Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33941 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33941 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/12/2023
sul ricorso 16382/2022 proposto da:
COGNOME NOME in persona del suo procuratore COGNOME NOME, domiciliati in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZ. DIST. TARANTO n. 55/2022 depositata il 22/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME si duole della statuizione adottata in suo danno, con l’ordinanza di cui all’epigrafe, dalla Corte d’Appello di Lecce Sezione distaccata di Taranto, che, adita dal medesimo per vedersi riconosciuta l’indennità dovuta ai coltivatori del fondo in base agli artt. 17 l. 22 ottobre 1971, n. 865 e 42 TUE, richiamati i termini dell’accordo transattivo intercorso tra l’ente espropriante e la proprietà dei fondi, ne aveva rigettato la domanda sul presupposto che «non essendo stata conclusa la procedura espropriativa, con relativo decreto e né avendo ancora avuto seguito alcuna cessione volontaria delle aree interessate con relativa redazione di atto pubblico, così come statuito nell’atto transattivo del 29.06.2020, nessuna pretesa in merito all’indennità aggiuntiva secondo i requisiti di cui all’articolo 17 della L. 22/10/1971 n. 865 ed art. 42 del di DPR 08/01/2001 n. 327 può essere avanzata dal signor NOME COGNOME, posto che il diritto all’indennità suddetta diventa liquido ed esigibile solo con l’emissione del decreto di esproprio o con la cessione volontaria».
La cassazione di detta decisione è ora reclamata dal COGNOME con tre motivi di ricorso, illustrati con memoria, ai quali ha resistito con controricorso l’ente intimato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso -alla cui trattazione non ostano le pregiudiziali opposte dal controricorrente, giacché il tema di diritto risulta puntualmente individuato ed il ricorso soddisfa altrettanto puntualmente il requisito dell’autosufficienza -allega, al primo motivo, la violazione dell’art. 17 l. 865/1971, nonché degli artt. 20 e 21 TUE sul rilievo che erroneamente il decidente aveva ritenuto che ai fini del perfezionamento della procedura e, segnatamente, della cessione volontaria dei lotti avulsi, si rendesse necessaria la stipulazione
dell’atto pubblico, allorché viceversa la cessione doveva invece ritenersi che fosse avvenuta con la sottoscrizione dell’accordo transattivo intervenuto tra l’espropriante e la proprietà, la forma scritta di esso bastando ad assicurare l’osservanza degli speciali requisiti di forma imposti alla contrattazione delle amministrazioni pubbliche; al secondo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo, risultando, contrariamente a quanto asserito dal decidente, che il prezzo per la cessione volontaria dei beni, concordato nella ricordata scrittura transattiva, era stato interamente pagato con successive determine 1125 del 3.7.2020 e 74 del 15.7.2021.
Entrambi i motivi scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti sono fondati e meritevoli di accoglimento, con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso.
E’ principio saldamente invalso nella giurisprudenza di questa Corte, espressasi, in particolare, sul tema della prescrizione del diritto all’indennità aggiuntiva spettante al coltivatore del fondo in base alle norme di indirizzo dianzi richiamate, che il momento da cui la prescrizione comincia a decorrere coincide con la data dell’atto di acquisizione dell’immobile (cessione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il relativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell’indennità di espropriazione su cui di regola si commisura quanto spetta al mezzadro e ai suoi eredi (Cass., Sez. I, 25/06/2009, n. 14902). Poiché per il principio affermato dall’art. 2935 cod. civ. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ne consegue, per traslazione della massima appena richiamata, che il diritto alla percezione dell’indennità aggiuntiva sorge, per quanto qui interessa, al momento della cessione volontaria dei beni.
Ora, nel nostro caso, il ricorrente, assolvendo compiutamente l’onere di autosufficienza del ricorso, documenta che nell’accordo transattivo stipulato tra l’ente espropriante e la proprietà dei fondi oggetto della procedura era contenuto anche il patto in ragione del quale “il Comune di Castellaneta corrisponde al AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, per sé e per il germano NOME, la somma di € 1.949.339,00 per la cessione volontaria dell’area … “, nonché l’ulteriore previsione secondo cui “il prof. NOME COGNOME, per sé e per il germano NOME, esclusivamente in transazione e limitatamente alla presente pattuizione, accetta la suddetta somma di € 1.949.339,00 per la cessione in favore del Comune di Castellaneta del suolo identificato …”. Patto e previsione in esecuzione dei quali con successive determine adottate il 3.7.2020 n. 1125 ed il 15.7.2021 n. 74 il Comune procedeva a corrispondere ai proprietari il prezzo concordato.
Non è perciò dubitabile alla stregua delle produzioni documentali qui riprodotte il fatto, indubbiamente decisivo anche nell’ottica della decisione impugnata, che vi sia stato tra le parti un accordo in ordine alla cessione dei beni. Osserva, tuttavia, di fronte a ciò, il decidente che l’evento, in considerazione del quale si dovrebbe ritenere, per quanto sopra affermato, che sia sorto in capo al COGNOME il diritto alla percezione dell’indennità in questione, non si sarebbe ancora compiuto perché all’accordo consacrato in sede transattiva non aveva fatto ancora seguito la pure ivi concordata stipulazione dell’atto pubblico, subordinata al pagamento dell’indennità di occupazione non ancora avvenuto.
L’obiezione però non si accorda con il principio di segno opposto, più volte enunciato da questa Corte, a voce del quale «al fine della validità del contratto di cessione volontaria dell’immobile espropriando, di cui all’art. 12 primo comma della legge 22 ottobre
1971 n. 865, deve ritenersi sufficiente la forma scritta, e quindi anche la scrittura privata, ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., non potendosi esigere, in difetto di espressa previsione, l’atto pubblico» (Cass., Sez. I, 27/09/2006, n. 21019). Ed allora, una volta ribadito che il negozio di cessione volontaria, concluso da un’amministrazione comunale nell’ambito di un procedimento espropriativo, si deve ritenere soggetto, al pari di ogni contratto stipulato dalle pubbliche amministrazioni, all’osservanza di tutti gli adempimenti richiesti dall’evidenza pubblica, primo fra tutti il requisito della forma scritta ” ad substantiam “, che ne costituisce elemento essenziale avente funzione costitutiva e non dichiarativa, di fronte ad una pattuzione formalmente ineccepibile, come è quella conclusa tra l’ente espropriante e la proprietà in sede transattiva, il diritto dell’istante alla percezione dell’indennità non è disconoscibile si ché erra che la decisione impugnata che afferma il contrario.
Né corrobora, alla luce della riserva enunciata a margine del richiamato comando di diritto, quanto affermato dalla Corte d’Appello il fatto che in sede transattiva fosse stata espressamente prevista la stipulazione del rogito notarile, poiché, fermo il principio che la cessione si è senz’altro perfezionata per effetto dell’incontro della volontà delle parti come riportato dalla scritturazione della transazione e che tanto basta a soddisfare il requisito della forma ad substantiam previsto per le contrattazioni pubbliche, il fatto in questione esaurisce la sua efficacia nei limiti dell’accordo tra le parti e non è opponibile ai terzi, quale è da intendersi il COGNOME nella specie, che ad esso sono rimasti estranei o non vi hanno successivamente aderito.
Il ricorso va dunque accolto, l’ordinanza impugnata va cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa l’impugnata ordinanza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di LecceSez. dist. di Taranto che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il