Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15049 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 15049 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28979-2019 proposto da:
COGNOME LILIANA, nella qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
R.G.N. 28979/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 12/03/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 257/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 263/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/03/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha riformato, in parte, la decisione di primo grado che aveva integralmente rigettato le domande aventi ad oggetto l’accertamento negativo dei crediti indicati in tre verbali di accertamento. Per l’effetto, ha ritenuto insussistenti i soli crediti specificati in parte dispositiva.
1.1. Il rigetto dell’appello -che solo rileva in questa sede- ha riguardato le somme corrisposte a titolo di trasferta. In discussione tra le parti la legittimità o meno della relativa erogazione, la Corte territoriale, ad eccezione di una singola posizione lavorativa, ha escluso che ricorressero le condizioni contrattuali per imputare a ‘trasferta’ le somme attribuite, invece, per detta causale, ai lavoratori.
1.2. Controversa, in particolare, l’interpretazione di alcune clausole del CCNL Autotrasporti Artigiani del 2001, la Corte territoriale ha ritenuto che il riferimento contenuto, nell’art. 46 del contratto, alle ‘sei ore’ andasse riferito alla giornata
lavorativa, anche nell’ipotesi del comma 9 che faceva riferimento al raggiungimento di detta dimensione temporale sia pure per sommatoria. Ha interpretato, poi, il comma 10 della medesima disposizione, in base al quale «resta(va)no salve le condizioni di miglior favore», come norma transitoria di disciplina del diritto intertemporale ove vi fossero clausole collettive in essere alla data di entrata in vigore del CCNL in esame. Escludeva che, nella specie, si ponesse però questione di diritto intertemporale: la ditta individuale era stata iscritta alla camera di commercio ben dopo l’entrata in vigore del CCNL del 2001.
1.3. Aggiungeva, alle superiori argomentazioni, la considerazione che l’indennità di trasferta, priva di oneri contributivi per le parti, non poteva essere rimessa del tutto alla libera contrattazione. Diversamente argomentando, le parti avrebbero potuto stabilire un’indennità di trasferta economicamente di rilievo, pure a fronte di prestazioni del tutto contenute, così eludendo oneri contributivi.
Avverso tali statuizioni ha proposto ricorso per cassazione, NOME COGNOME con quattro motivi, successivamente illustrati con memoria . L’INAIL ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. L’INPS ha depositato procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c.p.c.è dedotta la violazione o falsa applicazione de ll’art. 2077 c .c. nonché dell’a rt. 46, comma 10, c.c.n.l. RAGIONE_SOCIALE e comunque del principio generale concernente l’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., per aver la Corte di
appello affermato che il datore di lavoro non poteva attribuire un trattamento di miglior favore ai propri dipendenti.
Con il secondo motivo -ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c.è dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt.1362, comma 1, 1366 e 1367 c.c. per avere la Corte di appello erroneamente interpretato l’art. 46 del c.c.n.l.
I due motivi possono congiuntamente esaminarsi perché strettamente connessi. Essi sono infondati.
5.1. La disposizione contrattuale interpretata dalla Corte di appello è del seguente tenore: «Il personale che compie servizi extraurbani, anche saltuariamente, non avrà diritto al trattamento di trasferta qualora la durata del servizio non superi nel complesso le 6 ore continuative (comma 8). Nell’ipotesi di più servizi extraurbani, anche intermittenti, di durata ciascuno inferiore a 6 ore, si procederà, ai fini di raggiungere il diritto alla trasferta, alla somma delle rispettive durate, salvo il caso che al lavoratore sia concessa un’ora di libertà in sede per consumare il pasto e sempreché tale sosta sia contenuta, per il pasto meridiano, dalle 11,30 alle 14,30 e, per il pasto serale, dalle 18,30 alle 21,30 ( comma 9). Restano salve le condizioni individuali e collettive di miglior favore fino al loro assorbimento con gli aumenti e le rivalutazioni previste nel presente articolo (comma 10)».
5.2. Come sinteticamente riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto che i commi 8 e 9 stabilissero, quale requisito della trasferta, un servizio extraurbano giornaliero di sei ore, anche eventualmente per sommatoria. Ha interpretato il comma 10 come norma di disciplina del diritto intertemporale, avuto riguardo alla previsione di assorbimento, non applicabile nella fattispecie concreta.
5.3. L ‘interpretazione , complessivamente resa dai giudici territoriali, è immune da censure. Essa è, infatti, conforme al tenore letterale delle disposizioni in oggetto e coerente con la ratio dell’istituto dell a trasferta, volta a compensare una prestazione di maggiore gravosità rispetto a quella ordinaria.
5.4. La Corte di appello ha, però, rinforzato la decisione con ulteriori valutazioni. Ha chiarito le ragioni per le quali l’esegesi proposta dalla ricorrente -che ancora in questa sede propone di interpretare il comma 10 come norma in bianco che consente cioè alle parti di riconoscere la trasferta anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate- non sarebbe sostenibile per le ricadute incoerenti con il sistema previdenziale.
5.5. All’evidenza, l e censure che investono tale passaggio motivazionale sono inammissibili perché dirette a contrastare argomenti eccedenti rispetto alla necessità logico-giuridica della decisione, privi di effetti giuridici e, come tali, non suscettibili di censura in sede di legittimità ( ex plurimis , Cass. n.18429 del 2022).
Con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. – è dedotta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, in quanto la Corte di appello si sarebbe limitata all’interpretazione del contratto collettivo senza ulteriori indagini istruttorie.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Interpretata la normativa di riferimento, la Corte di appello ha esaminato le lettere di assunzione (v. pag. 4, ultimo cpv della sentenza impugnata) e verificato che, in base alle stesse, le prestazioni di lavoro concretamente rese non avevano le caratteristiche stabilite per essere considerate in ‘ trasferta ‘ .
6.3. Vi è stata, dunque, una precisa attività di apprezzamento degli elementi di prova. Vale ricordare che il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo. È sufficiente che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata- gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo svolto (Cass. n. 29730 del 2020.
Con il quarto motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c. -è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte pronunciato su un motivo di appello che aveva ad oggetto le testimonianze rese in primo grado dai funzionari dell’INPS.
7.1. Anche l’ultimo motivo è infondato. La Corte di appello ha deciso in base ad una ratio assorbente fondata sull’interpretazione dell’art. 46 del CCNL . Ciò esclude la dedotta omissione (tra le tante, Cass. nr.12652 del 2020).
Per quanto innanzi, segue il rigetto del ricorso. Le spese vanno liquidate, come in parte dispositiva, in favore dell’INAIL . Nulla si provvede nei confronti dell’Inps che non ha svolto sostanziale attività difensiva. Sussistono, infine, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove lo stesso risulti dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favo re dell’INAIL, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 marzo