Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33502 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 1 Num. 33502 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
SENTENZA
sul ricorso n. 24255 – 2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE -in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE c.f. 80207790587 -in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, alla INDIRIZZO, domiciliano per legge.
RICORRENTI
contro
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE -elettivamente domiciliata in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente all’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 799/2017 del Tribunale di Firenze, udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta all’udienza pubblica del 27 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO, udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l ‘accoglimento del ricorso, udito l’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, per i Ministeri ricorrenti,
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato in data 27.2.2013 NOME COGNOME, giudice onorario presso il Tribunale di Firenze, citava a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Firenze il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Esponeva che aveva invano domandato il pagamento di talune ‘doppie indennità ‘ ad ella dovute per l’attività di g.o.t. espletata nel periodo compreso tra l’11 gennaio 2005 ed il 18 settembre 2008 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4) .
Chiedeva condannarsi i Ministeri convenuti al pagamento del complessivo importo di euro 3.827,07.
Si costituivano il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE.
Eccepivano pregiudizialmente il difetto di legittimazione a resistere del RAGIONE_SOCIALE.
Instavano nel merito per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avversa domanda.
Con sentenza n. 3459/2014 il giudice di pace accoglieva la domanda e condannava le Amministrazioni convenute al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma richiesta con interessi e spese di lite.
Il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE proponevano appello.
Resisteva NOME COGNOME.
Con sentenza n. 799/2017 il Tribunale di Firenze rigettava il gravame e condannava gli appellanti in solido alle spese del grado.
Evidenziava il tribunale che il ruolo attivo – in fase di accertamento dei presupposti e di modifica degli importi – e non meramente contabile già ascrivibile al RAGIONE_SOCIALE in materia di liquidazione e pagamento dei compensi spettanti ai giudici onorari di tribunale, quale desumibile dalle disposizioni normative di riferimento, in particolare dagli artt. 4, 3° co., e 20, 2° co., del d.lgs. n. 273/1989, induceva a riconoscere la legittimazione a resistere pur in capo al RAGIONE_SOCIALE e de lle RAGIONE_SOCIALE.
Evidenziava il tribunale, in ordine all’art. 4 del d.lgs. n. 273/1989 , nella formulazione, come modificata dall’art. 52 RAGIONE_SOCIALE legge n. 448/2001 , applicabile nella specie ratione temporis , ed ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esatta determinazione RAGIONE_SOCIALE nozione di udienza, che l’anzidetta disposizione induceva a reputare legittima la corresponsione di una seconda indennità, qualora il g.o.t. avesse trattato ‘in udienza più procedimenti distinti, diversi per numero di iscrizione a ruolo, omogenei o meno che per tipologia’ (così sentenza d’appello, pag. 7) ; al contempo, che non vi era motivo per disconoscere il diritto alla doppia indennità, qualora, pur nell’ambito del medesimo procedimento, fossero stat e tenute udienze con rito processuale sostanzialmente diverso (cfr. sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava in ogni caso che la nozione di udienza non era da intendere in guisa di ‘giorno in cui si tiene udienza’ (così sentenza d’appello, pag. 7) .
Evidenziava quindi che le doppie indennità erano state liquidate correttamente ed illegittimo era il provvedimento del Tribunale di Firenze che ne aveva disposto il recupero (cfr. sentenza d’appello, pag. 6) .
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE ; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.
NOME COGNOME ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese.
Con ordinanza interlocutoria dei 9.2/18.4.2023 è stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE ha rassegnato per iscritto in data 2.1.2023 ed in data 19.7.2023 le sue conclusioni ed ha chiesto accogliersi il ricorso.
I Ministeri ricorrenti hanno depositato memoria.
La controricorrente ha depositato memoria datata 27.1.2023 e memoria datata 14.9.2023.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi de ll’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 3° co., e 20, 2° co., d.lgs. 273/1989.
Deducono che ha errato il Tribunale di Firenze ad opinare per la legittimazione passiva pur del RAGIONE_SOCIALE.
