Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31955 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31955 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
Oggetto
Direttore di dipartimento o figure equiparate -Indennità ex art. 39, comma 9, c.c.n.l. 8.6.2000 –
-Spettanza Presupposti.
ORDINANZA
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 05/11/2025
CC
sul ricorso 16772-2022 proposto da: COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME
NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
, – controricorrente – avverso la sentenza n. 2588/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 13/06/2022 R.G.N. 1590/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del NOME
05/11/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
FATTI di CAUSA
La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza del Tribunale RAGIONE_SOCIALE medesima città, rigettava la domanda proposta dal dirigente medico COGNOME NOME volta ad ottenere, previa disapplicazione RAGIONE_SOCIALE delibera di n. 1002 del 23.5.2017, la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennità di cui all’art. 39, comma 9, del c.c.n.l. dell’8.6.2000 (in misura pari all’importo mensile di € 1.200,00 a decorrere dal giugno 2017, oltre accessori e spese) per lo svolgimento di incarico dirigenziale di Direttore di distretto, incarico assimilabile a quello di Direttore di Dipartimento, afferendo al distretto più unità operative di struttura complessa (UOC).
Propone ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi il dirigente medico indicato in epigrafe.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Entrambe le parti depositano memorie.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con il primo mezzo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, commi 9 e 10, del c.c.n.l. 8.6.2000; dell’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992; del punto 6.9 dell’atto aziendale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE approvato con D.C.A. Regione Lazio n. 327 del 3 .11.2016, dell’art. 12 delle Preleggi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Parte ricorrente sostiene che l’art. 39, comma 9, del c.c.n.l. 8.6.2000 riconosce il diritto ad una maggiorazione economica ai titolari di incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione,
ricomprendono, secondo l’atto aziendale, più strutture complesse.
Sostiene il dirigente medico che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale ha negletto il contenuto del l’atto aziendale che indica come afferenti al distretto RAGIONE_SOCIALE, due unità operative complesse (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), con la conseguenza che non occorre effettuare -a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato – alcuna indagine sull’autonomia gestionale ed organizzativa delle s ingole unità che compongono il distretto, detto apprezzamento essendo stato compiuto a monte nell’atto aziendale.
Viene evidenziato che l’errore denunciato, oltre che rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lo è altresì ai sensi del comma 1, n. 5 RAGIONE_SOCIALE medesima norma, in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata valorizzazione delle risultanze documentali e in particolare dell’atto aziendale e d el contratto individuale da cui si evince, per tabulas, che al RAGIONE_SOCIALE cui era preposto il ricorrente, afferivano – come già detto – due unità operative complesse.
Con la seconda censura è denunziato l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001; dell’art. 36 RAGIONE_SOCIALE Cost ituzione e dei principi sul divieto dei trattamenti economici peggiorativi; dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001, norme tutte la cui violazione è denunziata in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE pronunzia nella parte in cui non ha censurato la decisione datoriale di ridurre il trattamento economico in essere, così violando il divieto di trattamenti peggiorativi, pur avendo il dirigente medico continuato a svolgere le medesime attività e funzioni svolte in
precedenza (con corresponsione, anteriormente al giugno 2017, dell’emolumento di cui all’art. 39, comma 9, cit.).
Con il terzo motivo è censurata la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 39 cit. c.c.n.l. 2000.
Tutta la doglianza ruota intorno alla affermata sussistenza, provata nelle fasi di merito, dell’autonomia funzionale delle UOC componenti il RAGIONE_SOCIALE, come risultante anche dalla indizione di avvisi pubblici per la copertura delle stesse.
Il quarto motivo denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 e 39 del c.c.n.l. del 2000, oltre che degli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 36 Cost.
La censura è volta a denunziare l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale nella parte in cui nega che il contratto individuale rechi la previsione del riconoscimento dell’emolumento per cui è causa , in ragione del rinvio in esso contenuto al trattamento fondamentale ed accessorio di cui all’art. 33 del c.c.n.l. del 3.11.2005, norma , quest’ultima , che fra le voci del trattamento fondamentale espressamente richiama la retribuzione di posizione minima contrattuale di cui agli artt. da 37 a 40.
Il ricorrente da tanto trae la conseguenza che l’indennità per cui è causa è dovuta in ragione del combinato disposto delle norme sia del contratto individuale che collettivo, alle quali la RAGIONE_SOCIALE., ai sensi degli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, deve uniformarsi senza poter prevedere trattamenti difformi e/o inferiori.
Il residuo censorio denunzia la violazione del d.m. n. 55 del 2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in ragione RAGIONE_SOCIALE condanna al doppio grado di giudizio, con generico rinvio al principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza.
6. E’ fondato e va accolto il primo motiv o, con assorbimento di tutte le altre censure.
Va premesso il dato normativo sulla base del quale viene invocato il diritto al compenso per cui è causa.
L’art. 39, comma 9, del c.c.n.l. 8.6.2000 prevede che:
‘ 9. Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse per la retribuzione di posizione – parte variabile -del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50% , calcolato sul valore massimo RAGIONE_SOCIALE fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10 ‘ .
La lettera RAGIONE_SOCIALE disposizione contrattuale -osserva il Collegio -è inequivoca nel disporre che la maggiorazione RAGIONE_SOCIALE retribuzione ex art. 39, comma 9, cit, spetta tutte le volte che il dirigente medico è preposto, quale direttore, ad un dipartimento o ad struttura che, a prescindere dal nomen, ha rilevanza dipartimentale e ricomprendono più strutture complesse.
Ebbene, n el caso qui all’attenzione è la stessa Corte territoriale che nella sentenza impugnata dà atto che l’atto di macrorganizzazione attribuisce la natura di unità operativa complessa sia alla RAGIONE_SOCIALE che alla RAGIONE_SOCIALE che compongono il RAGIONE_SOCIALE cui era preposto il ricorrente ( cfr. sentenza impugnata nel suo complesso e in particolare pagg. 7-8). L’afferenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle sopraindicate U.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., si aggiunge, è peraltro del tutto pacifica, essendo riconosciuta anche dall ‘RAGIONE_SOCIALE in controricorso ( cfr. pag. 3 ).
Ne consegue la ricorrenza dei presupposti previsti dalla disposizione contrattuale per la spettanza delle maggiorazioni
pretese e, quindi, come anticipato, la fondatezza del primo motivo.
Evidenzia il Collegio, inoltre, che non è conferente, rispetto alla fattispecie qui all’attenzione, il richiamo operato dalla Corte territoriale a sostegno del proprio percorso argomentativo a Cass. n. 4953/2019 (nel medesimo segno si possono altresì ricordare anche le successive Cass. n. 4981/2025 e Cass. n. 4976/2025), in ragione RAGIONE_SOCIALE diversità delle fattispecie all’attenzione .
Nella ricordata Cass. n. 4953/2019, infatti, viene in rilievo la diversa i potesi di confluenza di più strutture in un’unica, con conseguente affermata necessità di un ‘ ulteriore indagine -ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE spettanza dell’emolumento sulla persistente autonomia organizzativa e funzionale dei plessi unificati.
Tanto non occorre, evidentemente, nel caso all’attenzione in cui le sopraindicate RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entrambe UOC, fanno parte del RAGIONE_SOCIALE , in ragione dell’espressa previsione dell’atto aziendale .
Conclusivamente, afferma il Collegio che l’indennità di cui all’art. 39, comma 9, del c.c.n.l. dell’8.6.200 0 RAGIONE_SOCIALE dirigenza medico-veterinaria spetta al direttore di dipartimento o di struttura che -irrilevante il nomen -ha rilevanza dipartimentale, in ragione dell’afferenza ad esso di più strutture complesse.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE non sussistenza dei presupposti per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
RAGIONE_SOCIALE, così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025.
La Presidente NOME COGNOME