SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4813 2025 – N. R.G. 00006673 2020 DEPOSITO MINUTA 12 08 2025  PUBBLICAZIONE 12 08 2025
Per l’appellante:
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME                       Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME    Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME                           Consigliere relatore
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale per gli affari  contenziosi dell’ anno 2020 ,  trattenuta in  decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 03.12.2024 e vertente
T R A
(P.  IVA ,  con  sede legale  in  INDIRIZZO,  in  persona  del  liquidatore  legale rappresentante  p.t. ,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
APPELLANTE
E
in persona del p.t., rappresentata e difesa dall’avv. CP_2
NOME COGNOME
CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
‘Voglia L’ecc.ma Corte di Appello di Roma:
 In  via  preliminare  ammettere  la  già  richiesta  CTU,  nominando  il  consulente,  e conseguentemente fissare l’udienza per il suo giuramento rimettendo la causa sul ruolo, ovvero  ordinare  a di  riformulare  i  conteggi  in  base  ai  criteri  indicati dall’appellante nell’atto di appello. CPNUMERO_DOCUMENTO1
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di cui sopra, Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del proposto appello e rigettata ogni contraria deduzione, eccezione e/o istanza e per l’effetto: Nel Merito.
 accogliere,  per  i  motivi  di  fatto  e  di  diritto  rassegnati,  il  presente  appello  e  per l’effetto, in riforma integrale della sentenza, annullare gli avvisi  di  pagamento impugnati;
accertare e dichiarare che è creditore di per l’importo  di  €  236.121,54  o  quella  diversa  somma  ritenuta  di  giustizia,  a  titolo  di maggiori  canoni  pagati,  ma  non  dovuti  per  l’occupazione  di  suolo  pubblico  dal  22 settembre  2011  al  31  gennaio  2014,  per  le  ragioni  di  cui  all’atto  di  appello,  quivi reiterate Controparte_3 CP_1
accertare e dichiarare l’estinzione del credito di € 93.080,50 o altra somma dovuta da per canoni di occupazione suolo pubblico dal 1° febbraio 2014 al  28  febbraio  2015,  a  seguito  di  parziale  compensazione  impropria,  ovvero  in  via subordinata legale o giudiziale, con la somma di cui al punto 2) che precede; Controparte_3
accertare e dichiarare non dovuta la richiesta indennità non sussistendo occupazione abusiva  per  le  ragioni  di  cui  al  presente  atto,  in  subordine,  rideterminarla  in  € 119.334,60 o nella somma ritenuta di giustizia e/o risultante dall’eventuale elaborato peritale;
accertare e dichiarare l’estinzione del credito di € 119.334,60 o altra somma dovuta da per indennità di occupazione abusiva di suolo pubblico a seguito  di  parziale  compensazione  impropria,  ovvero  in  via  subordinata  legale  o giudiziale, con la somma di cui al punto 2) che precede; Controparte_3
 per  l’effetto  annullare  integralmente  i  tre  avvisi  di  pagamento  impugnati  non essendo,  altresì,  dovute  penali,  interessi  moratori,  né  spese  di  notifica  per  le  ragioni sopra esposte;
 Condannare al  pagamento  della  somma  di  €  23.706,44,  o  quella ritenuta di giustizia, in favore della a titolo di restituzione dei canoni dalla stessa pagati in eccedenza e residuale rispetto alla compensazione di cui ai precedenti punti 3) e 5); CP_1 Controparte_4
Condannare in persona del sindaco pro-tempore, alla refusione delle spese e del compenso professionale per la difesa nel giudizio di primo e di secondo grado in osservanza delle emanate tabelle professionali, oltre gli accessori di Legge’. CP_1
Per l’appellata :
‘Voglia Codesta Ill.ma Corte di Appello adita, rigettare l’appello proposto e confermare l’impugnata decisione di primo grado, con il rigetto delle domande formulate dall’attore con la citazione introduttiva del giudizio, giusto quanto eccepito, dedotto, argomentato e concluso, giuste le conclusioni e difese della deducente e convenuta p.a. di primo grado e che qui si risollecitano nella misura in cui assorbite dalla decisione di rigetto e quindi, e accertando la fondatezza della pretesa opposta per ciascuno dei crediti portati dai separati avvisi di pagamento impugnati, accertando l’insussistenza di crediti della istante verso la convenuta p.a., attesa la corretta applicazione delle prescrizioni cosap ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto da tariffa regolamentare -correttamente applicata dalla p.a. -ed accertando l’inesistenza di crediti asseritamente vantati dalla istante ed in ogni caso, l’inesistenza di versamenti effettuati dalla società alla p.a, a qualsiasi titolo, l’insuscettibilità dei presupposti per la pretesa compensazione ovvero per la pretesa restituzione di somme, sia per la insussistenza di crediti da attività dell’istante come espressamente si contesta -sia, in subordine per la inidoneità degli stessi crediti -ove mai dimostrati nella relativa esistenza, il che si contesta -ad essere suscettibili di compensazione, atteso che non sono crediti certi, liquidi, esigibili o comunque maturati, giuste le deduzioni di cui agli atti depositati e di cui alle difese, che non correlano a somme non dovute né a vantaggi, non riconosciuti nè riconoscibili in capo alla p.a.; si contesta che il canone sia stato versato dall’istante e percepito dall’amministrazione ‘mediante compensazione con gli oneri ed i costi dalla medesima sostenuti, così come ratificato nelle delibere di rinnovo’; tanto reiterate ancora in questa sede le riserve di ogni iniziativa per il riconoscimento ed il recupero del dovuto alla p.a., in relazione alla causale di lite, senza rinuncia alle ulteriori pretese nascenti in capo alla RAGIONE_SOCIALE. per i fatti di lite’.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la caducazione: Parte_1 CP_1
(a) dell’avviso n. AM150003 anno 2016 Prot. CU n. NUMERO_DOCUMENTO, per il pagamento del canone  di  concessione  di  suolo  pubblico  per  l’area  comunale  di  Saxa  Rubra (Roma), tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, non corrisposto, oltre  penale  e  interessi,  per  un  totale  di  €  121.632,67,  per  il  periodo  dal 01.02.2014 al 28.02.2015;
(b)  dell’avviso  n.  NUMERO_DOCUMENTO  anno  2016  Prot.  NUMERO_DOCUMENTO,  per  il  pagamento dell’indennità  di  occupazione  abusiva  della  medesima  area,  oltre  interessi  e spese di notifica, per un totale di € 263.789,01, per il periodo dal 01.03.2015 al 08.06.2015;
(c)  dell’avviso  n.  NUMERO_DOCUMENTO  anno  2016  Prot.  Cu.  NUMERO_DOCUMENTO,  per  il  pagamento dell’indennità di occupazione abusiva, oltre interessi e spese di notifica per un totale di € 629.972,15, per il periodo dal 09.06.2015 al 01.02.2016.
L’allora attrice esponeva di aver occupato sin dal 22.09.2011 l’area comunale in esame per il posizionamento della struttura ‘Gran Teatro’ per complessivi mq 9.800, su concessione rilasciata dall’amministrazione con D.D. n. 1544/2011 dal 22.09.2011 al 01.06.2012 e con applicazione del canone previsto per le occupazioni temporanee e che, in seguito, le aveva rilasciato per la medesima area una serie di concessioni, sino alla D.D. 2211/2014, con efficacia dal 01.07.2014 al 28.02.2015, che aveva annullato e sostituito la precedente, rideterminando il canone secondo le tariffe OSP permanente, a far data dal 01.02.2014. NUMERO_DOCUMENTO1
Deduceva, dunque, che, per durata e continuità della concessione, oltre che per le caratteristiche strutturali dell’installazione, l’occupazione avrebbe dovuto sin  dall’origine  qualificarsi  come  permanente,  con  conseguente  applicazione della relativa tariffa, più favorevole, prevista dal Regolamento Cosap.
