Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 686 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 686 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 18701-2021 proposto da: COGNOME NOMENOME domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME; da : CAVOUR DI avvocato
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in 2022 GLYPH persona del Presidente e legale rappresentante pro 3792 GLYPH tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in pro INDIRIZZO ,
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 25/01/2021 R.G.N. 415/2018; R . G . N .
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. di AVV_NOTAIO–
RILEVATO CHE:
la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia del Tribunale Palmi che aveva rigettato la domanda di NOME COGNOME volta alla declaratoria diritto a vedersi corrisposta l’indennità di disoccupazione agricola spettante alla quale RAGIONE_SOCIALEo a tempo determinato, parametrandone il valore al salario med convenzionale per la provincia di Reggio Calabria ovvero, in subordine, al sa minimo contrattuale previsto dal contratto provinciale di lavoro per gli RAGIONE_SOCIALE ag florovivaisti RAGIONE_SOCIALEa medesima provincia, da maggiorarsi del c.d. terzo elemento, no del proprio diritto ad aver corrispondentemente accreditata la relativa contribu figurativa;
la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede, ha dapprima escluso disciplina del salario medio convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/196 I. n. 233/1990, rilevasse ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato; in secondo luogo, ha disatteso la tesi a maggiorare di una percentuale corrispondente al c.d. terzo elemento la retribuzi del contratto provinciale da assumere a base di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘anzidetta inden ritenendo che il terzo elemento vi fosse già incluso; da ultimo, ha consequenzialm rilevato l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda concernente la rideterminazione de contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione, siccome fondat presupposti di cui aveva previamente verificato l’inconsistenza, e ha compensato spese del grado ex art. 152 att. cod. proc. civ.;
avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME deducendo cinque motivi di censura; l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso, illustr successiva memoria.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/1990, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 4, 2/2006 (conv. con I. n. 81/2006), in relazione all’art. 8, I. n. 334/1968, e d.l. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), ed altresì RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, commi 5 e 1 191/2009, per avere la Corte di merito ritenuto che la disciplina del salario convenzionale di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. 233/19 rilevasse ai fini del calcolo RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione agricola degli RAGIONE_SOCIALE
a tempo determinato: ad avviso di parte ricorrente, infatti, avendo l’art. 1, 785, I. n. 296/1996, proceduto ad interpretare autenticamente l’art. 1, comma 4, n. 2/2006, cit., prevedendo che per i soggetti di cui all’art. 8, I. n. 334/1968 iscritti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE continuino applicazione le disposizioni di cui agli artt. 28, d.P.R. n. 488/1968, e 7, I. n. la disciplina del salario medio convenzionale sarebbe tuttora applicabile anche a RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali dovute agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a determinato, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘equiparazione sancita dall’art. 8, I. n. 334/1968, tr e i compartecipanti familiari e i piccoli RAGIONE_SOCIALE, e con la rilevante differenza, regime previgente, che tale salario medio andrebbe adesso rilevato con riguar all’anno cui si riferisce la prestazione e salva comunque l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art n. 338/1989, cit., che attribuisce invece rilievo, se superiore, alla retribuzion in forza di contratti collettivi o accordi individuali;
con il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 13 1363 c.c., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 CCNL per gli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE florovivaisti del 2 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 CCP per gli RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE florovivaisti RAGIONE_SOCIALEa provincia Calabria del 14.3.2013, per avere la Corte territoriale ritenuto che il contrattuale indicato dal contratto collettivo provinciale cit. non dovesse maggiorato del 30,44% a titolo di c.d. terzo elemento, in quanto il valore retribuzione prevista dal medesimo contratto per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a determinato sarebbe già stato calcolato in modo comprensivo del terzo element stesso;
con il terzo motivo, si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 264/1949, RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, d.l. n. 942/1977 (conv. con I. n. 41/1978), e RAGIONE_SOCIALE‘ar 155/1981, per avere la Corte di merito rigettato la domanda volta alla consequenz riliquidazione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione figurativa accreditatale per i pe disoccupazione;
con il quarto motivo, parte ricorrente censura la sentenza impugnata per a ingiustamente rigettato l’appello e aver conseguentemente esonerato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dall’obbligo di rifonderle le spese di lite;
con il quinto motivo, deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 att. cod. proc. civ. p la Corte territoriale ritenuto che il deposito in grado di appello RAGIONE_SOCIALEa dich reddituale non valesse a guadagnarle la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese (anche) del primo grado del giudizio;
il primo motivo è infondato;
questa Corte si è già pronunciata sul tema oggetto RAGIONE_SOCIALE‘odierna controvers esprimendo un orientamento, andatosi ormai consolidando, che, a partire da Cass. n 40400 del 2021, ha affermato che in tema di indennità di disoccupazione agricola, fini del calcolo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni temporanee previste in favore degli RAGIONE_SOCIALE agr tempo determinato non può farsi riferimento alla misura del salario me convenzionale di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968;
questo criterio, per tale categoria di lavoratori, è stato sostituito con qu retribuzione prevista dai contratti collettivi di cui all’art. 1, comma 1, del del 1989, conv. con modif. in I. n. 389 del 1989, secondo quanto previsto dall’a commi 4-5, del d.l. n. 2 del 2006, conv. con modif. in I. n. 81 del 2006, e da comma 55, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 247 del 2007, dovendosi escludere che il richiamo conten nell’art. 1, comma 785, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 296 del 2006, all’art. 8, RAGIONE_SOCIALEa I. n. 334 possa avere significato la reintroduzione del precedente sistema del salario m convenzionale;
ciò posto, parimenti infondato è il secondo motivo;
va premesso, al riguardo, che la denuncia di violazione o falsa applicazione contratti collettivi di lavoro è ammissibile limitatamente ai contratti collettiv con esclusione dunque dei contratti collettivi provinciali (così da ult. Cass. n 2021), per i quali ultimi la censura rimane possibile, così come in genere contratti di diritto comune, nei limiti RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di er contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c. ovvero RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame circa fatti (giurisprudenza costante fin da Cass. n. 947 del 1962);
nel caso in esame, va rilevato che nel motivare il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda prop da parte ricorrente, i giudici di merito non hanno affatto negato che, gi previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 49 CCNL del 25.5.2010, il terzo elemento debba entrare a far RAGIONE_SOCIALEa retribuzione spettante agli RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato, siccome emolumen che remunera festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredice quattordicesima mensilità, né che esso debba essere pari al 30,44% del salar contrattuale come definito dal contratto provinciale, ma hanno piuttosto ritenuto, base di un’interpretazione sistematica condotta ex art. 1363 cod.civ., c retribuzione indicata per gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a tempo determinato nell’art contratto collettivo provinciale del 14.3.2013 fosse già comprensiva del elemento, calcolato quale maggiorazione del 30,44% RAGIONE_SOCIALEa retribuzione spettante a RAGIONE_SOCIALE a tempo indeterminato; e, considerato che, nell’interpretazione dei cont collettivi di diritto comune ruolo preminente dev’essere assegnato alla regola
all’art. 1363 cod. civ., stante la natura complessa e particolare RAGIONE_SOCIALE‘iter format contrattazione sindacale, la non agevole ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa comune volontà RAGIONE_SOCIALEe p contrattuali attraverso il mero riferimento al senso letterale RAGIONE_SOCIALEe parole, l’art RAGIONE_SOCIALEa contrattazione su diversi livelli, la vastità e complessità RAGIONE_SOCIALEa materia ragione dei molteplici profili RAGIONE_SOCIALEa posizione lavorativa e, da ultimo, il p linguaggio in uso nel settore RAGIONE_SOCIALEe relazioni industriali, che include il strumenti sconosciuti alla negoziazione tra parti private quali preamboli, prem note a verbale, ecc. (così, tra le più recenti, Cass. n. 11834 del 2009), n violazione degli anzidetti canoni di ermeneutica può rimproverarsi alla sent impugnata; né a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi in ragione RAGIONE_SOCIALEa plausib RAGIONE_SOCIALEa diversa interpretazione del contratto provinciale propugnata nel ricor cassazione, essendosi da tempo chiarito che la censura per cassazione RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione del contratto fatta propria dal giudice di merito non può r nella mera prospettazione di un’interpretazione ritenuta più confacente aspettative RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza impu (così Cass. nn. 9950 del 2001, 319 del 2003 e innumerevoli successive conformi);
l’infondatezza dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo quarto;
infondato è, infine, il quinto motivo di censura: è sufficiente sul punto r che dalla previsione di cui all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che fa carico che versi nelle condizioni reddituali per poter beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esonero degl processuali in caso di soccombenza, di rendere apposita dichiarazione sostitut “nelle conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo”, impegnandosi “a comunicare, fino a processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito v nell’anno precedente”, si può bensì ricavare che l’autocertificazione allegata al introduttivo del giudizio di primo grado può esplicare la sua efficacia anche ne successive, così come pure che l’interessato conserva la facoltà di rendere dichiarazione nei gradi successivi al primo, ove le condizioni RAGIONE_SOCIALE‘esonero f originariamente insussistenti e si siano concretizzate nel prosieguo del giudizi Cass. nn. 16284 del 2011 e 21630 del 2013), ma non anche che la dichiarazione resa in grado successivo al primo possa valere a guadagnare alla parte, che non l’ab allegata al giudizio di primo grado, l’esonero dalle spese di quel procedimento: dichiarazione, infatti, la legge riconnette un’assunzione di responsabilità che, essere personalissima e non delegabile al difensore (così Cass. n. 5363 del 2012 succ. conf.), segna il punto di bilanciamento tra l’esigenza di assicurare l’
accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti e quella di pr reprimere gli abusi, resa palese dal rinvio RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 att. cod. proc. civ. controlli RAGIONE_SOCIALEa Guardia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Finanza di cui all’art. 88, T.U. n. 115/2002; ed è evidente c ultima esigenza resterebbe inevitabilmente frustrata laddove si consentisse l’ingr nel processo di dichiarazioni autocertificative di un passato non più suscetti controllo alcuno (Cfr. Cass. n.40400 del 2021);
il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla pronunciandosi sulle spese del giu legittimità ex art. 152 att. cod. proc. civ.;
tenuto conto del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di co unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ul importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE‘8 novembre 2022
Il Presigente