Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4644 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 4644 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12856/2025 R.G. proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1432/2025 pubblicata il 11/04/2025.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli AVV_NOTAIO per il ricorrente, NOME COGNOME per NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dipendente del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e capitano arruolato del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), chiese il pagamento RAGIONE_SOCIALE indennità ex art.1 RAGIONE_SOCIALE legge n.653/1940 sul presupposto del suo richiamo alle armi da parte del RAGIONE_SOCIALE nel periodo dal 16/01/2021 al 28/02/2021.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.3057/2023, rigettò la domanda.
La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto da COGNOME e, in integrale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza appellata, ha dichiarato il suo diritto alla indennità oggetto di causa, in considerazione RAGIONE_SOCIALE «imprescindibile RAGIONE_SOCIALEetà» del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei suoi appartenenti rispetto alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE necessità di evitare una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e dipendenti privati, avuto riguardo all’art.1660 del d.lgs. n. 66/2010.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza ricorre RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo, al quale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1 e 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 653/1940 e del d. lgs. n. 178/2012.
Il ricorrente deduce che a seguito RAGIONE_SOCIALE mutata qualificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), persona giuridica di diritto privato per effetto del d.lgs. n.178/2012, non possa più ritenersi che la stessa rientri nel novero RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; e che per effetto RAGIONE_SOCIALE riforma anche il personale inquadrato nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non possa più ritenersi appartenente alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come ritenuto anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n.79/2019.
Sulla base di queste premesse il ricorrente sostiene che l’indennità oggetto di causa può essere riconosciuta solo al personale già appartenente alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e non ai corpi RAGIONE_SOCIALE, che siano richiamati alle armi dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è fondato.
La corte territoriale, ben consapevole RAGIONE_SOCIALE mutata natura giuridica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto di valorizzare l’aspetto funzionale dell’art.1 RAGIONE_SOCIALE legge n.653/1940, ritenendo che l’indennità potesse essere riconosciuta nel caso di richiamo «per qualsiasi esigenza nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», e dunque anche nel caso di richiamo di personale inquadrato in un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
L’interpretazione dell’art.1 RAGIONE_SOCIALE legge n.653/1940 deve essere vagliata alla luce dei canoni interpretativi stabiliti dall’art.12 comma primo RAGIONE_SOCIALE preleggi. Dalla valutazione complessiva del significato proprio RAGIONE_SOCIALE parole, RAGIONE_SOCIALE loro connessione e RAGIONE_SOCIALE intenzione del legislatore deve escludersi che la norma conduca al riconoscimento dell’indennità oggetto di causa a favore di coloro che, inquadrati in
un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, vengano chiamati in servizio in quel RAGIONE_SOCIALE.
L’art.1 RAGIONE_SOCIALE legge n.653/1940 (recante: «Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi»), prevede che: «Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che risultino all’atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all’art. 4 RAGIONE_SOCIALE presente legge, è dovuta:
per i primi due mesi una indennità mensile pari alla retribuzione; b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico RAGIONE_SOCIALE sia inferiore alla retribuzione inerente all’impiego, una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti. (…)».
Nel procedere alla interpretazione RAGIONE_SOCIALE disposizione de qua deve in primo luogo sgombrarsi il campo dalla questione degli effetti prodotti dalla mutata qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito del d.lgs. n.178/2010. Questione agitata sia nel ricorso che nel corso RAGIONE_SOCIALE discussione orale.
Come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE personalità giuridica di diritto privato non è di per sé concludente, ai fini RAGIONE_SOCIALE sussistenza o meno dei presupposti previsti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE indennità de qua . E ciò perché non viene in rilievo lo stato giuridico del personale appartenente alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in quanto tale, ma lo stato giuridico del personale appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A valle RAGIONE_SOCIALE riorganizzazione disposta per effetto del d.lgs. n.178/2010 alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, persona giuridica di diritto ed «RAGIONE_SOCIALEa dei pubblici poteri nel settore umanitario» (art.1 comma 1 d.lgs. cit.) si affiancano il «RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE», quali «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (art.5 comma 1 d.lgs. cit., cfr. anche l’art. 1626 del d.lgs. n. 66/2010 ─ Codice dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE ─ che
prevede: « Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE arruola proprio personale che costituisce un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»).