Alla luce di ciò, l’allora attrice affermava di aver indebitamente corrisposto maggiori somme per complessivi € 236.121,54, versate mediante compensazione
con gli oneri e i costi dalla medesima asseritamente sostenuti, rivendicando il diritto alla compensazione di tale credito con quanto richiesto dall’amministrazione con gli avvisi di pagamento.
Riferiva inoltre come, a fronte della presentazione delle istanze di rinnovo, i vari provvedimenti concessori succedutisi nel tempo fossero sempre stati rilasciati dall’amministrazione con ritardo e con efficacia retroattiva, sì da ingenerare in capo alla società un legittimo affidamento circa il rinnovo della concessione per il periodo successivo al 28.02.2015, circostanza che l’avrebbe indotta a proseguire la gestione dell’attività teatrale nella convinzione di un imminente rilascio del nuovo titolo concessorio.
Chiedeva, pertanto, l’accertamento della non debenza di qualsivoglia indennità a titolo di occupazione abusiva e il conseguente annullamento dei tre avvisi  di  pagamento  impugnati  e,  infine,  la  condanna  della  controparte  al pagamento  della  somma  di  €  23.706,44  a  titolo  di  restituzione  della  restante parte dei canoni versati in eccedenza.
Si costituiva in giudizio che, da un lato, eccepiva la correttezza dell’applicazione della tariffa temporanea per l’occupazione antecedente al 01.02.2014, in quanto legata ad esigenze stagionali, sostenendo come solo con la D.D. 2211/2014 si sarebbero verificati i presupposti per applicare le tariffe permanenti. Dall’altro, ribadiva la natura abusiva dell’occupazione del suolo pubblico successiva al 28.02.2015, formalmente accertata anche da verbali della Polizia di Roma Capitale. CPNUMERO_DOCUMENTO
Il Tribunale di Roma , con sentenza n. 4789/2020 , respingeva ogni domanda attorea, escludendo l’applicabilità della tariffa per occupazione permanente, la sussistenza di un credito compensabile in favore di e la configurabilità di un legittimo affidamento in capo alla società circa l’automatico rilascio di un nuovo titolo concessorio. Confermava, dunque, la correttezza della quantificazione dell’indennità per l’occupazione abusiva e condannava al pagamento delle spese di lite in favore della controparte. Parte_1 Parte_1
Avverso  l’indicata  sentenza  ha  interposto  appello
Parte_1
, che ha  formulato  le  conclusioni  riportate in epigrafe e ha articolato i seguenti motivi di gravame. […]
Con il primo motivo ha lamentato l’erroneità della decisione nella parte in cui ha escluso il carattere permanente dell’occupazione per il periodo 22.09.2011 -31.01.2014,  nonostante  le  concessioni  fossero  di  durata  e  tipologia  tali  da soddisfare i requisiti normativi per l’applicazione della tariffa OSP permanente.
Con  il secondo  motivo ha  censurato  la  decisione  impugnata  per  aver rigettato  la  domanda  di  accertamento  del  credito  di  €  236.121,54  vantato  nei confronti di TARGA_VEICOLO_1
Con il terzo  motivo ha  lamentato  il  difetto  di  motivazione  della  decisione impugnata  in  ordine  alla  sussistenza  di  un  legittimo  affidamento  circa  il rinnovo della concessione per il periodo successivo al 28.02.2015.
Con il quarto motivo, in  subordine, ha lamentato l’erronea quantificazione dell’indennità  da  occupazione  abusiva,  in  quanto  calcolata  sulla  base  della tariffa temporanea in luogo di quella permanente e da riparametrare alla luce dei criteri previsti dall’art. 18, co. 5 della D.C.C. 119/2005.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell’appello, deducendone l’infondatezza sotto ogni profilo. CP_1
L’appello  è  in  parte  fondato  e  deve  essere  accolto  nei  limiti  e  nei  termini indicati nel prosieguo.
Il  primo  motivo  di  gravame,  secondo  cui  l’amministrazione  avrebbe erroneamente qualificato l’occupazione in oggetto come temporanea, mentre la stessa sarebbe stata da ricondurre alla categoria delle occupazioni permanenti sin dal settembre 2011 stanti le concrete modalità di svolgimento dell’occupazione e l’assetto normativo di riferimento, è infondato e deve essere respinto.
Di seguito si riportano i titoli concessori rilasciati da Roma Capitale in favore di Parte_1
D.D. n. 1544/2011 -dal 22.09.2011 al 01.06.2012 (253 giorni);
D.D. n. 1986/2012 -per i giorni 8 e 9 ottobre 2012 (2 giorni);
D.D. n. 2177/2012 -dal 16.11.2012 al 31.12.2012 (45 giorni);
D.D. n. 2/2013 -dal 02.01.2013 al 16.02.2013 (45 giorni);
D.D. n. 241/2013 -dal 22.02.2013 al 31.05.2013 (98 giorni);
D.D. n. 1266/2013 -dal 01.06.2013 al 31.01.2014 (244 giorni);
D.D. n. 210/2014 -dal 01.02.2014 al 30.06.2014 (149 giorni);
8. D.D. n. 2211/2014 -dal 01.07.2014 al 28.02.2015 (242 giorni).
Dall’analisi della documentazione versata in atti è evidente come l’occupazione in esame sia stata oggetto di una pluralità di concessioni, emesse a  partire  dal  settembre  2011 fino al febbraio 2015, le quali hanno determinato una  presenza  della  struttura  sul  suolo  pubblico  nell’area  comunale  di  Saxa Rubra tra INDIRIZZO e INDIRIZZO per periodi di volta in volta differenti e in relazione a superfici variabili (prima per mq 6000 e poi per mq 9800).
Ebbene, a norma dell’art. 1 -bis , co. 3 del Regolamento per l’applicazione del canone COSAP, approvato con D.C.C. n. 75/2010, si ha occupazione permanente anche quando questa, pur se formalmente qualificata come temporanea, venga reiterata  per  almeno  due  anni  consecutivi  per  un  periodo  non  inferiore  a sessanta  giorni  annui,  ‘ a  condizione  che  conservi  le  stesse  caratteristiche,  quali  la tipologia, il periodo e la superficie’ .
A norma del citato art. 1bis , co. 3 l’occupazione in esame non poteva dunque ritenersi idonea a configurare una situazione di stabilità tale da essere ricondotta alla categoria delle occupazioni permanenti. In particolare, come evidenziato anche dal primo Giudice, quantomeno sino alla D.D. 2211/2014 (doc. n. 20 del fascicolo di primo grado di difettavano i requisiti della medesimezza del periodo temporale di occupazione e della superficie occupata, con conseguente impossibilità di applicazione della tariffa OSP permanente. Parte_1
II. Posto che il mancato accoglimento del primo motivo ha rilievo assorbente rispetto all’esame del secondo, ad abundatiam è opportuno rilevare ulteriormente che anche quest’ultimo -con il quale l’appellante ha assunto di essere titolare di un credito di € 236.121,54 corrispondente alla somma risultante dalla differenza tra quanto versato in applicazione della tariffa temporanea (€ 388.652,00), mediante compensazione con i presunti oneri e costi dalla medesima sostenuti, come risulterebbe ratificato nelle delibere di rinnovo della concessione succedutisi negli anni, e quanto asseritamente dovuto in applicazione della tariffa permanente (€ 152.530,46) – si appalesa infondato.
La sentenza impugnata, infatti, è esente da censure laddove ha rigettato la domanda dell’allora attrice volta al riconoscimento di un credito compensabile,
in quanto la mera allegazione dell’avvenuta esecuzione di forniture e servizi in favore di non è di per sé idonea a comprovare né l’entità delle obbligazioni asseritamente adempiute né la loro idoneità a integrare validi fatti estintivi  dell’obbligazione  di  pagamento  del  canone  e/o  delle  indennità  da occupazione abusiva. CP_1
Ed invero la compensazione, quale modo di estinzione dell’obbligazione ex art. 1241 c.c., presuppone la sussistenza di due crediti reciproci tra le parti, entrambi certi, liquidi ed esigibili al momento in cui la compensazione è opposta o eccepita. Ne consegue che l’onere della prova ex art. 2697 c.c. del credito opposto in compensazione grava su chi intende avvalersi di tale meccanismo estintivo, il quale deve fornire la piena dimostrazione dell’esistenza, dell’esatta determinazione e dell’esigibilità del credito opposto in compensazione (cfr. Cass. SU n. 23225/2016).
Nel caso di specie, l’appellante si è limitata ad allegare di aver corrisposto la somma di  €  388.652,00  versati  mediante  compensazione  con  costi  e  oneri  da essa sostenuti nell’interesse dell’amministrazione concedente, facendo generico riferimento a delibere di rinnovo della concessione, che avrebbero ratificato tali compensazioni.
Come già correttamente rilevato dal primo Giudice, le compensazioni tra servizi resi e canoni dovuti invocate risultano essere in parte riconosciute dalla relazione municipale prot. n. 93668 del 20.11.2017 (v. doc. 18 del fascicolo di esclusivamente con riguardo alla determinazione dirigenziale n. 1544/2011, mentre, per le ulteriori delibere richiamate, non risulta acquisita agli atti alcuna documentazione comprovante l’entità delle prestazioni pattuite né l’effettiva esecuzione delle stesse. CP_1
Parimenti, le fatture e comunicazioni unilaterali depositate da non si rivelano idonee a ricostruire in modo completo e analitico i rapporti di debito -credito fra le parti con riferimento ai periodi interessati dalle singole delibere. Parte_1
III. Privo  di  pregio  è,  ancora,  il  terzo  motivo,  con  il  quale  l’appellante  ha lamentato  il  difetto  di  motivazione  della  decisione  impugnata  in  ordine  alla sussistenza di un legittimo affidamento circa il rinnovo della concessione per il periodo successivo al 28.02.2015.
Il primo Giudice, infatti, ha correttamente applicato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui, alla scadenza di una concessione di un bene pubblico, nessun legittimo affidamento può maturare circa il rinnovo automatico della stessa, chiarendo come la volontà dell’amministrazione di attribuire in uso esclusivo a un soggetto privato un bene demaniale non può mai essere desunta in via implicita da comportamenti concludenti, ma deve necessariamente risultare da un atto espresso e formalizzato per iscritto, secondo le forme prescritte ex lege ad substantiam .
Ne consegue che il soggetto che continui a detenere il bene dopo la scadenza del titolo concessorio, pur in assenza di un formale provvedimento di diniego o di rinnovo da parte della pubblica amministrazione, si configura come occupante sine titulo e, in quanto tale, può vantare esclusivamente una posizione di interesse legittimo di tipo pretensivo all’eventuale rinnovo della concessione, non già un diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto (v. Cons. St. n. 4178/2013; Tar Lazio, sez. II, n. 12699/2024).
Né può ritenersi sorto alcun affidamento tutelabile in ordine alla prosecuzione stabile dell’occupazione, neppure in considerazione della valenza sociale o dell’interesse pubblico dell’attività nella specie, teatrale -svolta nel bene demaniale.
Pertanto, con il venir meno del titolo legittimante l’uso del bene il protrarsi dell’occupazione  ha  determinato  il  diritto  della  pubblica  amministrazione  a richiedere  un  corrispettivo,  configurabile  quale  indennità  di  occupazione sine titulo ,  che,  sebbene  distinta  dal  canone  concessorio  sotto  il  profilo  giuridicoqualificatorio,  trova  comunque  giustificazione  nella  perdurante  utilizzazione del bene pubblico da parte dell’occupante.
IV. Proprio in merito a tale indennità di occupazione abusiva, l’art. 14 -bis del Regolamento  Cosap  prevede  che  ‘ ai  fini  della  determinazione  dell’indennità […] l’occupazione abusiva si considera permanente se realizzata con impianti o manufatti di carattere  stabile,  mentre -negli  altri  casi -si  presume  effettuata  a  decorrere  dal trentesimo giorno precedente alla data del verbale di accertamento, salvo prova contraria del trasgressore ‘.
Passando,  così,  all’esame  del  quarto  motivo  di  gravame,  che  è  in  parte fondato  ove  invoca  l’applicabilità  della  tariffa  OSP  permanente  nel  calcolo
dell’indennità da occupazione abusiva e deve essere accolto entro i confini di seguito chiariti, non può condividersi quanto sostenuto dall’amministrazione appellata, secondo cui, per definizione, l’indennità per occupazione abusiva non potrebbe essere calcolata sulla base delle tariffe previste per le occupazioni legittime e permanenti. Tale impostazione risulta smentita dal dettato dell’art. 14bis del Regolamento Cosap, il quale consente espressamente di parametrare l’indennizzo per occupazione senza titolo alle tariffe per l’occupazione regolare, in particolare nei casi in cui la natura dell’occupazione stessa, per durata e caratteristiche, abbia assunto connotati di stabilità.
Nel caso di specie, con riferimento al periodo successivo al 01.02.2014, il manufatto installato dall’appellante presentava, tanto sotto il profilo temporale, in relazione alla durata protratta dell’occupazione, quanto sotto quello strutturale, che per dimensioni e modalità di ancoraggio al suolo non poteva certo essere qualificato come precario o agevolmente amovibile, i caratteri propri di un’occupazione stabile e, pertanto, la tariffa da applicare ai fini del calcolo dell’indennità per l’occupazione abusiva successiva alla scadenza dell’ultima concessione (28.02.2015) non può che essere quella annua prevista per le occupazioni permanenti, con la maggiorazione del 50 % prevista dall’art. 14bis D.D. 75/2010.
Inoltre, ai fini del calcolo della superficie assoggettabile a canone, l’art. 18, co. 5, D.C.C. 119/05 prevede una significativa riduzione della tariffa OSP in presenza di occupazioni, come nel caso oggetto del presente giudizio, riconducibili ad attività culturali, ricreative e di spettacolo: ‘ Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per quelle riguardanti manifestazioni o iniziative di volontariato oppure di carattere culturale, politico, sindacale, sportivo e ricreativo, la superficie è determinata, fatta eccezione per gli spazi utilizzati – anche da terzi – per scopo di lucro, in ragione del 50% sino a cento metri quadrati, del 25% per la parte eccedente cento metri quadrati e fino a mille metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i mille metri quadrati ‘.
La corretta  quantificazione  dell’indennizzo  per  l’occupazione  abusiva  per  i periodi in contestazione, in definitiva, deve avvenire con riferimento alle tariffe annue  per  occupazione  permanente  maggiorate  del  50%  e  con  applicazione
della riduzione proporzionale della superficie per le occupazioni superiori a mq 1000, ai sensi del citato art. 18, co. 5, D.C.C. 119/05.
Per  il  periodo  01.03.2015 -08.06.2015  (di  cui  all’avviso  di  pagamento  n. NUMERO_DOCUMENTO anno 2016, Prot. CU NUMERO_DOCUMENTO del 23 maggio 2016), accertata la natura permanente dell’occupazione abusiva ai sensi dell’art. 14 -bis del  Regolamento Cosap, deve applicarsi, dunque, la tariffa annua per occupazione permanente (categoria  IV),  pari  a  € 74,39/mq  annui,  come  stabilito  espressamente  dal Regolamento Cosap nell’ALL. C.
Il criterio di calcolo dell’indennità porzionato su base giornaliera proposto dalla parte appellante a pagg. 44 ss. dell’atto di appello, peraltro, risulta privo di fondamento normativo, in quanto non contemplata dal Regolamento Cosap, il quale non prevede alcuna possibilità di frazionamento della tariffa permanente annua. A ben vedere, l’art. 15 co. 2 del Regolamento Cosap stabilisce: ‘ Per le occupazioni permanenti, con riferimento al primo anno, il canone decorre dal primo giorno del mese nel corso del quale è comunicato al richiedente il completamento dell’istruttoria della domanda di concessione, di cui al comma 4 dell’articolo 4, ed è dovuto in ragione di un dodicesimo per ciascun mese di occupazione. Per le annualità successive, il canone è dovuto per anno solare secondo le modalità di cui all’articolo 21 del presente Regolamento ‘. L’unica forma di frazionamento su base giornaliera espressamente prevista, all’art. 15 co. 3, riguarda le occupazioni temporanee.
È corretto, invece, il calcolo operato dall’amministrazione nella nota depositata il 30.04.2024 moltiplicando la tariffa annua di € 74,39 per la superficie assoggettabile a canone (mq 1.155, determinati applicando la riduzione graduata ex art.  18,  co.  5,  D.C.C.  119/2005),  per  un  totale  di  € 85.920,45. Applicando la maggiorazione del 50% prevista per le occupazioni senza titolo, l’indennità  complessiva  dovuta  per  il  periodo  in  esame  risulta  essere  pari  a € 128.880,67.
Il medesimo criterio di calcolo deve essere seguito per il periodo 09.06.2015 -01.02.2016  (di  cui  all’avviso  di  pagamento  n.  NUMERO_DOCUMENTO  anno  2016,  Prot.  CU NUMERO_DOCUMENTO del 23 maggio 2016), per il quale, applicando la medesima tariffa annua e la medesima riduzione relativa alla superficie, deve parimenti essere individuata un’indennità di occupazione abusiva di importo pari a € 128.880,67.
V. In  parziale  accoglimento  del  gravame, deve essere  condannata,  pertanto,  a  versare  a la  somma  di  € 121.632,67  a  titolo  di  canone  OSP  per  il  periodo  01.02.2014  –  28.02.2015,  la somma di € 128.880,67 a titolo di indennità per l’occupazione abusiva del suolo pubblico  per  il  periodo  01.03.2015 -08.06.2015  e  la  somma  di  €  128.880,67  a titolo di indennità per l’occupazione abusiva del suolo pubblico per il periodo 09.06.2015 -01.02.2016. Controparte_4 CP_1
VI. Come da giurisprudenza consolidata, la regolamentazione delle spese di lite deve essere parametrata all’esito complessivo della lite, a fronte del quale, avendo l’appellante ottenuto l’annullamento solo parziale di due dei tre avvisi di pagamento impugnati, risulta legittima la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio nella misura di 2/3, ponendosi il restante 1/3 a carico della parte soccombente, liquidato come in dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda (scaglione da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00).
P.Q.M.
La  Corte,  definitivamente  pronunciando,  ogni  altra  conclusione  disattesa,  in parziale accoglimento dell’appello, così provvede:
annulla  in  parte  l’avviso  n.  AM150004  anno  2016  Prot.  Cu.  NUMERO_DOCUMENTO  e ridetermina il dovuto da in € 128.880,67 a titolo  di  indennità  per  l’occupazione  abusiva  del  suolo  pubblico  per  il periodo 01.03.2015 -08.06.2015; Parte_1
annulla  in  parte  l’avviso  n.  AM150005  anno  2016  Prot.  Cu.  NUMERO_DOCUMENTO  e ridetermina il dovuto da in € 128.880,67 a titolo  di  indennità  per  l’occupazione  abusiva  del  suolo  pubblico  per  il periodo 09.06.2015 -01.02.2016; Parte_1
respinge nel resto l’appello;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio per due terzi e condanna alla rifusione del restante terzo in favore di che liquida in € 9.000,00 per il giudizio di primo grado ed in € 7.000,00 per il giudizio d’appello per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Parte_1 CP_1
Così  deciso  nella  camera  di  consiglio  della  Corte  d’Appello  di  Roma, il 24.07.2025.
Il consigliere estensore                                                                      Il presidente AVV_NOTAIO. NOME COGNOME                                                                     AVV_NOTAIO. NOME COGNOME