Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 406 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 406 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 27733-2022 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
C.C. 10/10/2025
giurisdizione Indennità di trasferta e obblighi contributivi. Presupposti dell’esenzione.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso la sede centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 380 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI TORINO, depositata il 14 luglio 2022 (R.G.N. 115/2022). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (d’ora innanzi, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accertato la fondatezza della pretesa contributiva dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, concernente le somme erogate a 108 soci lavoratori a titolo d’indennità di trasferta nel periodo febbraio 2015 -novembre 2016, e aveva riconosciuto la legittimità del provvedimento di v ariazione adottato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE il 29 marzo 2017 con riferimento alle medesime somme prima menzionate.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che non risultano dimostrati i presupposti dell’esonero dalla contribuzione, con particolare riguardo all’effettivo svolgimento delle trasferte: non sono sufficienti, a tale scopo, i documenti prodotti e le prove testimoniali esperite, del tutto generiche, e sarebbe meramente esplorativa la consulenza tecnica d’ufficio richiesta dall’appellante.
Sono ininfluenti, inoltre, i vizi formali del provvedimento di variazione del rapporto assicurativo, adottato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto il giudizio verte sulla sussistenza dei diritti e degli obblighi «derivanti dal
rapporto previdenziale obbligatorio» (pagina 15 della sentenza d’appello).
Infine, al caso di specie si attaglia il regime dell’evasione e non quello più mite dell’omissione, invocato nell’atto di gravame : la condotta dell’appellante rivela la volontà «di occultare una parte dell’imponibile contributivo», che contraddistingue l’evasione (pagina 16 della pronuncia impugnata).
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per cassazione, sulla base di quattro motivi , la sentenza d’appello.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si difendono con distinti controricorsi.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-L’RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa in prossimità della trattazione camerale.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e lamenta che la Corte di merito, nel richiedere la dimostrazione dei necessari elementi di riscontro (chilometri percorsi, veicolo impiegato, durata della missione), abbia confuso l’indennità di trasferta con il rimborso chilometrico a piè di lista: al datore di lavoro spetterebbe provare, con qualsiasi mezzo, soltanto l’esecuzione della trasferta e tale prova, nel caso di specie, sarebbe stata offerta sia con i prospetti sottoscritti dai dipendenti sia con le testimonianze acquisite.
1.1. -Il motivo dev’essere disatteso.
1.2. -La sentenza impugnata intende e applica correttamente le regole che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori (cfr., in
particolare, le pagine 9 e 10) e fanno gravare sul datore di lavoro la dimostrazione dei presupposti del l’esenzione dall’obbligo contributivo con riferimento alle trasferte, secondo le previsioni dettate da ll’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (di recente, Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22923; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 10 luglio 2018, n. 18160, e 22 luglio 2014, n. 16639).
Nessuna violazione dell’art. 2697 cod. civ. si può imputare, pertanto, alla Corte di merito e la censura si rivela, sotto questo profilo, infondata.
1.3. -La censura si palesa inammissibile, nella parte in cui, dietro le sembianze della violazione della disciplina di legge, reitera le argomentazioni già prospettate in sede di gravame e ambisce a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio, riprodotto nel ricorso con dovizia di dettagli, e a sovvertire l’apprezzamento delle prove racchiuso in una ‘doppia conforme’.
La Corte territoriale, nel confutare i motivi d’appello e nel condividere la valutazione già espressa dal giudice di prime cure, passa in rassegna tanto le risultanze documentali quanto le prove testimoniali acquisite e illustra in modo circostanziato le ragioni che impediscono di considerarle decisive.
Quanto ai prospetti che i lavoratori hanno sottoscritto, essi dimostrano soltanto l’erogazione di un determinato importo e l’imputazione a indennità di trasferta, senza avvalorare la necessaria connessione «tra le somme erogate e la reale effettuazione di una trasferta» (pagina 10 della pronuncia d’appello),
I documenti, inoltre, sono inficiati da rilevanti incongruenze: in molteplici occasioni i lavoratori sono indicati in trasferta presso la stessa sede di stabile assegnazione (cfr., in tal senso, anche pagina 5 del controricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) e gl’ importi delle indennità variano sensibilmente, senza alcuna indicazione dei criteri idonei a giustificare tali variazioni (pagina 13 della sentenza impugnata).
Generici sono gli elementi di conferma che si possono desumere dalle testimonianze assunte, comunque inidonee ad offrire la prova specifica dell’effettività delle trasferte nei termini allegati a sostegno della richiesta di esenzione dall’obbligo contributivo (pagina 12 della pronuncia d’appello).
Contro l’accertamento compiuto dalla Corte di merito, che collima con quello del Tribunale, s’infrangono le censure formulate con il primo mezzo e volte a conseguire un più appagante coordinamento dei dati probatori acquisiti (cfr., a tale riguardo, anche la pagina 6 del controricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e gli argomenti svolti dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nella memoria illustrativa).
-Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente deduce, in via gradata, violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello per aver disatteso l’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, senza offrire una motivazione convincente di tale scelta.
2.1. -La censura non supera il vaglio di ammissibilità.
2.2. -Le doglianze si appuntano sulle scelte discrezionali compiute dalla Corte territoriale e dalla Corte territoriale diffusamente motivate. I giudici d’appello chiari scono in maniera adeguata e coerente le ragioni della mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, rilevandone il carattere meramente esplorativo, di supplenza all’inerzia della parte, e l’inidoneità a colmare le lacune probatorie (pagina 14 della sentenza impugnata).
2.3. -Il giudizio sulla necessità e sull’ utilità di dar corso alla consulenza tecnica d ‘ ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell ‘ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a patto che non operi la preclusione derivante dalla regola della ‘ doppia conforme ‘ , oggi ribadita dall’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 25 agosto 2023, n. 25281).
La ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, censura comunque preclusa a fronte di una pronuncia d’appello che conferma per le medesime ragioni di fatto la sentenza di primo grado, e si è limitata a denunciare la violazione dell’art. 1 15 cod. proc. civ.
Tale violazione, tuttavia, può essere ritualmente dedotta in sede di legittimità solo ove il giudice, in contraddizione esplicita o implicita con la prescrizione di tale norma, abbia deciso «sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115» (Cass., S.U., 30 settembre 2020, n. 20867, punto 21 delle Ragioni della decisione ).
Ipotesi che non è dato riscontrare nel caso di specie.
3. -Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) la ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 (Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione), che imporrebbe all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di adottare con provvedimento motivato le variazioni del rapporto assicur ativo. Avrebbe errato la Corte d’appello di Torino nel reputare adempiuto l’obbligo di motivazione sulla base del richiamo al verbale congiunto del 21 febbraio 2017, verbale che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avrebbe neppure citato a sostegno del provvedimento di cui si discute.
3.1. -La doglianza si dimostra inammissibile, in quanto non scalfisce efficacemente la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
3.2. -La Corte di merito osserva, in via dirimente, che l’oggetto del contendere è la fondatezza della pretesa dell’ente impositore: il
giudizio non presenta, dunque, natura impugnatoria e non verte sui vizi formali del provvedimento (pagina 15 della sentenza d’appello).
Contro tale ratio decidendi , di per sé idonea a sorreggere il rigetto del gravame e a giustificare l’irrilevanza dell’adombrata carenza di motivazione, il ricorso non indirizza critiche persuasive, limitandosi a riproporre le censure sulla lacunosa motivazione del provvedimento di v ariazione adottato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
4. -Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta, infine, violazione e falsa applicazione dell’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e deduce l’erronea applicazione del regime sanzionatorio dell’evasione, a fronte della buona fede della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe puntualmente indicato, senza nulla occultare, gl’importi riconosciuti a titolo d’indennità di trasferta.
4.1. -La censura non coglie nel segno.
4.2. -I giudici del gravame hanno ravvisato un contegno consapevolmente diretto a sottrarre a contribuzione le somme di denaro erogate a titolo d’indennità di trasferta e, in difetto di specifici elementi suscettibili di smentire l’intento elusivo, correttamente hanno applicato il regime dell’evasione (pagina 16 della pronuncia impugnata).
Non giova obiettare che le somme erogate ai lavoratori siano state puntualmente indicate nei documenti, in quanto, «ai fini della possibilità di configurare un occultamento della base contributiva, non è necessario che manchi qualsivoglia elemento documentale» ed è proprio il documento, rappresentando una situazione non veritiera, a «nascondere all ‘ ente previdenziale la reale situazione di fatto e la effettiva consistenza dell ‘ imponibile contributivo» (Cass., sez. lav., 20 novembre 2024, n. 29976, punto 21 del Considerato ).
-Dalle considerazioni esposte deriva il complessivo rigetto del ricorso.
6. -La ricorrente dev’essere condannat a alla rifusione delle spese (artt. 91 e 385 cod. proc. civ.), liquidate in dispositivo a favore di ciascuno dei controricorrenti alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
7. -In conseguenza dell ‘integrale rigetto del ricorso , occorre dare atto dei presupposti dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida a favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in Euro 5.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge , e a favore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 10 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME