Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29232 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29232 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 13184-2017 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 973/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 26/01/2017 R.G.N. 555/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME. RILEVATO che:
la Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 973 del 2016, ha accolto l’impugnazione proposta da ll’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado che, accogliendo la domanda proposta da NOME
Oggetto
R.G.N. 13184/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
COGNOME, aveva accertato l’infondatezza della pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di otten ere la restituzione di quanto corrisposto al COGNOME a titolo di indennità per disoccupazione agricola, sulla base di un pregresso rapporto di lavoro intercorso con la ditta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, madre del medesimo, ritenuto insussistente a seguito di accertamento ispettivo;
la Corte territoriale ha invece giudicato fondata la pretesa restitutoria re lativa all’indebito , in quanto era emerso che il reale gestore dell’azienda era proprio il COGNOME e non la propria madre; avverso tale sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla base di due motivi;
resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 19.9.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
Considerato che:
con il primo motivo, si deduce la violazione degli art. 112, 115, 116, 437 e 348 c.p.c., 2697 e 2700 c.c.; si rileva la mancanza di motivazione relativamente alla eccepita inammissibilità per genericità dell’appello e l’apparenza della motivazione in ordine alla affermata insussistenza del rapporto di lavoro agricolo nell’anno 2009; la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto farsi carico di confrontare la soluzione adottata dal Tribunale con la valenza del verbale ispettivo, così da pervenire ad un diverso iter di formazione del convincimento; con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 112,115,324 e c.p.c., 2909 e 2700 c.c., in ragione del fatto che si era negata la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo sotteso al diritto a percepire l’indennità di disoccupazione senza considerare la sussistenza delle fonti di prova valorizzate dal primo giudice, oltre che del giudicato relativo all’anno 2010 derivante dalla sentenza n. 6569 del 2012 del Tribunale di Salerno;
i motivi sono infondati; in particolare, non è omessa la valutazione relativa all’ammissibilità dell’appello che la Corte ha ritenuto sufficientemente specifico, con riferimento alla valutazione del verbale ispettivo;
i motivi tendono in larga misura, in realtà, a modificare il convincimento del giudice e sono in questo senso inammissibili perché formulati in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”, sia nella parte in cui quanto attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha riformato la pronuncia di primo grado; nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale del giudice di secondo grado che ha escluso, sulla base dei dati raccolti in sede ispettiva l’emersione di indici rivelatori della subordinazione ed ha, su tale scorta, negato anche la sussistenza dei presupposti per l’esercizio discrezionale dei propri poteri istruttori;
occorre poi, evidenziare che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell’art. 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,
ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960);
relativamente, quindi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 c.c., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità;
quanto poi alla dedotta violazione del giudicato, è noto che In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti (Cassazione civile sez. lav., 29/10/2021, n.30853);
in definitiva, il ricorso va rigettato;
il ricorrente non può essere condannato alla rifusione delle spese di giudizio, trattandosi comunque di domanda tesa a rivendicare la fruizione di una prestazione previdenziale (Cass. n. 37973 del 2022) posto che la sentenza impugnata ha fatto applicazione del disposto dell’art. 152 disp. Att. C.p.c., vagliandone quindi i
presupposti e non risultano attestate modifiche nel presente giudizio di legittimità.
P.q.m.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 19 settembre