Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22925 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22925 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 901-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6019/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 5640/2013;
R.G.N. 901/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
che
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte di appello di Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha annullato il verbale di accertamento ispettivo dell’RAGIONE_SOCIALE n. 512 del 2008 in relazione al capo a) del verbale stesso avente ad oggetto i contributi da corrispondere sugli importi erogati ai dipendenti asseritamente a titolo di indennità di trasferta, natura esclusa dagli ispettori verbalizzanti per mancanza di documenti giustificativi.
1.1. Il giudice di appello ha rammentato che ai sensi dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 nel testo vigente fino al 31.12.1997 erano escluse dalla base imponibile le somme corrisposte in cifra fissa a titolo di diaria o indennità di trasferta limitatamente al 50% del loro ammontare. Analogamente, ai sensi dell’art. 9 ter d.l. 103 del 1991, erano esentate le indennità corrisposte anche continuativamente ai lavoratori che per contratto prestano la loro attività in luoghi variabili e diversi dalla sede aziendale. Ha ricordato che per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, applicabile al caso concreto, l’indennità di trasferta non è più inclusa tra gli elementi retributivi esclusi dalla base imponibile e che, tuttavia, a norma dell’art. 13 comma 6 dello stesso d.lgs. sono contemplate le indennità e le maggiorazioni che spettano ai lavoratori che per contratto sono tenuti a prestare attività in luoghi sempre variabili e diversi anche se sono corrisposte continuativamente. Esse concorrono a formare il reddito nella misura del 50%. Quindi la Corte ha accertato che la società aveva offerto la prova della funzione dell’indennità erogata ai lavoratori indicati nel verbale ispettivo e pertanto ha ritenuto che i contributi non potessero essere pretesi sull’intero importo.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE che ha articolato un unico motivo.
2.1. La società ha resistito con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto quando il termine di cui all’art. 327 c.p.c. era decorso atteso che la sentenza di appello era stata notificata al procuratore costituito dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE presso gli uffici dell’Avvocatura di Napoli.
2.2. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. con la quale ha insistito per la tempestività del ricorso deducendo che la notifica eseguita non era idonea decadenza
a far decorrere il termine breve di dall’impugnazione.
RITENUTO CHE
Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
3.1. La sentenza di appello è stata notificata al procuratore e difensore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 82, R.D. 37/1934 presso gli uffici dell’avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE (in Napoli, INDIRIZZO) dove era stato effettivamente eletto domicilio e tuttavia risulta dagli atti (cfr. memoria appello doc. 1, fascicolo di parte RAGIONE_SOCIALE) che il difensore aveva indicato anche il proprio domicilio digitale. Orbene l’indicazione della EMAIL, pure se eseguita senza ulteriori specificazioni, è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare in via esclusiva la notificazione telematica, mentre non può affermarsi altrettanto nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria (Cass. n. 25215/2014; n. 23412/2016). In presenza di un indirizzo PEC ufficiale indicato dal difensore, non esplicitamente circoscritto alle sole comunicazioni, la circostanza che il difensore, come nella specie, abbia eventualmente eletto domicilio ai sensi dell’art. 82 cit. non può elidere il principio, di valenza costituzionale inerente al diritto di difesa, del rispetto della scelta legittimamente effettuata dalla parte (Cass. n. 2942/2019).
Ne consegue che la notifica effettuata presso l’ufficio legale anziché presso il domicilio digitale non è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 25914 del 2023, n. 7528 del 2023, n. 29264 del 2022 e n. 10355 del 2020).
4. Con il ricorso l ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e/o falsa applicazione , in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., dell’art.12 della legge n.153 del 1969, che sostituisce gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 692 del 1945 recepito dagli artt. 27 e 28 del T.U. approvato con d.P.R. n. 797 del 1055 a sua volta modificato dall’art. 1 comma 4 del d.l. n. 44 del 1985 conv. con modificazioni in legge n. 155 del 1985, da ll’art. 1 comma 1 della legge n. 876 del 1986, dall’art. 4 comma 2 bis del d.l. n. 173 del 1988 conv. con modificazioni nella legge n. 291 del 1988, dall’art 2 comma 15 della legge n. 335 del 1995 ed infine sostituito dall’art. 6 comma 1 della legge n. 314 del 1997 e dell’art.51 co mma 5 del d.P.R. n. 816 del 1987 come modificato dal d. lgs. n. 344 del 2003 e dell’art. 2697 c.c. .
4.1. Sostiene l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe considerato che i rimborsi per trasferte di lavori sono esenti da contribuzione non senza limiti, bensì sono assoggettati a contribuzione per le trasferte entro lo stesso Comune e, per quelle fuori Comune, sono assoggettati a contribuzione per l’importo eccedente lire 90.000 giornaliere, limite ridotto ad un terzo in ipotesi di rimborso delle spese di vitto e di alloggio. In caso di trasferte all’estero è assoggettata a contribuzione la somma eccedente lire 150.000 al giorno anch’essa ridotta nel caso di corresponsione di vitto e/o di alloggio. Altri limiti sono poi previsti nel caso di rimborsi analitici di trasferte e missioni fuori dal territorio comunale e all’estero. Ritiene allora che essendovi la prova dell’erogazione delle somme in occasione di trasferte, sia per indennità che per rimborso spese, era onere del datore di lavoro dimostrare l’esistenza dei presupposti per l’esonero
dalla contribuzione e la Corte avrebbe dovuto procedere all’accertamento dei detti limiti .
4.2. Il ricorso è fondato.
4.3. Ai sensi dell’art.12 della legge n.153 del 1969 che ha modificato gli artt.1 e 2 del d.l. n.692 del 19 45: ‘Per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917’. Nella determinazione del reddito da lavoro dipendente, l’art.51, co.5 d.P.R. n.917/86 dispone che: ‘Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese docum entate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito’.
4.4. Secondo l’orientamento di questa Corte si ha violazione di legge, tra l’altro, quando il giudice attribuisce alla norma un
contenuto che essa non possiede, avuto riguardo alla fattispecie da essa delineata (cfr. Cass. n.640 del 2019).
4.5. Orbene, l a Corte d’appello ha omesso qualsiasi controllo sull’entità dei rimborsi e sulla loro estensione entro o oltre il territorio comunale, ed ha attribuito all’art.51 co mma 5 del d.P.R. n.917 del 1986 un contenuto diverso, e più ampio, rispetto a quello espresso dalla norma. In particolare, ha inteso la norma come escludente la imponibilità a fini contributivi delle somme erogate a titolo di trasferta a prescindere da qualsiasi soglia del rimborso erogato e a prescindere dall’estensione della trasferta entro o oltre il territorio comun ale o all’estero.
In conclusione la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione che provvederà a i necessari accertamenti sull’entità dei rimborsi erogati a titolo di trasferta e sull’estensione delle trasferte entro o al di furi del territorio comunale. Alla Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024