Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5752 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5752 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31294/2018 R.G. proposto da domiciliato in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC de gli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresentano e difendono
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso la delegazione RAGIONE_SOCIALEa Regione Calabria, difesa e rappresentata dagli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME
– resistente –
avverso la sentenza n. 466/2018 de lla Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 10.5.2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.1.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente, premesso di avere prestato servizio presso l’A RSAC -dapprima come dirigente a tempo indeterminato e da ultimo come direttore generale, con due successivi incarichi a termine -si rivolse al Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, per chiedere la condanna RAGIONE_SOCIALEa datrice di lavoro al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità sostitutiva per le ferie non godute e il conseguente ricalcolo del trattamento di fine servizio.
Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse la domanda, così come ridotta in corso di causa dal lavoratore, con sentenza che venne appellata dall’RAGIONE_SOCIALE .
La Corte d’Appello di Catanzaro, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, ridusse l’importo RAGIONE_SOCIALEa condanna, negando il diritto all’indennità sostitutiva per 55 giorni (sui 91 riconosciuti dal Tribunale), con riferimento ai quali ritenne che il lavoratore si fosse rifiutato di usufruire RAGIONE_SOCIALEe ferie nonostante l’invito in tal senso RAGIONE_SOCIALEa datrice di lavoro. In particolare, si tratta del numero dei giorni trascorsi da quando il commissario straordinario di RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato al dirigente che poteva godere RAGIONE_SOCIALEe ferie, fino alla definitiva cessazione del rapporto per le dimissioni del lavoratore, al netto dei 14 giorni di ferie effettivamente godute in quel periodo. Il giudice d’appello ha anche conseguentemente ridotto la liquidazione del trattamento di fine servizio.
Contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C orte d’ Appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso. Il ricorrente ha depositato
memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi de ll’ art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., «nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. ».
Si sostiene che la Corte d’Appello non avrebbe potuto basare la sua decisione sul preteso rifiuto del lavoratore di godere RAGIONE_SOCIALEe ferie, in quanto tale fatto (il comportamento del lavoratore) non sarebbe stato allegato da RAGIONE_SOCIALE, né in primo né in secondo grado a fondamento RAGIONE_SOCIALEe sue eccezioni.
1.1. Il motivo è inammissibile, per mancanza di «specifica indicazione» del contenuto degli atti di controparte da cui si dovrebbe desumere che RAGIONE_SOCIALE non aveva mai attribuito al comportamento del lavoratore il mancato godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie di cui si chiede l’indennizzo monetario (art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.).
In ogni caso, per quanto riguarda il contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello , esso è riassunto nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza in termini tali per cui non residuano dubbi sul fatto che RAGIONE_SOCIALE si era lamentata che il giudice di primo grado non avesse valorizzato la comunicazione del 5.1.2007 con cui il commissario straordinario RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva invitato il lavoratore a godere RAGIONE_SOCIALEe ferie residue (motivo d’appello n. 2, riassunto nella 3 a facciata RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata). Ed è appunto questo l’aspetto che ha portato la Corte territoriale ad accogliere parzialmente l’appello, ritenendo «pretestuose e inconferRAGIONE_SOCIALE» le argomentazioni con cui il ricorrente, nel rispondere a
que ll’invito, aveva dichiarato di voler godere di soli 14 giorni di ferie residue, riservandosi di usufruire RAGIONE_SOCIALEe rimanRAGIONE_SOCIALE nei diciotto mesi successivi (6 a facciata RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata).
Pertanto, almeno per quanto riguarda il grado d’appello, si ravvisa una perfetta coincidenza tra il chiesto e il pronunciato. La Corte territoriale si è limitata ad accertare la (solo parziale) fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda sulla base dei fatti allegati dalle parti e risultanti da documentazione da loro prodotta.
Il secondo motivo di ricorso censura , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 , comma 3, Cost., art. 2109 c.c., art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 213 del 2004, art. 17 del CCNL 10.4.1996 comparto regioni RAGIONE_SOCIALE locali».
Con questo motivo il ricorrente sostiene che le ferie maturate durante il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (67 giorni) non avrebbero potuto essere godute nel l’ultimo periodo di rapporto a tempo determinato, trattandosi di due rapporti di lavoro separati e ben distinti; sicché, con riferimento al primo, il passaggio senza soluzione di continuità dalla sospensione del rapporto per pendenza RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore generale alla risoluzione per decisione del lavoratore avrebbe reso definitivamente impossibile il godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie, con conseguente diritto del lavoratore alla monetizzazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 2, d.lgs. n. 66 del 2003, che prevede il diritto al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità per ferie non godute nel «caso di risoluzione del rapporto di lavoro».
Al secondo motivo è collegato il terzo, con il quale si censura, questa volta con riferimento a ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Il «fatto decisivo» che si assume non esaminato dalla Corte d’Appello sarebbe appunto la circostanza che le ferie non godute erano maturate nell’ambito di due distinti rapporti di lavoro, sebbene pendRAGIONE_SOCIALE tra le medesime parti (e, si può ben dire, contemporaneamente, data la mera sospensione del contratto a tempo indeterminato durante lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di direttore generale).
I due motivi, da esaminare congiuntamente, in ragione RAGIONE_SOCIALEa stretta connessione, sono entrambi inammissibili.
4.1. Il ricorrente pone in questa sede una questione mista, di fatto e di diritto, che non risulta essere stata posta e trattata nei due gradi di merito.
La sentenza impugnata non fa alcun cenno alla distinzione dei due rapporti di lavoro quale circostanza rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa decisione sulla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di monetizzazione RAGIONE_SOCIALEe ferie non godute. Né il ricorrente allega di avere posto la questione in questi termini prima d’ora. Anzi, risulta dalla sentenza e dallo stesso ricorso per cassazione che venne proposta un’unica domanda volta ad ottenere un’unica somma totale a titolo di indennità per ferie non godute, sia pure indicando anche il numero di giorni maturati durante ciascun rapporto di lavoro.
La questione che si vorrebbe porre in questa sede non implica soltanto una certa interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme di diritto che si assumono violate, ma anche la necessaria valutazione del contenuto dei contratti stipulati tra le parti, per esprimere un giudizio sugli aspetti di continuità e discontinuità RAGIONE_SOCIALEe due discipline negoziali. Aspetti che attengono al merito e che non sono stati considerati nella sentenza impugnata, perché non rilevanti in rapporto alle domande così come proposte dalla parte ricorrente (v. Cass. S.U. n. 19874/2018).
Premesso che non è in discussione che la Corte d’Appello ha deciso la causa facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati (e non contestati nel ricorso) in materia di ferie non godute e di diritto alla relativa monetizzazione (Cass. nn. 11462/2012; 4855/2014; 20091/2018; 6262/2022; 14268/2022; 21780/2022; 29844/2022), non è consRAGIONE_SOCIALEto introdurre in questa fase una diversa prospettazione dei fatti sulla quale non si è svolto il contraddittorio nel giudizio di merito.
4.2. I due motivi sono altresì inammissibili nelle parti in cui sono volti a pretendere dalla Corte di Cassazione un riesame RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del fatto, con riferimento alla valutazione data dalla Corte territoriale al contenuto RAGIONE_SOCIALEa comunicazione del 5.11.2008 (con cui il commissario straordinario avvisò il ricorren te che era venuto meno l’impedimento al godimento RAGIONE_SOCIALEe ferie e lo invitò a usufruirne) e RAGIONE_SOCIALEa successiva risposta del dirigente (il quale scrisse di voler godere soltanto di due settimane di ferie, riservandosi di usufruire RAGIONE_SOCIALEe altre nei 18 mesi a seguire; il che poi non fece, perché rassegnò le dimissioni).
Il quarto e ultimo motivo di ricorso censura la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2120 c.c.», ma non ha, in realtà, un suo contenuto autonomo, essendo volto soltanto a chiedere la cassazione anche del capo RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello che ha ridotto la liquidazione del trattamento di fine servizio quale mera conseguenza (matematicamente calcolata) RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità per ferie non godute.
Il motivo non censura in alcun modo la rideterminazione del trattamento di fine servizio operata dalla Corte d’Appello ed è stato quindi svolto solo sull’auspicato presupposto che fossero
accolti i precedRAGIONE_SOCIALE motivi riguardanti la rideterminazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità per ferie non godute.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base al l’esito del giudizio , sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4 .000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater , dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del l’ art. 13, comma 1 -bis , del d.P.R. citato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23.1.2024.