Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24040 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20630-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, e COGNOME nelle qualità di obbligato in solido e trasgressore, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
IRAGIONE_SOCIALE. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
R.G.N. 20630/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 26/06/2025
CC
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 257/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 25/03/2022 R.G.N. 22/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, nelle rispettive qualità di coobbligato in solido e trasgressore, censurano per tre motivi la sentenza n. 257/2022 della Corte d’appello di Lecce. Il fatto: era stato giudizialmente impugnato un verbale unico di accertamento INPS, INAIL e DTL, con cui erano state contestate varie violazioni, per il periodo da dicembre 2011 ad aprile 2014: a) omesse retribuzioni imponibili relative a giornate e/o ore di assenza ingiustificata non attribuibili ai lavoratori; b) festività non pagate; c) illegittima applicazione dell’indennità di trasferta; d) mancato pagamento di ore di lavoro straordinario e straordinario festivo; e) mancato pagamento di ferie e ore di permessi.
Il Tribunale di Brindisi aveva respinto il ricorso e la Corte territoriale ha accolto il gravame con riferimento alle voci sub a), b) e d) -non essendo e) oggetto di appello -ed ha, quindi, confermato la sentenza di primo grado solo quanto al disconoscimento del legittimo utilizzo della trasferta.
Resistono INAIL ed INPS con controricorso.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 giugno 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
I tre motivi di censura sono così rubricati
‘1. Impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione anche degli artt. art. 437 c.p.c., comma 2, art. 2700 c.c, artt. 115 e 116 c.p.c, dell’art. 2697 c.c., artt. 244 e seguenti c.p.c. e artt. 116 e ss. c.p.c. – La sentenza ha ritenuto ammissibili documenti prodotti in fase di appello, erroneamente interpretando circostanze di fatto e di diritto.
Impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cpc. per Violazione o falsa applicazione degli artt. art. 437 c.p.c., comma 2, art. 2700 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 2700 c.c., violazione o falsa applicazione dei principi in tema di formazione e valutazione delle prove, artt. 244 e seguenti c.p.c. e artt. 116 e ss. c.p.c. – La sentenza ha erroneamente ritenuto ammissibile un documento poiché facente fede fino a querela di falso in sede ispettiva, erroneamente valutando circostanze di diritto.
Impugnazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cpc. per violazione o falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, TUIR, dell’art. 7 CCNL Metalmeccanici, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c. per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso il regime contributivo della trasferta per mancata dimostrazione della sua brevità, per la variabilità del suo riconoscimento e per la non corrispondenza, in alcuni casi, tra giornate lavorate e giornate di trasferta’.
INPS eccepisce il difetto di legittimazione di NOME COGNOME poiché, trattandosi di società di capitali, l’obbligo di pagamento della contribuzione ricade solo sulla società.
Sul punto nella memoria depositata da parte ricorrente in vista dell’odierna camerale si legge che ‘in merito alla legittimazione della legale rappresentante della società, il solo fatto che la stessa sia coobbligata in solido nel verbale unico, nella sua predetta qualità, fuga ogni dubbio sulla sua legittimazione attiva nell’impugnare lo stesso verbale oggetto dell’odierno giudizio’, tanto che la COGNOME è indicata come trasgressore sia nel verbale unico che nella sentenza impugnata ed è stata parte dei giudizi di merito.
A prescindere dal profilo relativo alla sussistenza o meno della legittimazione ad agire ed in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., sono suscettibili di assicurare la definizione del giudizio preliminari ragioni di inammissibilità del ricorso. Infatti.
I primi due motivi di censura sono inammissibili perché afferiscono a parte della motivazione della sentenza inconferente rispetto all’unico motivo di appello che è stato respinto, ossia quello relativo alle trasferte, attenendo, invece, a quei capi di sentenza favorevoli al ricorrente/appellante (concernenti lavoro straordinario ed assenze ingiustificate) che non sono stati oggetto d ‘ impugnazione in questa sede da parte di INPS ed INAIL.
Il capo della sentenza relativo alle trasferte che vede soccombente la società non è fondato sui documenti (i cd STAPRE) contestati con i primi due motivi.
Sul punto la sentenza motiva come segue.
« -Costituisce dato incontestato, peraltro confermato dalle dichiarazioni dei lavoratori interessati, che i dipendenti Naver assegnati al cantiere di Monfalcone sono stati tutti assunti presso la sede Naver di Brindisi ma contestualmente destinati a
Monfalcone per l’esecuzione del contratto normativo che RAGIONE_SOCIALE ha stipulato con RAGIONE_SOCIALE il 23.11.2011 (tutte le assunzioni sono intervenute in data successiva: cfr. RAGIONE_SOCIALE e lettere di assunzione) in base al quale la società si è obbligata a svolgere la propria attività presso il cantiere di Fincantieri o in un luogo di cui RAGIONE_SOCIALE ha la disponibilità e a cui i lavori si riferiscono (c.d. unità sociali).
-Gli ispettori hanno rilevato che, poiché la sede abituale di lavoro è sempre stata a Monfalcone, non poteva essere riconosciuta la trasferta Italia (voce che non concorre a formare l’imponibile contributivo) per le giornate di lavoro effettuate presso il suddetto cantiere. Inoltre (circostanza non contestata) è stato rilevato che dall’esame del LUL emerge che gli stessi lavoratori in alcuni mesi percepiscono la trasferta e in altri no, pur essendo comunque sempre presenti presso il cantiere di Monfalcone; ancora (altra circostanza non contestata), in alcuni casi, descritti a pag.3 del verbale, non vi è neppure coincidenza tra i giorni lavorati e i giorni di trasferta riportati sul LUL…. Infine, nelle buste paga risulta registrato, quale centro di costo, quello di Monfalcone.
-Orbene, la Corte ritiene che gli elementi ricavabili dal verbale di accertamento opposto siano sufficienti per ritenere che l’assegnazione dei dipendenti, contestualmente all’assunzione presso la sede di Brindisi di Naver, al cantiere di Monfalcone non abbia determinato una reale scissione tra sede lavorativa e luogo effettivo di svolgimento del lavoro e che non possa parlarsi di una trasferta in senso tecnico.
-Infatti, l’indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell’interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi
derivanti dall’espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto (cfr. Cass., Sez. L -, Ordinanza n. 14380 del 08/07/2020) e, pur non ostando alla temporaneità della trasferta il protrarsi dello spostamento del lavoratore per un lungo periodo di tempo (nella specie, per alcuni anni), l’elemento qualificante della trasferta è dato dal permanere di un legame funzionale del prestatore di lavoro con l’originaria sede di servizio, mentre, nel trasferimento, in ragione della definitività della nuova collocazione aziendale, tale legame viene meno (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 18479 del 01/09/2014).
-A giudizio della Corte, nel caso di specie, quello che si è determinato, fin dall’atto di assunzione, è un vero e proprio trasferimento del lavoratore da una unità produttiva all’altra, con cui si è realizzato un mutamento definitivo e non temporaneo del luogo di lavoro, in ciò differenziandosi dall’istituto della trasferta; ne consegue che, ove la nuova assegnazione di sede del lavoratore sia giustificata, nella prospettiva aziendale, da esigenze non transitorie, la modifica del luogo di lavoro costituisce trasferimento, rilevante ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24658 del 06/10/2008).
-Giova evidenziare che il contratto normativo concluso con RAGIONE_SOCIALE il 23.11.2011 è volto a regolamentare tutti i futuri rapporti di fornitura e di appalto di opere e/o servizi da svolgersi presso le c.d. unità sociali ovvero lo Stabilimento di Fincantieri o il luogo di cui ha la disponibilità e a cui i lavori si riferiscono. Il contratto è volto a disciplinare una serie di rapporti commerciali e d’impresa nel lungo periodo né parte appellante ha documentato che la propria presenza presso l’Area cantieristica RAGIONE_SOCIALE di Monfalcone fosse destinata a concludersi in tempi brevi. Se a questo si aggiunge quanto
rilevato dagli ispettori circa il riconoscimento variabile dell’indennità (alcuni mesi si, altri no) e la non corrispondenza, per alcuni lavoratori, tra giornate di lavoro e giornate di trasferta (queste ultime riconosciute in misura superiore a quelle di lavoro), si deve concludere negli stessi termini in cui ha concluso il Tribunale e cioè che vi sia stato un ricorso abusivo all’istituto in questione. Deve di contro ritenersi corretto l’operato degli ispettori laddove hanno invece ammesso la trasferta nei casi di impiego temporaneo di dipendenti del cantiere di Monfalcone presso altri cantieri».
E’ di tutta evidenza che le censure concernenti i cd RAGIONE_SOCIALE non ha alcuna attinenza con la motivazione relativa al disconoscimento delle trasferte, che è avvenuto sulla base di considerazioni diverse.
Alla luce del suddetta complessa motivazione, va ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, che non si confronta con il decisum perché è strutturato come se la Corte avesse motivato esclusivamente sulla mancata dimostrazione, da parte dei ricorrenti, della brevità della permanenza di RAGIONE_SOCIALE presso il cantiere di Monfalcone, sulla variabilità dell’indennità di trasferta e sulla non corrispondenza, in alcuni casi, tra giornate di lavoro e giornate di trasferta, mentre la motivazione è molto più ampia ed articolata e risponde ai principi più volte espressi da questa Corte.
Innanzitutto, nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ. si riscontra, perché correttamente la Corte ha ritenuto onerata della prova la società.
Si veda, ex multis , Cass. n. 9560/2025: «Richiamati i principi che presiedono al riparto dell’onere della prova, come delineati dalla giurisprudenza costante di questa Corte, è stato osservato (Cass. ord. n.16466/23) che sull’ente previdenziale incombe la
prova che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro; per contro, è onere del datore di lavoro provare che sussiste una delle cause di esclusione dell’obbligo contributivo (Cass., sez. lav., 11 gennaio 2011, n. 461, citata dalla parte ricorrente). Allorché si discuta di esenzione da tale obbligo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato; “Chi rivendichi l’eccezione in senso riduttivo dell’obbligo ha l’onere di dedurre e provare i presupposti che legittimano l’esonero (Cass., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18160). Grava dunque sul “datore di lavoro che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, l’onere di dimostrare la causa dell’esonero dell’assoggettamento a contribuzione” (Cass., 18 giugno 2018, n. 16033, punto 10 del “Considerato”). In virtù di tali enunciazioni, “l’INPS deve solo provare l’ammontare complessivo delle somme erogate ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro” e spetta, invece, al datore di lavoro “provare l’ammontare delle somme sottratte all’applicazione della regola generale in ipotesi di rimborsi o indennità per trasferte, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno” (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 9 del “Considerato”). Ne consegue che il datore di lavoro deve provare “sia che vi erano state trasferte e indennità connesse a trasferte sia il rispetto dei limiti di esenzione di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5” (ordinanza n. 16033 del 2018, cit., punto 11 del “Considerato”)”. Spetta, pertanto, al datore di lavoro fornire prova persuasiva dei presupposti che consentono di fruire dell’esenzione accordata dall’art. 51, comma 5, del
D.P.R. n. 917 del 1986, anche con riferimento all’osservanza dei limiti di volta in volta sanciti per l’esenzione in esame».
E’ stato altresì confermato (ord. n. 22926/24 e n.22923/24) il principio di diritto secondo cui il datore di lavoro, che pretenda di avere accesso ai benefici contributivi previsti in caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese viaggio, è tenuto a dimostrare la causa di esonero dall’assoggettamento a contribuzione, provando sia le trasferte, che l’erogazione delle indennità e l’ammontare di rimborsi ed indennità per ciascun giorno.
La Corte d’Appello ha dato puntualmente conto della sussistenza dei presupposti stabiliti dalla norma di legge applicata.
Né è stata denunciata una violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte, poiché la Corte d’appello non ha attinto elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla ma, posto quanto sopra in ordine al riparto dell’onere della prova, ha deciso valorizzando plurimi convergenti elementi, ossia sulla base del fatto che: era pacifico e confermato dai lavoratori che i dipendenti della RAGIONE_SOCIALE assegnati al cantiere di Monfalcone erano stati tutti assunti presso la sede di Brindisi della società e contestualmente destinati a Monfalcone per l’esecuzione del contratto con Fincantieri; risultava dagli Unilav e dalle lettere di assunzione che tutte le assunzioni erano successive a detto contratto, in forza del quale la RAGIONE_SOCIALE si era obbligata a svolgere la propria attività presso il cantiere di Fincantieri o altre unità sociali della stessa; il centro di costo indicato nelle buste paga era Monfalcone; era incontestato e confermato dall’esame del LUL che gli stessi lavoratori avevano percepito la trasferta in
alcuni mesi mentre in altri no, nonostante fossero sempre assegnati al cantiere di Monfalcone.
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza, come liquidate in dispositivo.
Attesa la declaratoria di inammissibilità, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad INPS, in € 10.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi e, quanto ad INAIL, in € 5000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa la declaratoria di inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 giugno