Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 848 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 848 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 16987-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrente –
Oggetto
Ripetizione d’indebito indennità disoccupazione
R.G.N. 16987/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 15/11/2023
CC
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 132/2022 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 28/04/2022 R.G.N. 489/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di NOME COGNOME avente ad oggetto l’illegittimità delle trattenute operate dall’Inps a titolo di ripetizione d’indebito dell’indennità di disoccupazione percepita a seguito di licenziamento e fino al momento in cui quest’ultimo veniva annullato dal giudice con ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento.
Riteneva la Corte che l’indennità di disoccupazione spettava in un caso, come il presente, dove la reintegrazione non era stata attuata e nemmeno era stato pagato alcunché, in quanto il datore di lavoro era poi fallito e l’insinuazione al passivo non aveva sortito alcun effetto per mancanza di attivo fallimentare.
Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
Di NOME COGNOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.45, co.3 R.D.L. n.1827/35, con riferimento agli artt.18 l. n.300/70 e 2033 c.c. La Corte avrebbe errato nel ritenere equiparabile alla situazione di disoccupazione quella del l’odierno controricorrente, posto che, a seguito dell’annullamento del licenziamento e dell’ordine di reintegra, il rapporto i l lavoro era stato ricostituito ex tunc.
Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata si è conformata all’orientamento consolidato di questa Corte (Cass.28295/19, Cass.17793/20, Cass.29450/21), cui va data continuità, in base al quale la condizione di disoccupazione sussiste quando l’ordine di reintegra non viene nei f atti eseguito.
In particolare, il principio è stato ribadito da Cass.24950/21, cit. (per l’indennità di mobilità, v. Cass.22850/22), in un caso analogo al presente, di lavoratore licenziato che abbia poi ottenuto l’annullamento del licenziamento e l’ordine giudiziale di reintegrazione nel posto di lavoro, senza però nei fatti essere stato reintegrato né risarcito delle perse retribuzioni per sopravvenuto fallimento del datore di
lavoro, con inutile insinuazione al passivo per insufficienza dell’attivo .
Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.