Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6961 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 1 Num. 6961 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/03/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8288/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata dal procuratore speciale NOME COGNOME rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ,
e
;
-ricorrente – contro
LACENTRA NOME LACENTRA NOME e LACENTRA NOME;
-intimati –
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Ancona n. 65/18 depositata il 10
gennaio 2018.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
udito l’Avv. NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME, NOME e NOME COGNOME, proprietari di un fondo della superficie di 8.853 mq. sito in Senigallia e riportato in Catasto al foglio 23, particelle 254-263, hanno convenuto in giudizio l’Autostrade per l’Italia S.p.a., proponendo opposizione avverso la stima delle indennità dovute per l’espropriazione dell’immobile, disposta con decreto dell’8 settembre 2015 per la realizzazione dei lavori di ampliamento della terza corsia dell’autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto.
1.1. Con ordinanza del 10 gennaio 2018, la Corte d’appello di Ancona ha accolto l’opposizione, determinando l’indennità di espropriazione in Euro 96.586,23, quella per il soprassuolo arboreo in Euro 3.150,00, l’indennità di occupazione temporanea in Euro 6.970,28 e quella di occupazione di urgenza in Euro 38.497,66, ed ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, detratto l’importo già versato, con gl’interessi legali sulle maggiori somme riconosciute.
Ai fini della liquidazione dell’indennità dovuta per l’occupazione di urgenza, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha richiamato la disciplina dettata dall’art. 22bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ritenuta applicabile non solo in caso di cessione volontaria, ma anche in caso di espropriazione, ed ha pertanto aderito alla relazione del c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il quale aveva tenuto conto non solo del periodo di tempo (tre anni e nove mesi) intercorso tra l’immissione nel possesso del fondo espropriato (avvenuta nel mese di giugno 2009) e il deposito dell’indennità provvisoria (avvenuto nel mese di aprile 2013), ma anche di quello successivamente trascorso fino al deposito dell’indennità definitiva, per tale intendendo
quella determinata all’esito del giudizio di opposizione alla stima.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Autostrade per l’Italia S.p.a., per un solo motivo, illustrato anche con memoria. Gl’intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, è stato da quest’ultima rinviato alla pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria del 30 gennaio 2020, essendosi rilevato che la questione sollevata dalla ricorrente, avente ad oggetto l’interpretazione dell’art. 22bis , comma quinto, del d.P.R. n. 327 del 2001, presentava caratteri di novità, avuto riguardo alla formulazione letterale di tale disposizione, secondo cui l’indennità di occupazione è dovuta «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione», ed all’insussistenza di precedenti al riguardo.
Con istanza presentata il 26 settembre 2003, la ricorrente ha chiesto disporsi l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in ordine alla quale la Prima Presidente ha provveduto con decreto del 5 ottobre 2023, rilevando che la questione è stata affrontata e risolta da questa Corte con una serie di precedenti conformi, e rigettando pertanto l’istanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 20, 22bis e 50 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, censurando l’ordinanza impugnata per aver determinato l’indennità di occupazione d’urgenza in relazione al periodo intercorso tra la data dell’immissione nel possesso del fondo e quella di deposito dell’indennità di espropriazione, senza considerare che, in quanto volta a compensare il pregiudizio derivante dal mancato godimento del fondo espropriato, detta indennità è dovuta fino alla data di emissione del decreto di esproprio, il quale determina la perdita della proprietà da parte dell’espropriato ed il corrispondente acquisto da parte dell’espropriante.
1.1. Il motivo è infondato.
Come rilevato dalla Prima Presidente nel provvedimento di rigetto dell’istanza di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, la questione sollevata
dalla ricorrente è stata già affrontata da questa Corte, nelle more della fissazione della pubblica udienza, e risolta mediante l’enunciazione del principio di diritto, in seguito più volte ribadito, secondo cui l’indennità di occupazione d’urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell’effettivo deposito dell’indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l’effetto dell’acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della Pubblica Amministrazione o dei soggetti ad essa equiparati (cfr. Cass., Sez. I, 11/12/2019, n. 32415; 30/06/2020, n. 13203; 6/07/2022, n. 21476; 1/06/2023, n. 15535; 9/07/2024, n. 18672 e 18679).
A sostegno di tale conclusione, si è osservato che a) l’acquisizione della proprietà da parte della Pubblica Amministrazione costituisce l’effetto di una fattispecie complessa, nella quale il decreto di espropriazione, pur avendo un ruolo determinante, è integrato dal pagamento del «giusto prezzo» del bene, a norma dell’art. art. 37, comma primo, del d.P.R. n. 327 del 2001, b) l’indennità di occupazione ha la funzione di compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, fino a quando detta fattispecie complessa non si sia perfezionata con il deposito dell’indennità di esproprio, c) la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo della cessione volontaria non coincide con la data del pagamento effettivo, ma con quella del deposito dell’indennità presso la Cassa depositi e prestiti, che produce effetti liberatori per l’espropriante, d) ai sensi dell’art. 26, comma sesto, del d.P.R. n. 327 del 2001, lo svincolo delle somme depositate richiede la collaborazione dell’espropriato, tenuto a produrre una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.
Può quindi ritenersi superato il precedente contrario invocato dalla ricorrente, secondo cui il credito per l’indennità di occupazione cessa alla data di emanazione del decreto ablativo (cfr. Cass., Sez. I, 9/08/2017, n. 19758): tale affermazione si ricollegava all’orientamento formatosi sotto la vigenza dell’art. 70 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il quale affermava che l’indennità di occupazione deve
essere calcolata fino alla data di cessazione dell’occupazione temporanea, coincidente con la scadenza del termine di efficacia indicato nel provvedimento autorizzativo, oppure, prima di tale scadenza, con la restituzione del terreno al proprietario dall’Amministrazione espropriante, o ancora, ove quest’ultima ne abbia acquistato la proprietà con uno strumento pubblicistico (decreto di esproprio, cessione volontaria ecc.), o privatistico (contratto di compravendita o altro), con l’emissione del provvedimento ablatorio o la stipulazione dell’atto di trasferimento (cfr. Cass., Sez. I, 23/09/2009, n. 20446; 29/11/2006, n. 25364). Tale principio si pone oggi in contrasto con il tenore letterale del comma quinto dell’art. 22bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il quale è chiaro nel prevedere che l’indennità di occupazione è dovuta «per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo».
Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 27/11/2024