Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8478 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8478 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27754-2020 proposto da
DI NOME COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocata NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocata NOME COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 101 del 2020 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata il 20 aprile 2020 (R.G.N. 764/2019).
R.G.N. 27754/2020
COGNOME
Rep.
C.C. 26/11/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione. Criteri di calcolo per i lavoratori frontalieri.
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 26 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. -Con sentenza n. 101 del 2020, depositata il 20 aprile 2020, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame del signor NOME COGNOME ex lavoratore frontaliero in Svizzera, e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio, rigettando così la domanda dell’appellante, volta a ottenere un’indennità di disoccupazione parametrata alla retribuzione lorda mensile, secondo le previsioni della legge 5 giugno 1997, n. 147.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato, in primo luogo, che sono inammissibili le eccezioni d’illegittimità costituzionale del Regolamento (CE) n. 883 del 2004, in quanto il sindacato di costituzionalità è circoscritto agli atti aventi forza di legge e neppure si ravvisa «la violazione di princìpi fondamentali dell’ordinamento nazionale che varrebbe, ex se , a giustificare il sindacato di costituzionalità della norma comunitaria» (pagina 3 della sentenza impugnata).
I giudici d’appello hanno rilevato che sono del tutto eterogenee le fattispecie dei lavoratori inoccupati residenti in Svizzera e di quelli inoccupati residenti in Italia e che il criterio ancorato alla residenza rispecchia «la finalità dell’indennità, pos ta a sostegno del reddito» (pagina 4 della pronuncia d’appello).
Inoltre, a decorrere dal primo aprile 2012, alla Svizzera si estendono le previsioni del Regolamento (CE) n. 883 del 2004, che riconosce le prestazioni di disoccupazione, erogate dallo Stato di residenza, in conformità alle leggi di tale Stato. Ratione temporis non sono più applicabili le disposizioni dell’art. 2 della legge n. 147 del 1997 , invocate dall’appellante .
-Il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando due motivi, illustrati da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio .
-L’INPS resiste con controricorso .
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione, in riferimento a «tutta la normativa oggetto di ricorso e con particolare riferimento all’articolo 65 e seguenti del regolamento (CE ) n. 883/2004» (pagina 14 del ricorso per cassazione).
Ad avviso del ricorrente, i giudici d’appello avrebbero «liquidato la questione» (pagina 15 del ricorso), con valutazione che non terrebbe alcun conto della «assoluta iniquità della normativa di cui si discute» (pagina 16 del ricorso per cassazione): a parità di contribuzione versata, notevolmente diversa sarebbe la tutela contro la disoccupazione, in base all’irragionevole criterio della residenza . Il Tribunale e la Corte d’appello avrebbero potuto esperire d’ufficio il rinvio pregiudiziale alla Corte di g iustizia dell’Unione europea.
-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della «violazione o falsa applicazione di norme di diritto» e della «carenza di motivazione» (pagina 16 del ricorso per cassazione).
Il ricorrente lamenta che i giudici d’appello si siano limitati alla «trascrizione del dettato normativo» e al richiamo «alla norma ‘incriminata’ senza che ciò fosse suffragato da una interpretazione
critica della norma stessa» (pagina 17 del ricorso per cassazione). Il lavoratore frontaliero residente in Italia, pur versando nelle casse della Svizzera «importi decisamente superiori (in quanto parametrati su una retribuzione più elevata) rispetto a quello che verserebbe in Italia a parità di condizioni lavorative», beneficerebbe di una tutela contro la disoccupazione ancorata alla legislazione dello Stato di residenza, «in misura ridotta» (pagina 18 del ricorso per cassazione).
-Prioritario è l’esame del secondo mezzo, che denuncia la nullità radicale della sentenza, per carenza di motivazione.
3.1. -La censura dev’essere disattesa.
3.2. -Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232, e 7 aprile 2014, n. 8053), può essere denunciata in sede di legittimità soltanto l’anomalia radicale della motivazione, che ridondi nella violazione dell’art. 111 , sesto comma, Cost.
