Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10309 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10309 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20034/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (EMAIL), NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME
(EMAIL);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2762/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 22/01/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del l’ 1/03/2024 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 22/01/2021, la Corte d’appello di Milano, tra le restanti statuizioni, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta dalla RAGIONE_SOCIALE per la condanna di NOME COGNOME (in qualità di concedente) al pagamento, in proprio favore, di un’indennità per miglioramenti apportati al fondo rustico dalla stessa conAVV_NOTAIOo in affitto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 203/82;
a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha evidenziato come del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse accertato la nullità per indeterminatezza RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa clausola (contenuta nell’art. 6 del contratto di affitto) secondo la quale l’affittuaria sarebbe stata genericamente autorizzata, in deroga all’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 203/82, all’esecuzione di tutti i miglioramenti del fondo concesso in godimento che la stessa avrebbe ritenuto più opportuni, con la conseguente insussistenza del credito azionato dalla RAGIONE_SOCIALE sulla base di detta clausola, siccome di fatto eseguiti in assenza di autorizzazione del concedente;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
considerato che,
con il primo motivo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, RAGIONE_SOCIALEa legge 3 maggio 1982, n. 203, 1346 e 1418 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto nulla la clausola n. 6 del contratto di affitto per indeterminatezza e/ o indeterminabilità RAGIONE_SOCIALE‘oggetto (con la quale il concedente manifestava il proprio consenso preventivo all’esecuzione di tutti i miglioramenti ritenuti opportuni dall’affittuario), attesa l’estraneità RAGIONE_SOCIALEa clausola in esame all’oggetto del contratto di affitto, nella specie limitato all’attribuzione di un diritto personale di godimento sul fondo rustico per un determinato periodo di tempo dietro il pagamento di un canone periodico, senza che la previsione relativa ai miglioramenti sia mai entrata a far parte, quale elemento determinante, nell’oggetto del contratto di affitto;
sotto altro profilo, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE‘erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, nella parte in cui ha illegittimamente ritenuto oggettivamente indeterminata la previsione contenuta nella ridetta clausola, senza considerare le plurime fattispecie, analiticamente richiamate in ricorso, in relazione alle quali l’espressione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia negoziale è stata ritenuta compatibile con i principi RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico pur in assenza di una specificazione analitica del relativo contenuto;
il motivo è, nel suo complesso, infondato;
osserva il Collegio come, in linea generale, la clausola di un contratto che contribuisca a identificare, circoscrivere e, dunque, a conformare il contenuto RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni assunte dalle parti vale in ogni caso a integrare l’oggetto del contratto, essendo propriamente
destinata a cooperare, in termini economico-giuridici, alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘entità del bene RAGIONE_SOCIALEa vita sul quale incide l’attività negoziale RAGIONE_SOCIALEe parti;
in particolare, costituendo, l’obbligazione avente ad oggetto il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità per i miglioramenti (autorizzati), un’obbligazione che deriva dal contratto, l’atto di autonomia negoziale vòlto a gestire il contenuto di questa obbligazione, mentre rientra certamente nell’oggetto del contratto di affitto (nella misura in cui incide sulla conformazione RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni RAGIONE_SOCIALEe parti), integra in ogni caso un atto di autonomia che, quantomeno in via analogica, recupera, dalla disciplina generale del contratto contenuta nel codice civile, i parametri normativi fondamentali per la propria regolamentazione (e, segnatamente, nel caso di specie, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1346 c.c.);
da ciò deriva che, indipendentemente dalla circostanza che detta clausola rientri o meno nell’oggetto del contratto di affitto, la stessa rimane pur sempre il proAVV_NOTAIOo di un atto di autonomia negoziale, il cui oggetto, secondo i principi generali applicabili per via analogica dall’art. 1346 c.c., dev’essere sempre determinato o determinabile (oltre che lecito e possibile);
del tutto priva di fondamento, pertanto, deve ritenersi l’affermazione secondo cui tale clausola, in quanto ritenuta estranea all’oggetto del contratto, potesse avere come oggetto un contenuto indeterminato o indeterminabile;
quanto alla pretesa erroneità RAGIONE_SOCIALEa qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa clausola in esame come entità concettuale indeterminata o indeterminabile, varrà sottolineare come tale censura pone in questione una valutazione discrezionale del giudice di merito e, come tale, attenendo all’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa volontà negoziale manifestata dalle parti e all ‘ individuazione del relativo significato, chiede di essere
impugnata necessariamente attraverso la deduzione RAGIONE_SOCIALEa violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale;
ciò posto, premesso che tale specifica deduzione normativa non risulta esser stata specificamente evocata dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente, rimane il dato secondo cui l’interpretazione fatta propria da entrambi i giudici del merito non risulti in alcun modo arbitraria o abnorme, fondandosi su un’articolazione argomentativa logicamente congrua, pienamente comprensibile e giuridicamente corretta, costituendo (pur sempre) un’interpretazione logicamente possibile e non contraria ai richiamati canoni legali di ermeneutica negoziale;
con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per falsa applicazione degli artt. 16, legge 3 maggio 1982, n. 203, 1346 e 1418 cod. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.) per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l’autorizzazione all’effettuazione di nuovi impianti di vigneto contenuta nella clausola n. 6 in esame (secondo cui ‘ In considerazione che la parti ritengono, al fine di rendere meglio produttiva l’attività, siano necessari interventi di miglioramento fondiario la Società proprietaria autorizza fin da ora la Società affittuaria in deroga a quanto previsto dall’art. 16 Legge n. 203/1982 ad eseguire tutti i miglioramenti aziendali che riterrà più opportuni, ivi compresa l’effettuazione di nuovi impianti di vigneto “) non fosse determinata o determinabile, attesa l’evidente determinatezza RAGIONE_SOCIALEa previsione concernente il miglioramento costituito dall’impianto di nuovi vigneti in terreni pacificamente vocati alla produzione vitivinicola;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, attraverso la proposizione RAGIONE_SOCIALEa censura in esame, la RAGIONE_SOCIALE ricorrente torni a sollecitare il giudice di legittimità
a sindacare la discrezionalità interpretativa del giudice del merito, nella specie esercitata secondo criteri logicamente adeguati e del tutto conformi ai canoni di ermeneutica negoziale imposti dal legislatore, avendo la corte territoriale diffusamente e logicamente argomentato le ragioni per cui la previsione RAGIONE_SOCIALE‘effettuazione di nuovi impianti di vigneto, in quanto esemplificazione astratta e generica, non valesse in alcun modo a identificare alcuna autorizzazione specifica;
al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, in materia di contratti agrari, il diritto all’indennità riconosciuto all ‘ affittuario ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 203 del 1982 presuppone il preventivo consenso del concedente (o, in difetto, l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), il quale deve sostanziarsi in una manifestazione di volontà autorizzativa che specifichi la natura, le caratteristiche e le finalità degli interventi migliorativi, non risultando, perciò, sufficiente -ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurazione di tale requisito -un’autorizzazione meramente generica per tipi e/o categorie di opere (Sez. 3, sentenza n. 4646 del 2/03/2006, Rv. 587398 -01; Sez. 3, ordinanza n. 30332 del 21/11/2019 Rv. 655836 -01; cfr. altresì Sez. 3, sentenza n. 24995 del 25/11/2014, Rv. 633608 – 01);
con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 45 e 16 RAGIONE_SOCIALEa legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 1362 cod. civ. (in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che la clausola n. 6 del contratto di affitto, in quanto stipulata con l’assistenza RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni professionali, potesse derogare all’art. 16 legge n. 203 del 1982 (rendendo legittima un’autorizzazione generica all’effettuazione di miglioramenti), tenuto conto che, ove si
ritenesse che l’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 203/82 richieda una specifica autorizzazione all’esecuzione di miglioramenti, la deroga a tale norma, in quanto espressamente posta in essere nella clausola in esame con l’assistenza RAGIONE_SOCIALEe rispettive organizzazioni sindacali, deve ritenersi tale da ritenere legittima l’autorizzazione generica alla realizzazione di miglioramenti;
il motivo è inammissibile;
dev’essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘evocazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta partecipazione RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni professionali alla stipulazione del contratto di affitto, non risultando adeguatamente assolto, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE‘art. 366 n. 6 c.p.c., l’onere di allegazione degli atti eventualmente attestanti la veridicità di quanto sostenuto;
varrà peraltro rilevare come un eventuale concorso RAGIONE_SOCIALEe organizzazioni professionali all’approvazione di un testo contrattuale (in ipotesi derogatorio di altre previsioni di legge) non vale a sollevare le parti dal rispetto RAGIONE_SOCIALEe norme generali che attengono ai presupposti per il valido esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività negoziale, ossia, in particolare, RAGIONE_SOCIALEe norme che impongono, ai fini RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALE‘atto, l’individuazione di un oggetto determinato o determinabile;
in breve, se, in ipotesi, le organizzazioni professionali possono contribuire, attraverso il proprio intervento, a rendere effettiva la deroga di altre previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge speciale, il relativo intervento non varrebbe comunque ad autorizzare le parti alla violazione dei principi fondamentali che governano l’esplicazione RAGIONE_SOCIALE‘autonomia negoziale dei privati;
con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ. (in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.) per avere la corte territoriale dettato
una motivazione meramente apparente o perplessa a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, segnatamente nella parte in cui ha escluso che l’effettuazione di nuovi impianti di vigneti costituisse espressione specializzante rispetto all’effettuazione di miglioramenti, tale da rendere determinato o comunque determinabile l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia dettato una motivazione che, secondo le diverse articolazioni attraverso cui si dipana, vale a rendere pienamente intellegibile e comprensibile l’ iter logico-giuridico seguito al fine di pervenire alla decisione assunta, con particolare riguardo al significato RAGIONE_SOCIALE‘espressione generale, meramente astratta ed esemplificativa, relativa all’effettuazione di nuovi impianti di vigneti, ritenuta di per sé inidonea a porsi quale elemento specializzante RAGIONE_SOCIALEa generica autorizzazione all’effettuazione dei miglioramenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘affittuario ;
l’ iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza RAGIONE_SOCIALEe censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1quater , RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione