Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7410 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7410 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 20954 -2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , COGNOME NOME –CODICE_FISCALE COGNOME NOME –CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME che li rappresenta e difende in virtù di procure speciali per AVV_NOTAIO del 27.6.2019.
RICORRENTI
contro
RAGIONE_SOCIALE -p.P_IVA.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato NOME COGNOME, dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio legale ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
CONTRORICORRENTE -RICORRENTE INCIDENTALE
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME.
INTIMATI
avverso la sentenza n. 469/2019 della Corte d’Appello di Ancona, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex artt. 702 bis cod. proc. civ. la ‘ RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di terreni ricompresi nell’ ‘Area Leader 5’ di Falconara Marittima, convenivano innanzi alla Corte d’Appello di Ancona il ‘RAGIONE_SOCIALE
Esponevano che il RAGIONE_SOCIALE con delibera del 7.12.2013, pubblicata in G.U. del 7.4.2014, aveva provveduto a reiterare con riferimento ai terreni di loro proprietà il vincolo preordinato all’esproprio, allorché erano già decorsi i sette anni di vincolo previ sti dall’art. 165 del d.lgs. n. 163/2006.
Esponevano che il convenuto identificava il soggetto che nella delibera di reitero era stato indicato quale finanziatore degli oneri per gli indennizzi.
Chiedevano ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 327/2001 condannare il convenuto al pagamento degli importi analiticamente indicati n ell’atto introduttivo ovvero, in subordine, acclarandi in corso di causa e ritenuti di giustizia (cfr. ricorso, pag. 3) .
Il ‘RAGIONE_SOCIALE si costituiva.
Instava per il rigetto dell’avversa domanda.
Con sentenza n. 469/2019 la Corte d’Appello di Ancona rigettava la domanda e compensava le spese di lite.
Premetteva la corte , in ordine all’eccepito difetto di legittimazione passiva, che ai fini della individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell’indennità ex art. 39 d.P.R. n. 327/2001 occorreva tener conto della veste assunta dal convenuto nell’ambito del cosiddetto ‘progetto RAGIONE_SOCIALE‘ (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) .
Indi evidenziava che nell’ambito de l progetto anzidetto il convenuto, quale soggetto aggiudicatore, era titolare di poteri connessi all’espropriazione dei terreni necessari per attuare le opere da realizzare sulle aree ‘Leader’ da collocare sul mercato, sicché sul medesimo convenuto ricadevano gli oneri finanziari c orrelati al procedimento espropriativo, ‘ivi compreso il pagamento dell’indennità eventualmente dovuta per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio’ (così sentenza impugnata, pagg. 6 – 7) .
Evidenziava poi la corte, in ordine al merito dell’azionata pretesa, che non era ravvisabile alcun nesso eziologico tra le allegate voci di danno e la reiterazione del vincolo preord inato all’esproprio (cfr. sentenza impugnata, pagg. 11 – 13) .
Evidenziava, in primo luogo, quanto alle mancate plusvalenze conseguibili mercé l’investimento in titoli di Stato delle somme ritraibili dall’espropriazione o dalla cessione degli immobili, che la mancata percezione dell’indennità di espropriazione era da correlare al mancato perfezionamento della vicenda espropriativa e non già alla reiterazione del vincolo espropriativo.
Evidenziava, in secondo luogo, quanto alla perdita di favorevoli proposte di acquisto dei terreni ricevute dai ricorrenti negli anni 2003/2005, che i documenti prodotti ed i capitoli della prova per testimoni concernevano trattative di vendita
risalenti ad epoca anteriore all’imposizione del vincolo originario ed asseritamente interrotte a causa dell’imposizione del vincolo originario ovvero risalenti ad epoca coeva al periodo di operatività del vincolo originario.
Evidenziava, in terzo luogo, quanto al mutuo, ed ai connessi interessi passivi, contratto nel 2014 a causa della mancata vendita dei terreni e per far fronte alle esigenze economiche familiari, in particolare al pagamento delle imposte, che le somme pagate a titolo di I.C.I. e di I.M.U. nel periodo 2006/2013, ossia in epoca antecedente alla reiterazione del vincolo, costituivano importi comunque dovuti da coloro che avevano conservato la proprietà degli immobili pur nel periodo di operatività del vincolo e che la prova per testimoni al riguardo articolata risultava generica, sì che il suo espletamento non avrebbe consentito il riscontro della stipulazione del mutuo per esigenze finanziarie insorte in dipendenza della reiterazione del vincolo.
Evidenziava, infine, che i rilievi all’uopo svolti davano ragione dell’irrilevanza della c.t.u. sollecitata dagli iniziali ricorrenti.
Avverso tale sentenza hanno propo sto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
Il ‘RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale subordinato articolato in un unico motivo; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso ed in ipotesi di suo accoglimento accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese.
I ricorrenti hanno depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Del pari ha depositato memoria il ‘RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 42, 3° co., Cost. e dell’art. 832 cod. civ.
Deducono che la Corte di Ancona ha errato a disconoscere la sussistenza del nesso eziologico ovvero ha erroneamente reputato l’indennità di cui al 1° co. dell’art. 39 cit. alla stregua di un risarcimento postulante la prova specifica del nesso causale e del pregiudizio (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6) .
Deducono -nel segno della pronuncia n. 179/1999 della Corte costituzionale -che, in ipotesi di reiterazione del vincolo espropriativo, è dovuto in ogni caso al proprietario un indennizzo che valga a ristorare il pregiudizio, in re ipsa , correlato alla diminuzione del valore di scambio o di utilizzo del bene (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deducono dunque che la corresponsione dell’indennizzo va considerata in termini di automaticità (cfr. ricorso, pag. 8) , sicché il privato non ha l’onere di provare specificamente il pregiudizio sofferto (cfr. ricorso, pag. 9) .
Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunciano -subordinatamente al mancato accoglimento del primo motivo ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 327/2001 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Deducono che -pur nel solco della logica rigorosamente risarcitoria seguita dalla Corte di Ancona -la reiterazione del vincolo preordinato all’espropriazione
ha comportato di per sé un palese danno da diminuzione del valore di scambio dei terreni di loro proprietà (cfr. ricorso, pag. 12) .
Deducono che siffatto pregiudizio la corte d’appello avrebbe dovuto senz’altro riscontrare in via presuntiva sulla base del fatto documentalmente provato delle proposte d’acquisto ricevute in epoca antecedente all’imposizione del vincolo originario e poi v anificatesi nel corso del 2006 proprio a seguito dell’imposizione del vincolo originario (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deducono dunque che la corte di merito avrebbe dovuto dar corso alle istanze di ammissione della prova testimoniale e di c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 14) .
Con l ‘ unico motivo il ricorrente incidentale subordinato denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 327/2001.
Deduce che ha errato la Corte di Ancona a reputarlo legittimato sostanziale passivo (cfr. ricorso incidentale, pag. 18) .
Deduce che la legittimazione sostanziale spetta all’autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo, ossia al ‘C.I.P.E.’, che ha, appunto, reiterato il vincolo con la delibera n. 89/2013 pubblicata in G.U. n. 81 del 7.4.2014 (cfr. ricorso incidentale, pag. 20) .
Va esaminato previamente il motivo di ricorso incidentale benché formulato in via subordinata.
La titolarità soggettiva, attiva o passiva, della situazione sostanziale dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371 – 01)) .
Il profilo della titolarità soggettiva, attiva o passiva, investe dunque i concreti requisiti per far luogo all’eventuale accoglimento della domanda (cfr. Cass. 6.3.2008, n. 6132) , sicché va , nell’ambito del merito, delibato in via preliminare.
In questi termini sovviene l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, qualora la parte, interamente vittoriosa nel merito, abbia proposto ricorso incidentale avverso una statuizione a lei sfavorevole, relativa ad una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione deve esaminare e decidere con priorità tale ricorso, senza tenere conto della sua subordinazione all’accoglimento del ricorso principale, dal momento che l’interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che la vittoria conseguita sul merito è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua eventual e fondatezza e che le regole processuali sull’ordine logico delle questioni da definire – applicabili anche al giudizio di legittimità (art. 141, 1° co., disp. att. cod. proc. civ.) – non subiscono deroghe su sollecitazione delle parti (cfr. Cass. sez. un. 23.5.2001, n. 212) .
10. Ebbene, il motivo di ricorso incidentale è destituito di fondamento e va respinto.
11. Va al riguardo premesso che la Corte di Ancona ha assunto che la legittimazione sostanziale passiva del ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ rinveniva ulteriore riscontro nella delibera del C.I.P.E. pubblicata in G.U. n. 81 del 7.4.2014, ove era ribadito che gli oneri per gli indennizzi dovuti ai proprietari degli immobili gravati dal vincolo ‘saranno comunque fronteggiati dal soggetto aggiudicatore con mezzi propri (…)’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 7) .
12. Orbene, innegabilmente il 2° co. dell’art. 39 cit. statuisce che, ‘qualora non sia prevista la corresponsione dell’indennità negli atti che determinano gli
effetti di cui al comma 1, l’autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l’indennità (…)’ .
Ed indubbiamente nella specie la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio è stata disposta dal RAGIONE_SOCIALE. con delibera del 17.12.2013, pubblicata in G.U. n. 81 del 7.4.2014 (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Tuttavia, il ricorrente incidentale non ha censurato il riscontro che della sua legittimazione sostanziale la Corte di Ancona ha specificamente operato alla luce della risultanza della delibera del 17.12.2013 del RAGIONE_SOCIALE.IRAGIONE_SOCIALEP.E.
Evidentement e , è necessario che il motivo di ricorso rechi puntuale e compiuta contestazione della ‘ ratio decidendi ‘ posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952) .
Ben vero, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638373-01)) .
In questi termini non può non darsi atto che nella parte motiva della delibera del C.I.P.E. del 17.12.2013, quale pubblicata in G.U. n. 81 del 7.4.2014, si legge testualmente, a conferma del rilievo operato dalla Corte marchigiana, che ‘l’indennità dovuta ai proprietari degli immobili gravati dal vincolo prevista dall’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, è stata stimata pari a 1.250.000 euro e sarà finanziata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE con mezzi propri’.
In tal guisa, inoltre, non esplica valenza nel caso de quo l’indicazione di q uesta Corte secondo cui l’indennità dovuta in caso di incidenza di previsioni urbanistiche su particolari aree comprese in zone edificabili, in applicazione
dell ‘ art. 39 del d.P.R. n. 327/2001, deve essere erogata dalla Autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo direttamente al proprietario (cfr. Cass. (ord.) 15.1.2021, n. 643) .
Il primo motivo del ricorso principale è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo del medesimo ricorso.
È sufficiente reiterare in questa sede i rilievi espressi da questa Corte in particolare con la sentenza n. 37414 del 21.12.2022 (puntualmente richiamata in memoria dai ricorrenti principali) .
Al di là della specificità connotante la vicenda scrutinata da questa Corte con la suddetta pronuncia (nell’occasione anzidetta questa Corte ha reputato opportuna ‘la trattazione della controversia alla pubblica udienza sul tema emergente dai motivi di ricorso principale e, in particolare, se il danno effettivo di cui è menzione nell’art. 39 d.P.R. 327/2001, consistente nella perdita della capacità edificatoria del fondo inciso dalla reiterazione del vincolo, possa ritenersi sussistente in considerazione della sua natura intrinseca al diritto di proprietà e non necessiti perciò di prova specifica’) , con la medesima statuizione questo Giudice ha fatto luogo alle puntualizzazioni che seguono.
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16. Alla luce dei riferiti rilievi è -così come nell’ipotesi delibata da questa Corte con la sentenza n. 37414/2022 -senz’altro errata la decisione in questa sede impugnata, che -così come si è premesso -ha disconosciuto l’indennità ex art. 39 cit. in indebita rigorosa aderenza -in chiave eziologica – alle prospettazioni degli iniziali ricorrenti.
17. Del resto, questa Corte aveva già in precedenza puntualizzato che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un’attività legittima della P.A., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell’atto medesimo, quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell’area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata; e che a tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A. o sorgano contestazioni sulla misura dell’indennizzo liquidato in favore del proprietario , al quale non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto
lecito della PRAGIONE_SOCIALEA. e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito (cfr. Cass. (ord.) 21.5.2018, n. 12468) .
Ed, ancor prima, la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 179 del 20.5.1999, aveva precisato che ‘l’indennizzo per il protrarsi del vincolo è un ristoro (non necessariamente integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico) per una serie di pregiudizi, che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile colpito, e deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene, ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo’.
In questo quadro va condivisa la deduzione dei ricorrenti principali secondo cui l’indennità ex art. 39 cit. non può essere intesa ‘alla stregua di un risarcimento stricto sensu , e perciò attribuibile solo in caso di prova specifica del nesso causale e del danno’ (così ricorso principale, pag. 6) .
18 . In accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza n. 469/2019 della Corte d’Appello di Ancona va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto -al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio può farsi luogo per relationem , nei medesimi termini espressi dai rilievi tutti desunti dalla motivazione della sentenza n. 37414 del 21.12.2022 di questa Corte dapprima menzionati.
In dipendenza del buon esito del ricorso principale non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. n. 115/2002, i
ricorrenti principali siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo del medesimo ricorso, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza n. 469/2019 della Corte d’Appello di Ancona e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
rigetta il motivo di ricorso incidentale;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.P.R. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte