inquadramento di montatore di II° livello classe retributiva 3° e percezione della retribuzione dovuta secondo il ccnl applicato: condanna la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere al lavoratore l’indennizzo ex art.32, 5° comma, legge 183/2010, nella misura di 6 mensilità, per il periodo fino alla presente sentenza, oltre rivalutazione e interessi dalla presente sentenza; compensa integralmente tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio ‘) ed alcuni limitati stralci (pagg. 16 -17 del ricorso: ‘ Risulta in atti che il sig. COGNOME ha costantemente svolto mansioni di montatore con inquadramento iniziale nel III livello del CCNL di categoria, tenuto conto della progressione automatica di carriera prevista dal CCNL che assegna l’inquadramento nel II livello dopo tre anni di effettiva permanenza nella precedente classe retributiva, egli ha perciò diritto all’inquadramento nel II livello classe retribuzione 3 ‘ e ‘ Alla data di scadenza dell’ultimo contratto (ndr il sig. COGNOME) aveva superato il termine triennale (36 mesi pur considerando le pause tra un contratto e l’altro’), la sentenza qui impugnata riproduce testualmente, a pag. 5, il passo rilevante della sentenza n. 2462/2015, consentendo così a questa Corte di effettuare direttamente l’interpretazione del giudicato asseritamente violato.
6.1. Si legge, infatti, che ‘ La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17.3.2015 ha dichiarato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 4.7.1997 e condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo ex art. 32, comma 5, legge 183/2010 “per il periodo fino alla presente sentenza, oltre rivalutazione ed interessi dalla presente sentenza” in misura di 6 mensilità della retribuzione globale di fatto spettante per l’inquadramento come montatore di 2° livello, classe retributiva 3. Secondo la Corte d’Appello, ‘per quanto attiene all’ambito temporale coperto dall’indennità la Corte prende atto della norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 13 L. 92/2012, secondo cui “la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro. Poiché la costituzione del rapporto di lavoro è avvenuta con la presente sentenza ne deriva che l’indennità copre il periodo fino all’odierna pronuncia. Per il periodo successivo la Rai deve essere condannata al pagamento, in via risarcitoria, delle retribuzioni maturate e commisurate a quelle percepite da un montatore di livello 2, classe retributiva 3”.
6.2. Al di là, dunque, della correttezza di tale ultima statuizione della sentenza della Corte d’Appello di Roma del 17.3.2015, in relazione al rilievo che il COGNOME sarebbe stato riammesso in servizio dalla RAGIONE_SOCIALE con la qualifica di montatore di 5° livello sin dal 17 marzo 2006, in forza della sentenza di primo grado resa in quel giudizio, (sul punto si veda Cass. 18 gennaio 2021 n. 702) è evidente che a fronte delle domande formulate in tale sede dal lavoratore, per come anche riportate in ricorso, aventi ad oggetto oltre alla declaratoria di nullità del termine e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche il
diverso inquadramento e la corresponsione delle retribuzioni ‘ maturate tra la data di scadenza dell’ultimo contratto a tempo determinato e quella di effettiva reintegrazione e/o ripristino ‘ (pag. 3 del ricorso al n. 5) la questione della ‘omnicomprensività’ e dei limiti temporali di copertura dell’indennità ex art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010 era stata esaminata e risolta, in senso sfavorevole al COGNOME, dalla Corte d’appello in sede di rinvio con la sentenza n. 2462/2015, nella parte in cui ha affermato che ‘ Poiché la costituzione del rapporto di lavoro è avvenuta con la presente sentenza ne deriva che l’indennità copre il periodo fino all’odierna pronuncia’ . Una volta che la Corte d’appello per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine e la sua pronuncia aveva limitato le spettanze del COGNOME all’indennità ex art. 32, tale statuizione avrebbe potuto essere impugnata dal lavoratore. Essendo, invece, la sentenza passata in giudicato nei termini sopra esposti, del tutto corretta risulta la sentenza oggetto del presente ricorso nella parte in cui afferma che ‘ Secondo le statuizioni contenute nella suddetta pronuncia, pacificamente passata in giudicato, l’indennità liquidata ex art. 32, comma 5, l. 183/2010, ristorava per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive maturate nel periodo fra la scadenza del termine e la pronuncia. Essendo tale statuizione passata in giudicato, il lavoratore non può avanzare pretese ad ulteriori somme che assume dovute a titolo di differenze retributive derivanti dalla pregressa anzianità maturate dalla riammissione in servizio in data 17.3.2006, alla pronuncia della sentenza che ha definitivamente disposto tale riammissione con l’inquadramento nel livello 2, classe retributiva 3 ‘.
6.3. Va, inoltre, considerato che la sentenza impugnata ha dato atto che la RAGIONE_SOCIALE ha adempiuto a tutte le statuizioni della pronuncia della Corte di Appello n. 2462/2015 avendo nel maggio 2018: riconosciuto con decorrenza 1.05.2018 l’inquadramento nel livello
2, classe di retribuzione n. 3 in qualità di montatore e 5 aumenti periodici di anzianità e il forfait straordinari; corrisposto le differenze retributive relative al periodo 17.03.2015 -30.04.2018 (pari alla differenza tra quanto dovuto in base all’inquadramento riconosciuto nel maggio 2018 e quanto effettivamente percepito dal COGNOME, oltre accessori di legge, per un importo di complessivi lordi € 20.799,00 di cui € 20.257,97 a titolo di sorte e € 541,04 per interessi legali e rivalutazione monetaria; corrisposto l’indennità di cui all’art. 32 comma 5 1. n. 183/2010 nella misura di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per la qualifica di montatore di 2° livello, classe retributiva 3, oltre accessori di legge, per un importo di complessivi € 10.249,47, di cui € 9.990,91 per sorte e € 258,66 per interessi e rivalutazione monetaria, pari a netti € 7.892,00.
Il rigetto del primo motivo di ricorso e la conseguente correttezza della sentenza impugnata in ordine all’effetto preclusivo del giudicato determina l’assorbimento dei restanti motivi.
Il ricorso va, in conclusione, rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500 per compensi, oltre
alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale della Sezione Lavoro