La Corte costituzionale, nella sentenza n.79/2019, ha così ricostruito le vicende RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del suo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE:
«7.1. -Organizzazione dai notevoli trascorsi storici, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fu fondata nel 1864 (e denominata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) nell’ambito di un movimento di opinione che aveva portato, appena un anno prima, alla fondazione a Ginevra di una RAGIONE_SOCIALE di diritto privato, regolata dal diritto civile svizzero, che prese il nome di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ribattezzato, a partire dal 1876, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, soggetto che oggi concorre a formare, insieme alle società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e alla Federazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ente di coordinamento RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fu eretta in ente morale con il regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (che erige in RAGIONE_SOCIALE morale l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), e posta sotto la sorveglianza dei «ministri RAGIONE_SOCIALE guerra e RAGIONE_SOCIALE marina» (art. 1). Poteva così mantenere la natura di persona giuridica di diritto privato e sottrarsi alla trasformazione RAGIONE_SOCIALE opere pie in istituzioni pubbliche di beneficenza, e quindi in enti pubblici, effettuata qualche anno dopo dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Sulle Opere Pie), più volte riformata negli anni successivi.
Durante il regime fascista, furono adottate normative che ne misero sempre più in ombra la vocazione associativa fino a favorirne la collocazione tra gli enti pubblici parastatali: in tale direzione si mossero il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034 (Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), cui seguirà il regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111 (Approvazione dello statuto organico dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE); ma già prima il regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 870 (Provvedimenti relativi agli atti di alcuni istituti parastatali e di altri Enti), nel disciplinare in via RAGIONE_SOCIALE l’efficacia degli atti di alcuni enti pubblici, annoverava, tra questi, anche la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Nel dopoguerra, in un contesto fortemente segnato dagli eventi bellici del secondo conflitto mondiale, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello RAGIONE_SOCIALE 13 novembre 1947, n. 1256 (Compiti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in tempo di pace), si limitava a ridefinire i compiti dell’ente in tempo di pace, ma in una prospettiva che ne valorizzava la funzione sussidiaria di assistenza. Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, le quali hanno contribuito a delineare l’intelaiatura fondamentale del diritto RAGIONE_SOCIALE umanitario, ratificate e rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, firmate a Ginevra l’8 dicembre 1949 (Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; Convenzione per il miglioramento RAGIONE_SOCIALE sorte dei RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in campagna; Convenzione per il miglioramento RAGIONE_SOCIALE sorte dei RAGIONE_SOCIALE, dei RAGIONE_SOCIALE e dei naufraghi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di mare; Convenzione relativa alla protezione RAGIONE_SOCIALE persone civili in tempo di guerra), facevano riacquistare alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE una spiccata dimensione RAGIONE_SOCIALE. In tempo di guerra, infatti, quale società nazionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, riconosciuta e autorizzata dallo RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, essa è chiamata a svolgere attività umanitaria in favore dei militari RAGIONE_SOCIALE, amRAGIONE_SOCIALE o nei confronti dei naufraghi, porta legittimamente l’emblema del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e beneficia, di conseguenza, di tutte le immunità riconosciute alle formazioni sanitarie degli eserciti belligeranti (art. 26 RAGIONE_SOCIALE Convenzione per il miglioramento RAGIONE_SOCIALE sorte dei RAGIONE_SOCIALE e dei
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in campagna; art. 64 RAGIONE_SOCIALE Convenzione relativa alla protezione RAGIONE_SOCIALE persone civili in tempo di guerra).
La RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, originariamente composta da un comitato centrale, dai comitati provinciali e dai sottocomitati, veniva posta nel 1962 sotto l’alto patronato del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica. In particolare, la legge 13 ottobre 1962, n. 1496 (Modifiche all’ordinamento dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) ne riformava il vertice, consistente in un consiglio direttivo composto dal presidente RAGIONE_SOCIALE (che la stessa legge si premurava di equiparare, come rango, al grado di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE d’armata) e da dodici consiglieri, nominati, per la metà, su proposta del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di concerto con il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE difesa.
Solo nel 1978, con la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), il legislatore tentava di superare l’assetto ancipite dell’ente pubblico, ma a base associativa, delegando al Governo il compito di ristrutturare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in conformità con il principio volontaristico dell’RAGIONE_SOCIALE stessa e in «relazione alle finalità statutarie e agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni interRAGIONE_SOCIALE e dagli organi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle società di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» (art. 70, terzo comma). La stessa legge poneva altresì le basi per una articolazione regionale dell’ente, disponendo la gratuità e l’elettività RAGIONE_SOCIALE cariche.
In conseguenza RAGIONE_SOCIALE citata legge delega n. 833 del 1978, il d.P.R. 31 luglio 1980, n. 613, recante «Riordinamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (art. 70 RAGIONE_SOCIALE legge n. 833 del 1978)», che ha disciplinato l’ente fino al decreto legislativo oggetto dell’odierno giudizio di costituzionalità, pur accentuando i compiti di direzione e vigilanza sull’ente in capo al AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, definiva la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nell’ottica di una valorizzazione RAGIONE_SOCIALE componente volontaristica e associativa, quale «ente privato di interesse pubblico», stabilendo
altresì che la rinnovata trasformazione privatistica sarebbe intervenuta «a seguito dell’approvazione del nuovo statuto» (art. 1). Tale statuto, che avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 giugno 1981 (art. 3), tuttavia non è mai stato approvato e nel 1995 la CRI è tornata ad essere un «ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico» (per effetto RAGIONE_SOCIALE modifica apportata all’art. 1 del d.P.R. n. 613 del 1980 dall’art. 7 del decreto -legge 20 settembre 1995, n. 390, recante «Provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria», convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1995, n. 490).
7.2. -Le vicende che hanno segnato l’organizzazione RAGIONE_SOCIALE CRI interessano anche la disciplina dei rapporti di impiego instaurati nell’ambito dell’ente e, in particolare, l’assetto del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Tradizionalmente, all’interno RAGIONE_SOCIALE CRI, il personale era organizzato in due sotto-ordinamenti particolari e derivati.
Il primo di questi, non modificato dal censurato d.lgs. n. 178 del 2012, ricomprende il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (in origine regolato dall’art. 8 del r.d.l. n. 2034 del 1928), che presta servizio non retribuito; in aggiunta ad esse, l’ente si è avvalso di RAGIONE_SOCIALE professionali, assunte mediante contratto di lavoro di diritto privato e perciò retribuite.
Il secondo sotto-ordinamento ricomprendeva il personale mobilitato per servizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in tempo di guerra o in occasione di pubbliche calamità (in origine disciplinato dall’art. 7 del r.d.l. n. 2034 del 1928 e dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, recante «Norme per disciplinare lo stato giuridico, il reclutamento, l’avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE»). In dette circostanze straordinarie, la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE disponeva di un «potere di arruolamento» per i necessari servizi sanitari e assistenziali, chiamando a sé un
apposito personale RAGIONE_SOCIALE formato essenzialmente da cittadini esenti da obblighi di leva o di chiamata per i servizi di guerra.
Gli arruolati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE costituivano un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE forze sanitarie militari dello RAGIONE_SOCIALE, i cui componenti rivestivano i gradi secondo l’importanza RAGIONE_SOCIALE loro funzioni, risultavano sottoposti alla disciplina RAGIONE_SOCIALE e al codice penale RAGIONE_SOCIALE di guerra e si distinguevano in «ufficiali» (personale direttivo) e in «sottufficiali e truppa» (personale sanitario). Le chiamate in servizio venivano effettuate con precetto del «presidente RAGIONE_SOCIALE» RAGIONE_SOCIALE CRI (art. 29 del r.d. n. 484 del 1936), e il servizio prestato in tempo di guerra o di calamità nella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE veniva equiparato, ai fini civili e amministrativi, al servizio prestato nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, dando luogo alle corrispondenti qualifiche degli appartenenti all’esercito combattente.
