Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20590 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20590 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23039-2021 proposto da:
COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 77/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/03/2021 R.G.N. 570/2017;
Oggetto
R.G.N. 23039/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 12/06/2025
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza in data 12 marzo 2021 , la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato gli appelli riuniti, proposti dai lavoratori indicati in epigrafe avverso le decisioni di primo grado che, in accoglimento dell’opposizione avanzata dalla RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE avevano revocato i decreti ingiuntivi ottenuti dai lavoratori per il pagamento di differenze retributive afferenti alla quantificazione ‘in misura piena’ ovvero comprensiva di tutte le componenti previste dal CCNL, accertato il diritto degli stessi al pagamento da parte della società della minor somma tra quanto da loro percepito e quanto spettante per la componente relativa al solo pasto meridiano e condannato la società opponente al pagamento degli importi conseguenti.
In particolare, la Corte, con dividendo l’iter decisorio del giudice di primo grado, ha ritenuto che la società avesse dimostrato fattualmente il rientro dei lavoratori presso le proprie abitazioni entro le ore 21,00 e, quindi, escluso il diritto dei ricorrenti alla indennità per il pasto serale e per il pernottamento.
Per la cassazione della pronuncia propongono ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe, affidandolo a due motivi.
Resiste, con controricorso assistito da memoria la RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 7 CCNL Industria Metalmeccanica ed Installazione impianti vigente all’epoca dei fatti per aver la Corte ritenuto adeguatamente assolto l’onere probatorio gravante su lla società quanto alla possibilità per i lavoratori di rientrare entro gli orari indicati, in assenza di allegazioni da parte dei lavoratori circa le occasioni in cui, per qualsivoglia contingenza il rientro non fosse avvenuto, così escludendo il pagamento dell’indennità di trasferta piena anche quanto a pasto serale e pernottamento.
Con il secondo motivo, si censura la decisione impugnata deducendosi l’omesso esame dell’eccepita natura sostanzialmente consuetudinaria del riconoscimento dell’indennità piena ex art. 7 CCNL in occasione di ogni trasferta dei lavoratori della RAGIONE_SOCIALE
Come rilevato da questa Corte (cfr., Cass. n. 6255 del 2019), nel giudizio di cassazione, l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi – imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, n. 4, c. p. c. – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c. c.; né, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione del documento nell’elenco degli atti.
Nella specie risulta depositato esclusivamente un estratto del contratto collettivo considerato talché il motivo presenta un profilo di improcedibilità. Va altresì soggiunto che in relazione al testo dell’art. 7 c.c.n.l, . quale emergente dagli atti la interpretazione della Corte di merito risulta senz’altro condivisibile. Invero l’ art. 7 del C.C.N.L. applicato al rapporto quanto al trattamento economico di trasferta, prevede quanto segue: ‘ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un’indennità di trasferta che per sua natura allo scopo di risarcire forfettariamente le spese degli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. …. In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono: a) la corresponsione del sopraccitato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 km dalla sede, stabilimento, laboratorio o cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito…… b) La corresponsione dell’indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le 21:00 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro; c) la corresponsione dell’indennità di pernottamento è
dovuta al lavoratore che, per ragioni di servizio usando i normali mezzi di trasporto oppure mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria abitazione entro le 22:00. Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dei documenti di viaggio, che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai pasti’. Il predetto art. 7 contiene una tabella che, dal 1° gennaio 2009, prevede per la trasferta intera l’importo di euro 40,00; per la quota per il pasto meridia no o serale l’importo di euro 11,30 e per la quota per il pernottamento l’importo di euro 17,40. Dal 1° gennaio 2014 gli importi sono stati rideterminati e, per quanto qui rileva, l’importo il pasto meridiano è stato quantificato in euro 11,72. 7.1.. Secondo il chiaro tenore testuale della disposizione in esame quindi il diritto all’indennità di trasferta viene meno quando risulti in modo inconfutabile che il lavoratore non ha sopportato spese nell’interesse della parte datoriale e d è pertanto in relazione a tale accertamento che occorre verificare la sussistenza del diritto in questione. Il primo giudice ha ritenuto che la società ha allegato e provato le località in cui i lavoratori sono andati in trasferta e la prossimità di tali località al luogo di residenza dei lavoratori medesimi da loro comunicato al datore di lavoro: ‘ quanto all’indennità per il pasto serale e per il pernottamento, la società elenca le località di trasferta (pagina tre ricorso in opposizione) e allega documentazione attestante la loro
prossimità al luogo di residenza comunicato al datore di lavoro dallo stesso lavoratore (documento quattro ricorso in opposizione) concludendo che quest’ultimo è sempre stato in grado di far rientro nella propria abitazione entro le 21:00’ .
I lavoratori non hanno contestato le date in cui sono state effettuate le singole trasferte né, in modo specifico, l’allegazione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società secondo cui, nei periodi oggetto di causa, essi hanno pr estato attività nelle commesse di Roma: ‘Roma Tiburtina completamento prima fase; Roma Tiburtina-nuova stazione Roma Tiburtina; Roma metro C; Roma metro B1; aeroporti di Roma; grandi stazioni sviluppo commessa a Roma Tiburtina’ (v. pag. 3 ricorso in opposizione). La società, per parte sua, ha allegato l’estratto di mappa satellitare da cui emerge che la distanza tra Roma, ove si trovavano tutti i cantieri oggetto di trasferta nel periodo di riferimento, al luogo di residenza comunicato al datore di lavoro, in provincia di Frosinone o Latina, si percorre in un’ora di macchina. Da quanto precede si evince che la sentenza di primo grado non ha operato una inversione dell’onere della prova, ma ha ritenuto che la società abbia assolto all’onere di provare che i lavoratori rientravano casa entro le ore 21:00 (e quindi non spettava la quota di trasferta relativa al pasto serale e al pernottamento).
Ai sensi dell’art. 434 c.p.c. incombeva dunque sui lavoratori, secondo la Corte, allegare in modo specifico gli errori nella ricostruzione del fatto in cui, in ipotesi, sarebbe incorso il giudice di primo grado, onere a cui non hanno assolto, limitandosi a sostenere genericamente che l’onere probatorio non può essere
adempiuto attraverso la stampa del sito Internet ‘google map’ che fornisce presumibili tempi di percorrenza tra due località; i lavoratori non hanno specificamente indicato i profili di inattendibilità di tale strumento. In particolare, i lavoratori non hanno specificato gli orari di lavoro né le singole località della provincia in cui hanno lavorato che avrebbero, in ipotesi, comportato il rientro presso la loro abitazione oltre le ore 21:00. Del resto, gli stessi lavoratori hanno allegato che uno dei turni terminava alle ore 20:00. Non avendo allegato l’effettuazione di turni con termine successivo a tale orario, e non essendo specificamente contestati i tempi medi di percorrenza tra i cantieri in Roma a cui i lavoratori sono tati assegnati e i luoghi di loro residenza (1 ora), è quindi verosimile ritenere che essi normalmente rincasavano entro le ore 21:00. 7.4. In altri termini, a fronte della ricostruzione operata dal giudice di prime cure, incombeva sui lavoratori appellanti allegare i fatti costitutivi del proprio diritto all’indennità di trasferta anche per la quota del pasto serale (e/o pernottamento), allegando in modo specifico e provando le singole giornate in cui la trasferta si è protratta oltre le ore 20:00 ed essi non sono perciò riusciti a fare rientro presso la propria abitazione entro le ore 21:00 (o, quanto alla quota per il pernottamento, entro le ore 22:00). Prova che non è stata offerta.
Con il secondo motivo si lamenta, tuttavia, l’esistenza di un ‘uso aziendale’ quanto all’interpretazione offerta dell’art. 7 e, cioè, quanto al consolidarsi di una prassi relativa alla corresponsione in misura piena dell’indennità in parola.
Orbene, a fronte di una decisione di primo grado che aveva affermato come difettasse in punto di allegazione il consolidarsi di un uso aziendale nel senso propugnato, parte ricorrente ha chiarito in appello la propria intenzione di dimostrare il consolidamento di una prassi in termini di onnicomprensiva corresponsione della indennità in parola e non, quindi, di un ‘uso aziendale’ stricto sensu.
Al riguardo va rilevato come la Corte abbia non solo implicitamente pronunciato sulla questione in quanto ha osservato come difettasse in punto di stessa allegazione il tema dell’uso aziendale cui non si rinviene, effettivamente, alcun richiamo nella memoria di costituzione di primo grado se non nel generico riferimento ad una prassi interpretativa nel senso voluto.
Difettava, quindi, secondo entrambi i giudici, la stessa allegazione circa la configurazione di un uso aziendale e, d’altro canto, l’interpretazione delle difese delle parti è questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità.
Deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ‘ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione
dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 5.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 12 giugno 2025.
La Presidente
NOME COGNOME