Deducono che il RAGIONE_SOCIALE provvede in via esclusiva al versamento RAGIONE_SOCIALEe indennità nell’interesse RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione in favore RAGIONE_SOCIALE quale il g.o.t. presta servizio (cfr. ricorso, pag. 4) .
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.
11. Si premette che non viene propriamente in evidenza il profilo RAGIONE_SOCIALE ‘ legitimatio ad causam ‘.
Invero, n on attiene alla ‘ legitimatio ad causam ‘ ma al ‘merito’ RAGIONE_SOCIALE lite la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175; Cass. sez. un. 16.2.2016, n. 2951 (Rv. 638371 – 01)) .
12. In questi termini va condiviso e recepito il rilievo dei Ministeri ricorrenti secondo cui il RAGIONE_SOCIALE provvede unicamente nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE alla ‘provvista finanziaria per far fronte alle esigenze di spesa’ (così ricorso, pag. 3) .
D’altra parte, e pur al di là del rilievo dei Ministeri ricorrenti, ancorato alla pronuncia RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite di questa Corte n. 8516/2012 – secondo cui gli esborsi da operarsi ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 gravano sul bilancio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – concorre significativamente, in chiave sistematica, a dar conto RAGIONE_SOCIALE ‘esclusiva ‘legittimazione passiva’ del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’art. 3, 2° co., RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 24.3.2001.
Quivi è disposto che ‘il ricorso è proposto nei confronti del Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro RAGIONE_SOCIALE difesa quando si tratta di procedimento del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro RAGIONE_SOCIALE ‘ economia e RAGIONE_SOCIALEe finanze’.
Ebbene, è innegabile, nella specie, che si versa nell’alveo RAGIONE_SOCIALE giurisdizione ordinaria, sicché la titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio va ascritta unicamente al RAGIONE_SOCIALE.
Co n il secondo motivo i ricorrenti denunciano ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 d.lgs. 273/1989, degli artt. 470 -483 cod. proc. pen., degli artt. 20 e 21 del regolamento di esecuzione cod. proc. pen. e degli artt. 132, 132 bis e 160 disp. att. cod. proc. pen.
Deducono che in seno al procedimento penale l’indennità spetta per ogni udienza che risulti riconoscibile autonomamente come un unicum , benché articolantesi in plurime attività (cfr. ricorso, pag. 7) .
Deducono segnatamente che non va corrisposta la doppia indennità in ipotesi di partecipazione nella stessa giornata ad un’udienza dibattimentale nel corso RAGIONE_SOCIALE quale il g.o.t. sia chiamato a provvedere con riti speciali (cfr. ricorso, pag. 8) ovvero in ipotesi in cui si provveda alla convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto e al successivo giudizio direttissimo (cfr. ricorso, pag. 8) .
Il secondo motivo di ricorso parimenti è fondato e va accolto.
Viene in rilievo (cfr. ricorso, pag. 10; controricorso, pagg. 16 – 17) nella specie, ratione temporis , il seguente disposto del 1° co. RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.lgs. n. 273/1989: ‘ai giudici onorari di tribunale spetta un’indennità di euro 98,13 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno’ (l’art. 4 cit., a decorrere dall’1.1.2022, è stato abrogato dall’art. 33, 2° co., d.lgs. 13.7.2017, n. 116, come modificato dall’art. 17 ter, 1° co., lett. d), dec. leg. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2021) .
Evidentemente la duplicazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità giornaliera si giustifica qualora il giudice onorario abbia tenuto nello stesso giorno due udienze distinte.
Si impone dunque la puntuale determinazione RAGIONE_SOCIALE nozione di udienza, sì da definirne l’esatto perimetro e da ri scontrare i margini RAGIONE_SOCIALE sua diversificazione.
Non soccorre la nozione di udienza in guisa di ‘unità quotidiana di lavoro’ recepita dall’elaborazione di questa Corte (cfr. Cass. pen., sez. 6, n. 17170 RAGIONE_SOCIALE‘11.10.2017; Cass. pen., sez. 5, n. 16159 del 24.2.2016) .
Tanto giacché nella specie si prospetta la necessità di individuare gli estremi RAGIONE_SOCIALE duplicazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza nell’arco RAGIONE_SOCIALE medesima giornata.
Più esattamente, si condivide il rilievo RAGIONE_SOCIALE controricorrente secondo cui ‘ non potrà coincidere con il ‘ (così controricorso, pag. 10) .
E nondimeno l’interpretazione ‘restrittiva’ che si recepisce -non implica affatto , contrariamente all’assunto RAGIONE_SOCIALE controricorrente, che ‘l’udienza sarà sempre una al giorno’ (così controricorso, pag. 10) .
Ebbene, è da escludere il diritto alla duplicazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità in correlazione tout court con la diversità, per la diversità dei numeri d ‘ iscrizione a ruolo (cfr. analogamente in tal senso conclusioni del P.M. in data 19.7.2023, pag. 1) , per la diversa identità degli imputati, per la diversità dei riti osservati, dei procedimenti trattati nell ‘arco RAGIONE_SOCIALE stessa giornata.
Non si condivide perciò l’opposto rilievo espresso dal giudice a quo (così sentenza d’appello, pagg. 7 e 8).
E parimenti è da escludere il diritto alla duplicazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità in connessione tout court con la diversificazione RAGIONE_SOCIALEe fasi processuali, quali la convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto ed il giudizio direttissimo, costituenti meri sviluppi in progressione nell’ambito -nell’arco RAGIONE_SOCIALE stessa giornata – del medesimo iter procedimentale.
Non si condivide perciò, similmente, l’ opposto rilievo espresso dal giudice a quo (così sentenza d’appello, pag. 7) .
18. I l diritto alla duplicazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità è da riconoscere v iceversa a fronte RAGIONE_SOCIALE diversificazione, nel l’arco del m edesimo impegno quotidiano, RAGIONE_SOCIALE composizione -monocratica o collegiale RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante che coinvolge il giudice onorario (cfr. analogamente in tal senso conclusioni del P.M. in data 19.7.2023, pag. 2) ovvero a fronte RAGIONE_SOCIALE diversificazione , nell’arco del medesimo impegno quotidiano, RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO finalità -di cognizione, di esecuzione o cautelare –RAGIONE_SOCIALE funzione giurisdizionale cui attende il giudice onorario ovvero a fronte RAGIONE_SOCIALE diversificazione , nell’arco del medesimo impegno quotidiano, RAGIONE_SOCIALEe prioritarie connotazioni -pubbliche o camerali (art. 127 cod. proc. pen., rubricato ‘procedimento in camera di consiglio’, il cui 6° co. dispone: ‘l’udienza si svolge senza la presenza del pubblico’ ) -non correlate tout court alla diversità di rito, del moRAGIONE_SOCIALEo processuale che il giudice onorario ha da seguire.
In questi termini si condivide senz’altro la deduzione dei Ministeri ricorrenti, ben vero, al di là del suo ancoraggio alla circolare del 4.9.2008 ed al di là RAGIONE_SOCIALE valenza RAGIONE_SOCIALEe circolari ministeriali , secondo cui ‘si deve corrispondere la doppia indennità giornaliera nei casi di partecipazione ad un’udienza monocratica e ad una collegiale, ad un’udienza di cognizione o dibattimentale e ad una dinanzi al giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, ad un’udienza pubblica e ad un’udienza fissata per provvedimenti camerali’ (così ricorso, pag. 8) .
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe surriferite puntualizzazioni andrà dunque vagliata, in sede di rinvio, la pretesa azionata da NOME COGNOME e l’assunto dei ricorrenti secondo cui l’iniziale attrice ha trattato nella stessa giornata ‘ procedimenti in fase
dibattimentale e riti speciali (in particolare, monocratico più abbreviato) ‘ (cfr. ricorso, pag. 10) .
20. In accoglimento di ambedue i motivi di ricorso la sentenza n. 799/2017 del Tribunale di Firenze va cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini RAGIONE_SOCIALE regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa la sentenza n. 799/2017 del Tribunale di Firenze e rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche ai fini RAGIONE_SOCIALE regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE I sez. civ. RAGIONE_SOCIALE Corte