Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7645 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 7645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24071-2019 proposto da:
NOMECOGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 348/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/01/2019 R.G.N. 1508/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G.N. 24071/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/01/2024
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 908/2015 del Tribunale di Latina e in riforma di detta decisione, revocava il decreto ingiuntivo n. 1805/2013 emesso da quel Tribunale su richiesta di COGNOME NOME, con il quale decreto era stato ingiunto al suddetto RAGIONE_SOCIALE di pagare al lavoratore la complessiva somma di € 16.189,51 a titolo di indennità di trasferta per il periodo 2/10/2012-1/10/2013.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva che la motivazione del Tribunale si fondava su una erronea interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di servizio n. 19/2012.
2.1. Più in particolare, premettendo gli elementi che differenziano la trasferta dal trasferimento in base a diversi precedenti di legittimità, la Corte, esaminando il contenuto di tale ordine di servizio, concludeva che il testo letterale RAGIONE_SOCIALEo stesso induceva a ritenere presente una assegnazione definitiva RAGIONE_SOCIALEa nuova sede al lavoratore a seguito di riorganizzazione aziendale e, poiché non era stata offerta prova diversa sull’esistenza di indici indiziari RAGIONE_SOCIALEa trasferta, l’appello del RAGIONE_SOCIALE era fondato ed il decreto ingiuntivo doveva essere revocato.
Avverso tale decisione, COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE intimato ha resistito con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione di norme di contratti collettivi (atti aventi forza di legge tra le parti) art. 360, n. 3 c.p.c.’. Assume in sintesi che in entrambe le norme collettive richiamate in questo giudizio, ossia, l’accordo sindacale aziendale del 17.5.2010 e le norme collettive contenute nell’allegato B del RAGIONE_SOCIALE, sulle trasferte e missioni, non si fa alcun riferimento a ‘trasferimenti’, ma si disciplina unicamente l’attività prestata dai dipen denti in ‘trasferta’.
1.1. Riportati ampi brani RAGIONE_SOCIALEe proprie difese innanzi alla Corte territoriale, il ricorrente assume che quest’ultima aveva tutti gli elementi per procedere al doveroso rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE; e che, al contrario, aveva ritenuto di adottare una decisione palesemente violativa, non solo dei già richiamati Accordi e Contratti Collettivi, ma di principi generali del nostro ordinamento giuridico privato.
Il motivo di ricorso così riassunto è inammissibile.
Infatti, esso difetta del requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. in termini di pertinenza rispetto a quanto considerato nell’impugnata sentenza.
3.1. Più in particolare, come già accennato nella precedente narrativa, ratio decidendi unica ed esclusiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza dei giudici di secondo grado è quella che il dipendente del RAGIONE_SOCIALE, in base all’ordine di servizio n. 19/2012, come
considerato ed interpretato, fosse stato interessato, non da una trasferta, bensì da un vero e proprio trasferimento.
La Corte territoriale, invero, non ha posto in discussione che la somma complessiva oggetto RAGIONE_SOCIALE‘ingiunzione ottenuta dal lavoratore, per il periodo 2.10.2012-1.10.2013, fosse stata chiesta ‘a titolo di indennità di trasferta’.
Ma, premessa una distinzione tra trasferta e trasferimento sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità considerata (distinzione che il ricorrente peraltro non pone in discussione), ha appunto escluso che nella specie fosse stata disposta una mera trasferta del lavoratore con il citato ordine datoriale di servizio.
3.2. E’ altrettanto evidente, perciò, che la soluzione così adottata legittimamente prescinde dalle fonti collettive cui si riferisce il ricorrente che secondo lo stesso riguardano appunto la trasferta e l’indennità in tale ipotesi dovuta.
3.3. Inoltre, il ricorrente, come pure già accennato, nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua unica censura, richiama parte RAGIONE_SOCIALEe proprie difese in grado d’appello in cui, tra l’altro, si assumeva ‘che lo spostamento del COGNOME è stato determinato con Ordine di Servizio n. 19/12 del 2/10/2012, sottoscritto dal Presidente’.
Si sostiene, quindi, che la Corte territoriale ‘ha ritenuto di compiere un’esegesi RAGIONE_SOCIALE‘Ordine di Servizio, omettendo di considerare’ una serie di circostanze che sarebbero state espressamente ammesse dal RAGIONE_SOCIALE (v. in extenso pag. 10 del ricorso).
3.4. In parte qua , tuttavia, la censura, sotto l’apparente deduzione di violazione di norme di contratti collettivi ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., si traduce in una non consentita critica RAGIONE_SOCIALE‘accertamento fattuale compiuto dalla Corte di merito.
Quest’ultima, difatti, ha escluso essersi in presenza di una ‘trasferta’ soprattutto, ma non solo (cfr. pagg. 4 -5 RAGIONE_SOCIALEa sua sentenza), in base al contenuto testuale del ridetto ordine di servizio, in forza del quale lo stesso lavoratore allegava essere sta to determinato il suo ‘spostamento’.
Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 23.1.2024.