Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17994 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17994 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 625-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOMENOME;
– intimato – avverso la sentenza n. 825/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/06/2019 R.G.N. 1249/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 625/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/03/2025
CC
Fatti di causa
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in atti, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Milano ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle spese del giudizio.
A fondamento della decisione la Corte affermava che il motivo di appello relativo all’indennità di trasferta non conteneva alcuna specifica censura avverso l’iter logico giuridico seguito dal primo giudice, che aveva riconosciuto il diritto all’indennità di trasferta in capo a COGNOME AndreaCOGNOME
Il primo giudice nell’escludere la fondatezza della tesi della società, circa un errore del consulente nell’indicazione nella lettera di assunzione come sede di lavoro quella di Somma Vesuviana, non si era limitato a rilevare solo quanto riportato nella lettera di assunzione ma, dall’esame della documentazione, aveva rilevato che difettava un accordo scritto e sottoscritto tra le parti circa la sede di destinazione, che nei modelli UNI LAV era indicata quale sede di lavoro Somma Vesuviana fino alla rettifica intervenuta solo in data 25/5/2015, che nei cedolini paga era contenuta la voce RAGIONE_SOCIALE, che la stessa società, a mezzo del proprio difensore, in risposta alla prima lettera di messa in mora del lavoratore, aveva ammesso di aver retribuito sempre correttamente il lavoratore anche relativamente all’indennità di trasferta.
Ebbene a fronte di tali precise premesse fattuali la società si era limitata a ribadire il mero errore del proprio consulente ed il fatto che il lavoratore risiedeva a Pero, quindi a pochi chilometri da Milano dove aveva sempre lavorato.
Quanto all’accordo aziendale, la Corte rilevava che es so poteva derogare in peius ai contratti nazionali ma senza toccare i diritti già acquisiti nel patrimonio del lavoratore che non potevano
pertanto ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa contrattuale di eguale o di diverso livello. Sullo straordinario la società appellante non aveva dimostrato invece che la somma di cui all’ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa dal primo giudice comprendesse anche lo straordinario; né che la voce lorda di euro 28.857,15 di cui al cedolino di giugno 2016, imputata alla voce arretrati anni precedenti, si riferisse allo straordinario, così come calcolato dal c.t.u.
Il fatto che lo straordinario non fosse ricompreso nella somma liquidata ai sensi dell’articolo 423 c.p.c. emergeva dalla circostanza che la società aveva sempre negato lo straordinario rivendicato dal lavoratore, che è stato determinato dal c.t.u. non sulla base delle buste paga poste a fondamento dell’ordinanza ex art. 423 c.p.c. ma sulla scorta dei fogli presenza.
Quanto alla somma di euro 20.857,15 di cui al cedolino paga di giugno 2016, mancava qualsiasi indicazione del titolo alla base dell’erogazione di detti arretrati, ed in particolare il riferimento specifico allo straordinario oggetto di causa. Come già evidenziato dal primo giudice la somma di cui al cedolino di giugno 2016 in mancanza di altri riferimenti non poteva che consistere in realtà nell’adempimento sia pure parziale dell’ordinanza emessa ex articolo 423 c.p.c.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE con due motivi di ricorso; COGNOME NOME è rimasto intimato e non ha svolto attività difensiva. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine previsto dalla legge.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso si deduce ex articolo 360 n. 3 c.p.c. violazione di legge in relazione all’articolo 7 del CCNL, nonché agli articoli 1362 e ss. c.c., essendo la Corte d’appello incorsa in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, ovvero il diritto del lavoratore dipendente dalla società
resistente
a vedersi riconosciuta l’indennità di trasferta. Nel caso di specie il lavoratore risiedeva nel Comune di Pero ed aveva sempre lavorato sui cantieri siti in Milano.
1.1. Il motivo, col quale la ricorrente reitera sostanzialmente le tesi già disattese dai giudici di merito, va respinto posto che censura in realtà un accertamento di fatto, non avendo la Corte d’appello certamente affermato che la trasferta spetti anche quando il lavoratore venga chiamato a prestare la propria attività nello stesso luogo in cui risieda stabilmente ovvero nell’ordina ria sede di lavoro. L’elemento qualificante della trasferta è infatti il permanere di un legame funzionale del lavoratore con l’originaria sede lavorativa da cui il lavoratore si sposta temporaneamente ed esso non è stato posto in discussione, in tesi, dalla sentenza impugnata.
La Corte aveva rilevato bensì come difettasse un accordo scritto e sottoscritto tra le parti circa la sede di destinazione, come nei modelli UNI LAV fosse indicata quale sede di lavoro Somma Vesuviana fino alla rettifica intervenuta solo in data 25/5/2015, come nei cedolini paga fosse indicata la voce RAGIONE_SOCIALE, come la stessa società, a mezzo del proprio difensore in risposta alla prima lettera di messa in mora del lavoratore avesse ammesso di aver retribuito sempre correttamente il lavoratore anche relativamente all’indennità di trasferta.
Sulla base di tali elementi, che indicano come il lavoratore avesse la sua sede in Somma Vesuviana, è stata correttamente riconosciuta, in diritto, l’indennità di trasferta.
2.- Con il secondo motivo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti dove la Corte ha negato contraddittoriamente che RAGIONE_SOCIALE non aveva dimostrato che il pagamento della somma effettuata a seguito della ordinanza ex articolo 423 c.p.c.
emesso dal primo giudice comprendesse anche lo straordinario, così come calcolato dal c.t.u.
Il motivo è inammissibile perché reclama l’omessa valutazione di fatti decisivi, denunciando l’esistenza del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. ‘doppia conforme’ (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019).
Inoltre il fatto storico non può identificarsi di per sé con un fatto probatorio, in quanto l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Complessivamente, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese non avendo l’intimato comp iuta attività difensiva.
4.- Sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater d.p.r. numero 115 del 2000, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 25.3.2025