7.2.1. -Tale assetto, basato sia su apporti volontari sia su personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE temporaneamente assegnato (spesso proveniente dai ranghi RAGIONE_SOCIALE ‘Sanità RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), ha subito negli anni Ottanta del secolo scorso un progressivo mutamento quando, a fronte di casi di servizio prolungato, vennero approvate numerose norme che provvedevano a incardinare, ope legis, il personale (RAGIONE_SOCIALE e civile) che aveva prestato servizio temporaneo nella CRI nell’organico del medesimo ente. Tra esse, l’art. 6, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 28 febbraio 1986, n. 41, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello RAGIONE_SOCIALE (legge finanziaria 1986)»; l’art. 12 RAGIONE_SOCIALE legge 28 ottobre 1986, n. 730, recante «Disposizioni in materia di calamità naturali»; l’art. 24, comma 8, RAGIONE_SOCIALE legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello RAGIONE_SOCIALE (legge finanziaria 1988)»; il decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 12 febbraio 1988, recante «Affidamento all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del servizio di pronto
RAGIONE_SOCIALE sanitario negli aeroporti civili ed in quelli aperti al traffico civile direttamente gestiti dallo RAGIONE_SOCIALE».
I beneficiari di tali misure sono stati così progressivamente incardinati nella CRI, tanto che questa Corte, sotto la vigenza del d.P.R. n. 613 del 1980, adita nell’ambito di un procedimento attivato da alcuni sottoufficiali dell’ente per ottenere la «perfetta equiparazione giuridica ed economica» al personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha affermato che «il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non appartiene alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o alle RAGIONE_SOCIALE di polizia dello RAGIONE_SOCIALE , essendo personale non dello RAGIONE_SOCIALE, ma di un ente» (ordinanza n. 273 del 1999). Infatti, il «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non facente parte integrante RAGIONE_SOCIALE stesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina RAGIONE_SOCIALE ed a quelle sostanziali del codice penale RAGIONE_SOCIALE ed obbligato al giuramento, ha mantenuto -in forza del disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 613 del 1980 -la sua collocazione», confermata dalla «dipendenza dell’autorità di vertice del RAGIONE_SOCIALE direttamente dal presidente nazionale dell’RAGIONE_SOCIALE, salvo che nei periodi di mobilitazione» (ordinanza n. 273 del 1999).
7.2.2. -La normativa relativa al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è stata poi riordinata dal d.lgs. n. 66 del 2010 (d’ora in poi anche: cod. ordinamento RAGIONE_SOCIALE), che ha riguardato anche l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, entrambi corpi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ma non inquadrati nelle stesse. Tale codice, come si vedrà, continua ad applicarsi al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo censurato (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 178 del 2012). Il cod. ordinamento RAGIONE_SOCIALE ha previsto un duplice ruolo (normale e RAGIONE_SOCIALE) per il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, distinguendo, in coerenza con la previgente normativa, il personale stabilmente assunto dalla CRI dal personale richiamato in servizio dall’ente per specifiche
esigenze. Sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 178 del 2012, oggetto del presente giudizio, quindi, solo il primo poteva dirsi collocato stabilmente alle dipendenze dell’ente e incardinato nella relativa pianta organica» (cfr. considerato in diritto, §§ 7.1-7.2).
Dalla disamina compiuta dalla Corte costituzionale risulta evidente che in seno alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, all’esito RAGIONE_SOCIALE riorganizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012, esistano due distinte categorie di personale, e segnatamente: a) il «personale civile con contratto a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE» e; b) il «personale di cui all’articolo 5 già appartenente al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (cfr. l’art.6 comma 1 d.lgs. cit.).
Il rapporto degli ex appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è stato smilitarizzato e privatizzato per effetto del combinato disposto degli artt.5 e 6 del d.lgs. n.178/2012, perché tali disposizioni hanno «provveduto a congedare e a trasferire al ruolo civile tutto il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE CRI» (cfr. Corte Cost., cit., considerato in diritto, § 7.4.3).
Giova infine rilevare che nell’ambito del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE occorre distinguere tra il personale in servizio continuativo, iscritto nel ruolo unico ex art.5 commi 3 e 5 del d.lgs. n.178/2012 (cc.dd. continuativi) ed i cc.dd. riservisti, ovvero coloro che vengano di volte in volte chiamati in servizio mediante precettazione, secondo le modalità previste dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE (cfr. Cass. 26/11/2024 n.30419).
Da questa sommaria ricostruzione possono trarsi una serie di conseguenze che si rivelano indispensabili al fine dello scrutinio RAGIONE_SOCIALE censura proposta dall’istituto previdenziale.
In primo luogo, deve ritenersi che, a valle RAGIONE_SOCIALE smilitarizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012, il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non sia più inquadrato o inquadrabile nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma sia divenuto personale civile del tutto estraneo alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale conclusione trova un sicuro riscontro nell’art.5 comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n.178/2012, che prevede: «Il personale appartenente al ruolo di cui al primo periodo (ossia il personale c.d. continuativo, nde) non è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina RAGIONE_SOCIALE recate dai citati codici dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE e relativo testo unico regolamentare, fatta eccezione per quelle relative alla categoria del congedo»: il personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE appartiene alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
18. Sul punto la Corte costituzionale, nella più volte citata sentenza n.79/2019, ha ritenuto che «il trasferimento al ruolo civile del personale RAGIONE_SOCIALE risulta anzi coerente con la trasformazione del regime giuridico RAGIONE_SOCIALE CRI, posto che il nuovo inquadramento nel rapporto di impiego accede alla diversa configurazione del datore di lavoro, che da soggetto pubblico muta in RAGIONE_SOCIALE di diritto privato» (cfr. considerato in diritto, § 12.4.1).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE disposizioni dettate dal d.lgs. n.178/2012 e dal codice dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE, l’art.1 RAGIONE_SOCIALE legge n.653/1940 ed in particolare il sintagma: «richiamati alle armi per qualsiasi esigenza nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (nostro inciso, nde) deve essere interpretata nel senso che l’indennità non possa essere riconosciuta al richiamato inquadrato nel personale civile dei corpi RAGIONE_SOCIALE, ma solo al richiamato nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in senso stretto.
20. Avuto riguardo alla smilitarizzazione del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la preposizione articolata «nelle» appare in questo senso concludente, perché preposizione che implica necessariamente inquadramento all’interno RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Occorre a questo proposito soffermarsi sulle modalità di richiamo previste dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE, modalità che distinguono tra il richiamo in servizio nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e la chiamata in servizio presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prime.
Con riferimento alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il «richiamo alle armi», proprio dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE coevo alla legge del 1940, è oggi disciplinato nella forma del «richiamo in servizio» dall’art.986 del d.lgs. n.66/2010 («Tipologia dei richiami in servizio»), che prevede:
«1. Il RAGIONE_SOCIALE in congedo può essere richiamato in servizio:
d’autorità, secondo le norme e nei casi previsti dal presente codice;
a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata;
previo consenso, in caso di richiamo nelle forze di completamento.
Il richiamo d’autorità è disposto con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE difesa (…)».
Al richiamo in servizio si affiancano poi le disposizioni dettate in materia di riattivazione RAGIONE_SOCIALE leva ai sensi dell’articolo 1929 d.lgs. cit., «in tempo di guerra o di grave crisi RAGIONE_SOCIALE».
Con riferimento ai corpi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in modo precipuo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, viene invece in considerazione il diverso istituto RAGIONE_SOCIALE chiamata in servizio, così previsto dall’art.1668 del d.lgs. n. 66/2010:
«1. Le chiamate in servizio del personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previe disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l’ordine direttamente dal comitato centrale.
In nessun caso si può precettare personale senza l’autorizzazione di cui al comma 1.
È fatta eccezione per il personale facente parte RAGIONE_SOCIALE squadre di pronto RAGIONE_SOCIALE, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di RAGIONE_SOCIALE in caso di gravi disastri o calamità pubbliche; per questi casi, in conformità alle norme impartite dalla
presidenza nazionale dell’RAGIONE_SOCIALE, i comitati hanno l’obbligo di intervenire immediatamente.
Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz’altro la qualità di RAGIONE_SOCIALE in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati».
Le differenti modalità di disciplina tra richiamo in servizio nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e chiamata in servizio nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in uno con la smilitarizzazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sono univoche e convergenti con gli altri elementi già analizzati nel senso di ritenere che il «richiamo alle armi» di cui all’art.1 RAGIONE_SOCIALE lege n.653/1940 debba oggi essere interpretato nel senso di ricomprendervi il richiamo in servizio nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma non anche la chiamata in servizio nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il richiamo presuppone la (re) instaurazione di un rapporto con le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esclusa per gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE smilitarizzazione compiuta dal d.lgs. n.178/2012. La chiamata non determina la costituzione, e tanto meno la ricostituzione di alcun rapporto con le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, perché tali effetti si producono invece con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Deve inoltre considerarsi la peculiare occasio legis posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE legge n.653/1940.
La legge de qua è stata emanata lo stesso giorno dell’ingresso dell’Italia nella Seconda guerra mondiale, a seguito RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di guerra fatta nello stesso giorno. La legge intendeva fare fronte alle conseguenze più immediate RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di guerra, alla necessità di incrementare le forze disponibili rispetto ai militari in quel momento in servizio permanente effettivo.
Il nesso funzionale, espresso dal sintagma «qualunque esigenza» non può essere interpretato nel senso prospettato dalla
corte territoriale, perché l’indennità non viene riconosciuta a chi viene richiamato (alle armi) per qualunque esigenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma a colui che viene richiamato per qualunque esigenza nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Anche la connessione RAGIONE_SOCIALE parole è concludente nel senso che ad essere rilevante non è tanto l’elemento funzionale, quanto l’appartenenza alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per effetto del richiamo, appartenenza da escludersi quanto ai membri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per le ragioni più volte esposte.
30. Se è vero che i corpi RAGIONE_SOCIALE fanno fronte alle esigenze RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei termini oggi previsti dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE, è anche vero che tale nesso funzionale non vale a ripristinare l’appartenenza alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, radicalmente escluda per effetto RAGIONE_SOCIALE riorganizzazione disposta dal d.lgs. n.178/2012.
31. L’esclusione dei membri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dai soggetti in astratto beneficiari RAGIONE_SOCIALE indennità prevista dall’art.1 RAGIONE_SOCIALE legge n.653/1940 trova infine conforto anche nel peculiare meccanismo di determinazione del quantum RAGIONE_SOCIALE indennità.
32. Laddove per i primi due mesi di richiamo alle armi l’indennità è riconosciuta in misura pari alla retribuzione, per i mesi successivi l’art.1 comma 1 lettera b) RAGIONE_SOCIALE legge n. 653/1940 prevede che la stessa sia riconosciuta in misura pari alla differenza tra la retribuzione e il «trattamento economico RAGIONE_SOCIALE».
33. Il riferimento al «trattamento economico RAGIONE_SOCIALE» implica necessariamente che a seguito del richiamo alle armi il richiamato percepisca tale emolumento, e ciò si verifica senz’altro nel caso del richiamo in servizio nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come previsto dall’art.986 del d.lgs. n.66/2010 ovvero nel caso di riattivazione RAGIONE_SOCIALE leva ai sensi dell’articolo 1929 d.lgs. cit. Ma ciò non si verifica affatto nel caso RAGIONE_SOCIALE chiamata in servizio prevista per i membri del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’art.1668 del d.lgs. n. 66/2010. Al contrario, deve rilevarsi che giusta l’art.5 comma 4 del d.lgs. n.178/2012: «Il
servizio prestato dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è gratuito».
Tirando le somme del discorso sin qui svolto, i canoni interpretativi previsti dall’art.12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, oltre che il canone RAGIONE_SOCIALE interpretazione convenzionalmente conforme, sono convergenti nel senso di escludere che un membro del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiamato in servizio, abbia diritto alla indennità prevista dall’art.1 RAGIONE_SOCIALE legge n.653/1940.
Il diritto all’indennità de qua presuppone il richiamo in servizio nelle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non la chiamata in servizio nei corpi RAGIONE_SOCIALE, quale il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A diversa conclusione non conduce l’argomento richiamato dalla corte territoriale, laddove ha ritenuto che ─ diversamente opinando ─ si verificherebbe una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni che prestino servizio nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in forza dell’art. 1660 del d.lgs. n.66/2010.
A questo proposito è sufficiente considerare che giusta la disposizione citata i dipendenti RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni in tanto possono essere chiamati in servizio nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto l’amministrazione di appartenenza presti il suo consenso in forma scritta. Consenso e formalità che non sono invece prescritti per l’impiego privato. Il trattamento più favorevole riservato ai pubblici dipendenti è, dunque, condizionato al vaglio e conseguente consenso scritto RAGIONE_SOCIALE amministrazione di appartenenza.
Infine deve osservarsi che le parti hanno richiamato, a sostegno RAGIONE_SOCIALE tesi rispettivamente sostenute, due disegni di legge tuttora oggetto dell’esame in sede parlamentare.
L’istituto previdenziale ha richiamato il testo del d.d.l. S -810, che all’art.1 prevede espressamente il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE indennità oggetto di causa anche ai «ai richiamati alle armi presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per attività RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE
forze RAGIONE_SOCIALE o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il tramite dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE». 40. La parte privata ha invece richiamato il testo del d.d.l. S-1320 che all’art.2 lettera l), nel delegare il Governo «ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico RAGIONE_SOCIALE finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la revisione RAGIONE_SOCIALE disciplina del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE prevista dal codice dell’ordinamento RAGIONE_SOCIALE», stabilisce quale principio di delega «l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di stato giuridico del personale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, compreso il richiamo in servizio, confermando l’applicazione al personale richiamato RAGIONE_SOCIALE disposizioni in materia di attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica di pubblico ufficiale e di conservazione del posto di lavoro, di cui agli articoli 1654, comma 1, e 1660, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e in materia di trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi, di cui alla legge 10 giugno 1940, n. 653».
41. Anche il pubblico ministero, nel corso RAGIONE_SOCIALE discussione orale, si è soffermato sulle ricadute interpretative del diritto costituendo.
Giova però rilevare che lo iure condendo non è ─ al momento RAGIONE_SOCIALE decisione ─ diventato iure condito, perché il d.d.l. S -1320 è stato approvato dal Senato RAGIONE_SOCIALE Repubblica, ma deve ancora essere esaminato dalla Camera dei Deputati, mentre il d.d.l. S-810 non è ancora stato esaminato dalla competente commissione del Senato RAGIONE_SOCIALE Repubblica.
43. L’unica conclusione che può trarsi dal dibattito parlamentare in corso, quanto alle ricadute interpretative sulla materia in esame, è quella RAGIONE_SOCIALE presenza di una oggettiva incertezza quanto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE indennità de qua ai richiamati del RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, desumibile dal fatto che il d.d.l. S-810 intende superare il regime di incertezza estendendo in modo chiaro ed univoco il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE indennità de qua anche ai richiamati, mentre il d.d.l. S-1320 persegue il medesimo obiettivo confermandone l’applicazione.
Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
La causa può essere decisa nel merito, ex art.384 comma secondo cod. proc. civ., non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto del ricorso originariamente proposto da NOME COGNOME.
46. Le spese dell’intero processo devono essere compensate per la assoluta novità RAGIONE_SOCIALE questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto da NOME COGNOME. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Quarta Sezione civile,l ’11/12/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME