Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10936 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 10936 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/04/2024
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di 3 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, in favore di NOME COGNOME, occupata presso la medesima Azienda in forza di molteplici contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel periodo da dicembre 2008 a marzo 2011.
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado ed in parziale riforma di tale sentenza, ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento di 6 mensilità dell’ultima retribuzione lorda globale di fatto, confermando nel resto la sentenza appellata.
La Corte territoriale ha disatteso l’eccezione di tardività dell’appello, proposto con ricorso del 27.4.2017; considerato che la notifica della sentenza di primo grado, eseguita in data 16.2.2017 presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE, era prodromica all’avvio dell’esecuzione forzata, l’ha ritenuta inidonea a produrre anche l’effetto di avviare la decorrenza del termine di trenta giorni per proporre l’appello ex artt. 170, 325 e 326 cod. proc. civ. ed ha invece ritenuto applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., nella fattispecie rispettato.
Ha ritenuto che si è formato il giudicato interno sull’accertamento delle violazioni di norme inderogabili da parte della RAGIONE_SOCIALE nella gestione dei rapporti di lavoro precario dedotti in lite e sulla natura solo risarcitoria delle conseguenze giuridiche; richiamata la giurisprudenza di legittimità sui parametri per la liquidazione dell’indennità risarcitoria e considerate le notevo li dimensioni della RAGIONE_SOCIALE, la durata complessiva dell’illegittimo rapporto di lavoro precario ed i propri analoghi precedenti in termini, ha liquidato la suddetta indennità in 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale lorda di fatto.
5.Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
NOME COGNOME è rimasta intimata.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 326 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado effettuata in data 16.2.2017 fosse inidonea ad avviare la decorrenza del termine di 30 giorni per la proposizione dell’appello.
Sostiene l’inammissibilità dell’appello, evidenziando che la sentenza di primo grado, priva di formula esecutiva, era stata notificata su istanza del ricorrente in data 16.2.2017 al procuratore costituito della RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE nel domicilio ele tto presso la sede legale dell’ente.
Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. fa decorrere il termine breve anche per il notificante, e secondo cui la notificazione della sentenza munita di formula esecutiva nel domicilio eletto presso il difensore è equivalente a quella effettuata nei confronti del procuratore costituito della parte ed è idonea a far decorrere il termine breve.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’omessa motivazione sulla quantificazione del risarcimento del danno da lucro cessante; violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010.
Deduce che l’appellante, nel rivendicare la determinazione e la quantificazione del risarcimento del danno in misura superiore alle tre mensilità, non ha formulato critiche pregnanti alla sentenza impugnata, ma si è limitato ad ipotizzare circostanze foriere di danno da perdita di chance.
Sostiene che la mancata impugnazione della sentenza da parte della RAGIONE_SOCIALE conferma la correttezza del ragionamento svolto dal giudice di prime cure.
Lamenta che ai fini della quantificazione dell’indennità risarcitoria la Corte territoriale ha ritenuto dirimenti le dimensioni dell’Azienda e le statuizioni contenute nei propri precedenti, anziché le ragioni che avevano determinato il ricorso al precariato e puntualmente riferite nella memoria difensiva in appello
della RAGIONE_SOCIALE (il blocco del turn over , l’attesa per l’espletamento dei concorsi per infermieri e la mancata risposta alle procedure di mobilità esterna esperite).
Evidenzia che a fronte della comprovata riduzione degli effetti dannosi derivanti dalle proroghe contrattuali illegittime e dell’assoluta mancanza di prova in ordine al danno da perdita di chance , la quantificazione dell’indennità risarcitoria effettuata dalla Corte territoriale risulta priva di motivazione, o con motivazione apparente.
Considerato che l’art. 32 della legge n. 183/2010 prevede la modulazione del risarcimento al fine di adattare la quantificazione al caso concreto, argomenta che il richiamo ai ‘precedenti in termini’ mal si attaglia al caso in esame, in quanto le proroghe contrattuali illegittime possono riguardare figure professionali diverse (medici, veterinari, psicologi, infermieri) ed avere una durata complessiva maggiore o minore rispetto a quella triennale.
3. Il primo motivo è inammissibile.
Deve infatti rammentarsi che qualora il ricorrente lamenti un errore processuale non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione (Cass. n. 24247/2016).
Nel caso di specie la censura (proposta ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.), che denuncia l’errore processuale consistito nella ritenuta inidoneità della notifica della sentenza di primo grado effettuata in data 16.2.2017 ad avvia re la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dall’art. 325 cod. proc. civ. per la proposizione dell’appello e nel mancato rilievo della tardività del gravame, non prospetta la nullità della sentenza o del procedimento.
A fronte della statuizione della sentenza impugnata, secondo cui la notifica della sentenza di primo grado è stata eseguita presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE, il motivo deduce che la sentenza di primo grado, priva di formula esecutiva, è stata notificata in data 16.2.2017 su istanza del ricorrente al procuratore costituito della RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO nel domicilio eletto presso la sede legale dell’ente, ma non riproduce la relata di notifica.
L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022).
La sentenza impugnata, che ha dato atto della notifica della sentenza di primo grado presso la sede legale della RAGIONE_SOCIALE (e non presso il suo procuratore) ed ha escluso l’idoneità della medesima notifica a far decorrere il termine breve per l’impugnazione è peraltro conforme ai principi espressi a seguito della sentenza n. 23829/2007 delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la notificazione della sentenza nelle forme di cui agli artt. 285 e 170, primo e terzo comma, cod. proc. civ., fa decorrer e il termine di impugnazione, a norma dell’art. 326 cod. proc. civ., non solo per la parte destinataria ma anche per la parte che ha effettuato la notifica secondo dette formalità; si è infatti esclusa l’idoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della notifica della sentenza effettuata ad un ente pubblico locale, parte in causa, in persona del legale rappresentante presso la stessa sede (ove l’organo è domiciliato per la carica), in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la sede dell’ente, in quanto la sola identità di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità del l’impugnazione (Cass. n. 21746/2016 e ribaditi da Cass. n. 18211/2018).
4. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Questa Corte ha infatti precisato che in materia di sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., sulla misura dell’indennità di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, in caso di illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, la determinazione, operata dal giudice di merito, tra il minimo ed il massimo è censurabile – al pari dell’analoga valutazione per la determinazione dell’indennità di cui all’art. 8 della
legge n. 604 del 1966 – solo in caso di motivazione assente, illogica o contraddittoria” (Cass. n. 25484/2019; conforme Cass. n. 1320/2014).
Nel caso di specie la motivazione non è omessa né apparente, in quanto la Corte territoriale ha ancorato la quantificazione dell’indennità risarcitoria alle dimensioni della A.S.L. e alla durata complessiva dell’illegittimo rapporto di lavoro (parametro, questo, anche recentemente valorizzato da questa Corte: Cass. n. 34741/2023).
Inoltre il motivo, che nel prospettare l’assenza di critiche pregnanti alla sentenza di primo grado al fine di dare sostegno alla pretesa di un risarcimento superiore alle tre mensilità, trascrive solo parzialmente l’atto di appello e lo localizza in modo generico.
La censura è inammissibile anche nella parte in cui richiama le ragioni che avevano determinato il ricorso al precariato e al mancato superamento del termine di tre anni; non si confronta infatti con la sentenza impugnata, secondo cui si è formato il gi udicato interno sull’accertamento delle violazioni di norme inderogabili da parte della RAGIONE_SOCIALE nella gestione dei rapporti di lavoro precario dedotti in lite e sulla natura solo risarcitoria delle conseguenze giuridiche; inoltre non considera che le ragioni del ricorso al precariato attengono alla legittima apposizione del termine, e non alla quantificazione dell’indennità risarcitoria.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Considerato che la COGNOME non ha svolto attività difensiva, nessuna statuizione va emessa sulle spese di lite.
7 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla spese.
D à atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 5 aprile 2024.