Tale anomalia si ravvisa allorché la motivazione manchi come segno grafico o sia minata da contraddizioni insolubili o, pur sussistendo come segno grafico, sia inidonea a far percepire il fondamento logico della decisione adottata.
3.3. -Nessuna di tali ipotesi si riscontra nel caso di specie, come anche la parte controricorrente ha rilevato, con ampiezza di riferimenti (pagine 11 e seguenti del controricorso).
La sentenza impugnata ha delineato puntualmente le questioni controverse e ha esaminato i motivi di doglianza dell’appellante, senza limitarsi a quell’acritica riproduzione della normativa vigente, che il ricorso stigmatizza.
Neppure il ricorrente, peraltro, revoca in dubbio che il dato positivo imponga oggi di commisurare l’indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri residenti in Italia ai criteri sanciti dalla legislazione dello Stato di residenza, con la conseguente inapplicabilità delle previsioni della legge n. 147 del 1997.
Le critiche formulate con il gravame, e riproposte in questa sede, vertono sull’i rragionevolezza della normativa del Regolamento (CE) n. 883 del 2004.
Anche su tale profilo, la sentenza d’appello ha diffusamente esposto le ragioni della decisione e non è inficiata da quei vizi macroscopici della motivazione che il ricorso denuncia e che soli possono esser dedotti dinanzi a questa Corte.
4. -Le ragioni della decisione sono state solo genericamente scalfite con il primo mezzo, che si deve, pertanto, dichiarare inammissibile.
4.1. -Il ricorrente pone l’accento, con dovizia di richiami, sull’iniquità della normativa europea, ma non infirma in maniera adeguata la ratio decidendi , che s’incardina, in primo luogo, sui limiti del sindacato di costituzionalità (art. 134 Cost.), concernente le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Tale sindacato non può investire il regolamento comunitario, per giurisprudenza costituzionale costante (fra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 509 del 1995, richiamata dalla pronuncia d’appello) , che il ricorso non si premura in alcun modo di superare.
4.2. -La Corte territoriale ha poi scandagliato anche il tema dei ‘controlimiti’, che attengono all’ osservanza dei principi supremi dell ‘ ordine costituzionale italiano e dei diritti inalienabili della persona (Corte costituzionale, ordinanza n. 24 del 2017).
Anche a tale riguardo, il ricorso reitera le considerazioni già svolte nei gradi di merito, senza cimentarsi con il puntuale percorso argomentativo che sorregge la sentenza d’appello anche con riferimento alle ragioni giustificatrici della peculiare disciplina applicabile ai lavoratori frontalieri residenti in Italia e dell ‘ incomparabilità della loro posizione con i lavoratori residenti in Svizzera , alla luce delle finalità di sostegno sottese all’indennità di disoccupazione.
4.3. -Le conclusioni del ricorso ipotizzano «questione di legittimità delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di prestazioni di disoccupazione», senza ulteriori specificazioni in ordine al tenore della questione di legittimità.
La censura adombra, con argomentazione sguarnita di ogni elemento chiarificatore, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea (pagina 16), senza indicare se tale rinvio investa l’interpretazione o, in radice, la validità del regolamento.
Quanto all’interpretazione, è la stessa parte ricorrente a concordare sulla correttezza della lettura privilegiata dai giudici di merito. Nessun dubbio ermeneutico il ricorso prospetta a tale riguardo.
Né la parte ricorrente offre consistenza a un ipotetico rinvio di validità di un atto che si limita a coordinare i distinti sistemi di sicurezza sociale, senza introdurre alcuna armonizzazione, demandata all’apprezzamento discrezionale degli Stati membri ( pagine 9, 10 e 11 del controricorso).
4.4. -La memoria illustrativa, su tale profilo dirimente, non enuncia argomenti decisivi che possano sostanziare l’istanza di rinvio pregiudiziale e definirne quei contorni, che il ricorso, in antitesi con il requisito di specificità, non si cura in alcun modo di tracciare.
-Dalle considerazioni esposte deriva il complessivo rigetto del ricorso.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, alla luce del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
-Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione