Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ha intimato al RAGIONE_SOCIALE della Giustizia il pagamento della somma di euro 5.000,00, oltre le spese, in favore di NOME COGNOME, Giudice di Pace, a titolo di indennità fissa di cui all’art. 11, co. 3, L. 374/1991, non percepita, o comunque percepita in minima parte, per i periodi feriali dall’anno 2001 all’anno 2015;
il Giudice di Pace di Taranto, raggiunto dall’opposizione del RAGIONE_SOCIALE, l’ha respinta, sul presupposto che la prescrizione del credito fosse decennale e ritenendo altresì che l’indennità controversa fosse sempre dovuta, salvo i casi di congedo, malattia o assenza, non ricorrenti nel caso di specie;
interposto appello, il Tribunale di Lecce lo ha parzialmente accolto; il Tribunale riteneva anch’esso che il COGNOME fosse stato continuativamente in servizio, con effettivo svolgimento delle relative funzioni nei periodi c.d. feriali e con concreta presenza in alcuni giorni in ufficio, come riconosciuto dallo stesso funzionario preposto alla cancelleria;
quanto alla prescrizione, a differenza del Giudice di prime cure che l’aveva fatta decorrere dalla cessazione del servizio, ne affermava invece la decorrenza in corso di rapporto e, pur ritenendo la applicabile il termine decennale, riduceva il dovuto, appunto in ragione del parziale maturare della prescrizione, ad euro 3.522,34;
2.
il RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, mentre il COGNOME è rimasto intimato;
il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha presentato requisitoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso sul presupposto della mancanza di prova dei presupposti proprio per la spettanza dell’emolumento del periodo c.d. feriale;
CONSIDERATO CHE
1.
va premesso che l’impugnativa è da considerare ritualmente introdotta, in quanto la sentenza è stata pubblicata il 11.10.2018 e la ricevuta di avvenuta consegna della notifica via Pec presso il difensore del COGNOME indicato nella sentenza impugnata risale al 12.3.2019, oltre ad altre notifiche via pec e in forma ordinaria perfezionate in data 12.3.2019 e 15.3.2019 presso l’asserito domiciliatario;
2.
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 2948 n. 4 e 2946 c.c. e con esso si assume che erroneamente fosse stata negata l’esistenza di una causa debendi continuativa, tale da comportare l’applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., in quanto, viceversa, l’indennità era dovuta con cadenza mensile riconnessa alla presenza in servizio;
il secondo motivo assume invece la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dell’art. 11, co. 3, della L. n. 374 del 1991 e ciò sul presupposto che non dovesse confondersi la nozione di effettivo servizio con quella di servizio ininterrotto, non potendosi riconoscere l’indennità se non a fronte di una concreta presenza in servizio, escludendosi il diritto in tutti i casi in cui l’obbligo di presenza sia escluso;
il RAGIONE_SOCIALE rimarca come in corrispondenza del periodo feriale per il Giudice di Pace non vi è lo svolgimento di alcuna attività di servizio, salvo quanto previsto nella tabella di turnazione, sicché era irrilevante l’affermazione del Tribunale in ordine allo svolgimento di « regolare attività » nei periodi feriali da parte del COGNOME, non essendo egli inserito nelle tabelle di turnazione;
2.
iniziando la disamina dal secondo motivo, il collegio ritiene che esso sia infondato;
è ben vero che, secondo Cass. 18 maggio 2023, n. 13673, l’attività di effettivo servizio, in relazione al quale l’indennità in esame risulta dovuta, si identifica in quella in cui il singolo magistrato onorario sia chiamato – sulla base dei provvedimenti di turnazione, adottati dal coordinatore dell’Ufficio, che individui, per ciascun appartenente ad esso, i periodi di astensione e di persistente svolgimento delle attività – a provvedere alla trattazione di quegli affari penali e civili che, a norma degli artt. 91 e 92 del r.d. n. 12 del 1941, sono sottratti all’applicazione della disciplina recata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742;
non si può tuttavia ritenere che il Tribunale nel caso di specie si sia realmente posto in contrasto con tale principio;
senza dubbio nella sentenza non vi è menzione del provvedimento di turnazione, ma l’accertamento svolto rispetto al fatto che il COGNOME nel periodo feriale fosse stato « continuativamente in servizio con effettivo esercizio delle relative funzioni », avendo « svolto regolare attività », con presenza in taluni giorni in ufficio, inevitabilmente integra quegli stessi presupposti circostanziali, rispetto ai quali ogni diversa considerazione attiene al merito ed è dunque qui inammissibile;
3.
è invece fondato il primo motivo, con riferimento alla prescrizione; proprio la natura costante dell’erogazione porta a ritenere che ricorrano i presupposti di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.;
infatti, non può dirsi che siano necessari accertamenti particolari -al di là di quello del fatto che sia stata resa la prestazione -ed è evidente il continuativo sorgere di tempo in tempo del diritto;
né si può pensare che il diritto abbia natura e rilievo diverso, a fini prescrizionali, per l’attività del periodo feriale;
anche quest’ultima è infatti subordinata all’effettivo servizio come del resto è nel lavoro dipendente, in cui parimenti il credito mensile potrebbe non sussistere se prestazione non vi sia stata -sicché
non si esorbita dall’ambito della previsione sulla prescrizione breve quinquennale per quanto sia dovuto « ad anno o in termini più brevi »;
4.
in definitiva, resta consolidato l’accertamento del diritto, mentre va rivista la valutazione sulla prescrizione, dandosi applicazione, in sede di rinvio, al termine quinquennale di cui si è detto, con decorrenza anche in corso di rapporto come è stato già affermato dalla Corte territoriale;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Lecce, in diversa composizione.
Così deciso in Roma , nella Camera di consiglio della Sezione