Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33573 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33573 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28495-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “NOME“, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
Oggetto
R.G.N. 28495/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1210/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2019 R.G.N. 3734/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 25.3.19 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo concesso per euro 149.013 per indennità cosiddetta fissa.
La corte in particolare ha ritenuto che l’Inps svolgesse soltanto gestione di cassa e non fosse obbligata alla prestazione; ha quindi escluso l’esistenza di accantonamenti individuali previsti solo in occasione di specifiche ipotesi di risoluzione del rapporto, nella specie non ricorrenti, ed escluso quindi un sistema di accantonamento individuale a capitalizzazione; ha ritenuto quindi provata la carenza di liquidità del fondo.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, resistono le controparti con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27, CCNL per i dipendenti del settore giornalistico, dell’art. 6, ult. co., della convenzione e dell’art. 11, ult. co., del regolamento approvati con accordo
sindacale dell’8.6.1994, in relazione agli artt. 3, 4 e 5 della convenzione e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del regolamento, anche con riferimento agli artt. 1363, 1366 e 1370 c.c. nonché corte di merito ritenuto che il Fondo di previdenza e assistenza integrativa per i giornalisti costituisse un fondo a ripartizione, invece che un fondo con accantonamento nominativo individuale, e avere conseguentemente escluso l’esigibilità della prestazione sul che l’INPGI avesse dimostrato sia l’illiquidità del credito che il corretto assolvimento degli obblighi di vigilanza e segnalazione impostigli dalla convenzione e dal regolamento.
all’art. 1229 e all’art. 2697 c.c., per avere la presupposto Con il secondo motivo, parte ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della convenzione e del regolamento approvati con l’accordo sindacale dell’8.6.1994, in relazione all’art. 1411 c.c., per avere la Corte territoriale negato che la prestazione c.d. ‘ex fissa’ contemplata dalle fonti collettive costituisse contratto a favore di terzo, con conseguente sua irrevocabilità a fronte dell’accettazione del beneficiario.
Con il terzo motivo, infine, parte ricorrente si duole di violazione degli artt. 100, 105 e 91 c.p.c., per avere la Corte di merito disposto la sua condanna alla rifusione delle spese anche in favore dell’interveniente FNSI, mero interveniente adesivo dipendente, nonostante essa si fosse costituita tardivamente in primo grado e il relativo intervento dovesse conseguentemente reputarsi inammissibile, e comunque per eccessività dell’importo liquidato e per non essere stata disposta la compensazione.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. Essi sono infondati.
Questa Corte, in caso sovrapponibile al presente, ha invero già
affermato (Sez. L – , Sentenza n. 20904 del 18/07/2023, Rv. 668186 -01, alla cui ampia motivazione si fa rinvio; nonchè Cass. 26620 del 2023) che il Fondo, costituito presso l’I.N.P.G.I. (Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani) per la corresponsione della prestazione previdenziale integrativa istituita in luogo della precedente indennità cd. “ex fissa”, deve considerarsi un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto allo stesso I.N.P.G.I., che è assimilabile ad un ” adiectus solutionis causa ” per le obbligazioni assunte dal Fondo verso gli iscritti, con la conseguenza che è tenuto all’adempimento della prestazione nei soli confronti del Fondo delegante (e non anche nei confronti dei terzi beneficiari) e nei soli limiti della provvista (costituita dallo stesso Fondo).
Quanto al terzo motivo, si rileva che ogni questione relativa alla legittimità e tempestività dell’intervento adesivo di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto esser fatta valere preventivamente in sede di appello, convertendosi per principio le nullità in mezzi di gravame (art. 161 c.p.c.), ciò che non risulta essere accaduto nella specie, con conseguente formazione del giudicato interno. Per il resto, la soccombenza è individuata rispetto a tutte le parti ritualmente costituite in giudizio.
Spese compensate per essersi consolidato l’orientamento su richiamato solo in corso di causa.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m. Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 16