Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4599 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4599 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14032-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1715/2023 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 04/12/2023 R.G.N. 418/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto
RETRIBUZIONE
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 21/01/2026
CC
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Con sentenza del 4 dicembre 2023, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Foggia e accoglieva l’opposizione proposta dal Comune RAGIONE_SOCIALE Severo avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME per il pagamento degli importi maturati a titolo di:
indennità per specifiche responsabilità ai sensi degli artt. 36, comma 1, CCNL Enti Locali per il quadriennio 2002/2005 (che rimetteva alla contrattazione integrativa la determinazione di tale indennità disciplinata dall’art. 17, comma 2, lett. f, del CCNL di comparto 1.4.1999), corrispostagli, in relazione alla funzione assegnata all’istante dal Comune datore di pubblico ufficiale per l’osservanza del regolamento per il servizio gestione rifiuti, per gli anni 2011 e 2012 ma non più per il 2013 ed il 2014;
di indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 36, comma 2, del medesimo CCNL (che la prevedeva inserendone la disciplina nella nuova lett. i. dell’art. 17, comma 2, citato) per gli anni 2010/2014;
di indennità di rischio di cui all’art. 41 dello stesso CCNL (da erogarsi sulla base dei presupposti fissati dai precedenti artt. 37 e 26) per gli anni 2013/2014.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto l’operatività nella specie dell’art. 191 del Testo Unico Enti Locali, per il quale le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa; l’insussistenza del presupposto legittimante la deroga di tale norma ai sensi dell’art. 183, comma 2, T.U.E.L. ovvero il carattere fisso e continuativo dei trattamenti retributivi, i soli qualificabili tra le spese obbligatorie e ripetitive, non rivestendo tale carattere le indennità ex art. 36, comma 1 e comma 2, del CCNL, né
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potendo le stesse ricollegarsi allo svolgimento di mansioni aggiuntive, stante il disposto del contratto integrativo per cui la stessa condizione di lavoro non può legittimare l’erogazione di due o più indennità, insuscettibili, pertanto, di cumulo; la non spettanza dell’indennità di rischio non riferibile in base al contratto integrativo alla posizione lavorativa dell’istante.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di San Severo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 191 T.U.E.L., lamenta a carico della Corte territoriale l’aver e erroneamente applicato nella specie la norma in questione. Assume che il sancito principio di necessaria copertura della spesa non ha portata generale ma è riferibile esclusivamente ai rapporti tar l’Ente locale e i privati fornitori per la realizzazione di opere pubbliche o l’acquisizione di beni e servizi.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 2, T.U.E.L., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’aver e erroneamente ritenuto non applicabile alla fattispecie la deroga prevista dalla norma invocata rispetto al citato art. 191, dovendosi considerare tra le spese obbligatorie e ripetitive suscettibili di dar luogo ad un impegno automatico di spesa anche i trattamenti retributivi dei dipendenti.
L’impugnazione nel suo complesso si rivela inammissibile non avendo il ricorrente fatto oggetto di censura le rationes decidendi ulteriori, rispetto a quella relativa all’osservanza del principio della necessaria copertura finanziaria della spesa, valutato come comprensivo ed inderogabile relativamente ai
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trattamenti retributivi rivendicati, su cui la Corte territoriale ha fondato la propria pronunzia, date dalla ritenuta non spettanza delle indennità pretese già alla luce della disciplina contrattuale, rilevandosi, quanto all’indennità per particolari o sp ecifiche responsabilità, l’insussistenza agli atti per gli anni richiesti, 2013 e 2014, degli adempimenti previsti in esecuzione del disposto dell’art. 17, comma 2, lett. f, dall’art. 32 del contratto integrativo 2.12.2013, quanto all’ulteriore indennità p er specifiche responsabilità di cui all’art. 31 del contratto integrativo esecutivo del disposto dell’art. 17, comma 2, lett. i, l’assenza di titolo a pretenderla con riferimento agli stessi anni, 2011 e 2012, in cui aveva percepito l’indennità di cui alla lett. f, per esserne stabilita dal contratto integrativo la non cumulabilità, estesa per ciò che riguarda quest’ultima indennità all’indennità di rischio e con riguardo a questa la non ascrivibilità della posizione lavorativa del ricorrente a quelle individuate dal contratto integrativo come destinatarie del beneficio.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018).
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Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese che seguono la soccombenza sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 21.1.2026
La Presidente NOME COGNOME