Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4796 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 4796 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
SENTENZA
sul ricorso 16476-2023 proposto da:
NAPOLI COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI COGNOME, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 641/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/01/2023 R.G.N. 260/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;
Oggetto
DIRIGENTE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 16476/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 21/01/2025
PU
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udito l’avvocato NOME COGNOME udito l’avvocato NOME COGNOME
RILEVATO
che, con sentenza del 12 gennaio 2023, la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Salerno, rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Comune di Giffoni Sei Casali per il pagamento della somma corrispondente al quantum ritenuto indebito, frutto di ‘autoliquidazioni’ intervenute negli anni dal 2010 al 2015 a titolo di indennità di posizione ed indennità di risultato, senza che ne sussistessero i presupposti, in assenza di preventiva costituzione del Fondo per la dirigenza e dei relativi e conseguenziali atti determinativi dell’imputazione delle risorse al trattamento accessorio;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover confermare la giurisdizione del giudice ordinario stante la reciproca indipendenza dell’azione di responsabilità per danno erariale e l’azione di responsabilità civile ancorché investano i medesimi fatti materiali e, nel merito, l’essere la pronunzia del primo giudice di condanna del Comune al pagamento di importi ulteriori rispetto a quelli già percepiti a titolo di retribuzione di posizione inficiata dal vizio di extra petizione, in difetto di una domanda di tale tenore proposta dal Napoli e viceversa fondata, stante la riconosciuta legittimità del licenziamento comminato al Napoli per l’arbitraria ‘autoliquidazione’ delle somme oggetto dell’azione monitoria del Comune, l’azione di ripetizione dell’indebito esperita nel giudizio in questione; che per la cassazione di tale decisione ricorre il Napoli, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso il Comune di Giffoni Sei Canali;
CONSIDERATO
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che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e, in alternativa, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale l’omessa pronunzia o la mancata considerazione dell’atto transattivo concluso tra le parti il 18.2.2013 su cui il ricorrente ha fondato l’ exceptio rei transacte per il periodo dal 2009 al 18.2.2013 implicante l’inammissibilità del ricorso o comunque l’errore di fatto;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, n. 4 c.c. e 112 c.p.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale il carattere meramente apparente della motivazione formulata per relationem con riferimento alla sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento nonché alla sentenza di accertamento del danno erariale senza tener conto della documentazione prodotta dal ricorrente;
che, nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale dei validi provvedimenti amministrativi legittimanti l’erogazione delle voci retributive accessorie oggetto di ripetizione;
che nel quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 333/1990 e dell’art. 39, comma 5. CCNL 10.4.1996 e successive modifiche, il ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui nega la spettanza della retribuzione di risultato dovendosi ritenere questa dovuta anche in difetto delle condizioni per la graduazione delle funzioni dirigenziali, la valutazione dei risultati ottenuti e la corresponsione del salario accessorio; che con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. lamentando il carattere meramente apparente della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine alla domanda volta al
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riconoscimento in favore del ricorrente dell’ingiustificato arricchimento e comunque l’omessa pronunzia sulla domanda subordinata diretta ad ottenere un’indennità compensativa dell’attività lavorativa comunque prestata a favore del Comune;
che, il primo motivo, si rivela inammissibile, non avendo il ricorrente -limitatosi a sostenere l’incidenza della transazione all’epoca conclusa sul giudizio in questione facendo leva sulla generica formula di chiusura per cui le parti non avrebbero avuto più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo in dipendenza del rapporto di lavoro intercorrente dal 3.3.2003 sino alla data della sottoscrizione intervenuta il 18.2.2013 dato conto di quale fosse l’oggetto della transazione conclusa a definizione della controversia insorta tra le parti, oggetto su cui soltanto opera l’effetto di intangibilità della transazione e quali fossero le reciproche rinunzie a quel fine operate tra le parti, esplicitando solo l’impegno assunto dal Comune, a fronte delle rinuncia alla disposta revoca del concorso per un posto di dirigente vinto dal ricorrente, a riconoscere la posizione del medesimo all’interno dell’Ente in relazione alla quale sarebbero state ‘parametrate e riconosciute le future indennità di risultato e di posizione’;
che, il secondo il terzo ed il quarto motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, per essere tutti volti a sostenere l’irrilevanza della sentenza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento ai fini del disconoscimento del diritto a percepire il salario accessorio, viceversa erogato sulla base di provvedimenti amministrativi validamente assunti e comunque dovuto anche in difetto delle condizioni di legge e di contratto legittimanti l’erogazione del medesimo, possono esser qui trattati congiuntamente, sono da ritenersi parimenti inammissibili, non misurandosi con la ratio della sentenza impugnata, che fonda il disconoscimento del diritto alla
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corresponsione del salario accessorio sul difetto dei presupposti che sul piano normativo lo legittimano, difetto che indubbiamente non ne consente l’attribuzione, nonché sul fondamento doloso dell’emanazione dei provvedimenti amministrativi che ne autoriz zavano l’erogazione per essere frutto dell’azione fraudolentemente persuasiva dello stesso ricorrente al quale doveva farsi risalire la predisposizione dei medesimi;
che, di contro, il quinto motivo risulta infondato, avendo la Corte territoriale correttamente escluso, per il suo carattere residuale, l’esperibilità nella specie dell’azione di arricchimento senza causa, motivando nel senso che il ricorrente ben avrebbe potuto esperire in via ordinaria l’azione di adempimento dell’obbligo retributivo ove un tale diritto sulla base dei presupposti di legge e di contratto gli fosse spettato, motivo in relazione al quale si giustifica altresì l’aver la Corte territoriale dis atteso la domanda subordinata tesa ad ottenere al medesimo titolo (come detto insussistente) un’indennità compensativa dell’attività comunque svolta a favore del Comune;
che il ricorso va dunque rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso principale a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 gennaio