Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31960 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31960 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
1.Il Tribunale di Foggia ha respinto la domanda principale proposta da NOME COGNOME (dirigente medico presso l ‘Azienda Sanitaria Locale della Provincia Foggia -ASL FG) e volta ad ottenere l’intero trattamento, fondamentale ed accessorio, relativo all’incarico di Direttore di Struttura Complessa CS4, Distretto 2, di Foggia dal 30.3.2006 al 9.1.2009; in accoglimento della domanda subordinata proposta dal COGNOME, ha riconosciuto il suo diritto al pagamento dell ‘indennità di sostituzione di cui all’art. 18 , comma 7, del CCNL 8 giugno 2000, ed ha condannato la ASL FG al pagamento in suo favore della somma di euro 13.910,78.
L’originario ricorrente aveva dedotto di avere diretto la suddetta struttura, di nuova istituzione , fino all’espletamento di un concorso per l’assegnazione definitiva ed ex novo del medesimo incarico ed aveva invocato l’applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 , chiedendo il pagamento delle corrispondenti differenze di retribuzione.
La Corte d’Appello di Bari ha rigettato il gravame proposto da ll’ Oliverio avverso tale sentenza.
La Corte territoriale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte sull’inapplicabilità dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 , ha escluso lo svolgimento di mansioni superiori ed ha rilevato che in caso di sostituzione o di vacanza al dirigente può essere riconosciuta la sola indennità prevista dalla disposizione contrattuale sopracitata.
Pur avendo riconosciuto che il comma 4 della clausola ha funzione sollecitatoria, in ragione delle disposizioni contenute nel comma 7, il giudice di appello ha escluso che il mancato rispetto di tale termine potesse legittimare la
rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito.
5 . Ha ritenuto che l’indennità di sostituzione era stata correttamente quantificata dal Tribunale sulla base dei conteggi effettuati dalla ASL Foggia in occasione del tentativo di conciliazione; ha evidenziato che detti conteggi erano stati contestati solo genericamente, in quanto l’appellante si era limitato ad affermare che gli importi dovevano essere quelli indicati nel proprio conteggio di parte, da cui non era dato desumere alcuna quantificazione dell’indennità di cui all’ art 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
La ASL FG ha resistito con controricorso.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 18 del CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che l’art. 18 del CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000 non sarebbe attinente alla fattispecie dedotta in giudizio, in quanto si riferisce all’ipotesi di assenza occasionale del Direttore di Dipartimento , e non all ‘affidamento di una struttura di una nuova istituzione e priva di titolare, come accaduto nel caso di specie.
Deduce che l’COGNOME era stato destinatario dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa sin dalla data dell’istituzione della medesima; evidenzia che con delibera n. 333 del 30.3.2006, il Direttore Generale della ASL FG, richiamando la precedente delibera n. 1015 del 2005 del Servizio di Dipartimento di Salute Mentale con cui era stata prevista l’Unità Operativa CSM 4, aveva stabilito di procedere alla copertura del posto vacante.
Argomenta che l’insussistenza di una sostituzione era incontestata e che la delibera n. 333 del 30.3.2006 e gli atti amministrativi esecutivi non avevano fatto alcun riferimento ad un’ipotesi di sostituzione di altro dirigente assente o
impedito, atteso che in precedenza la struttura non esisteva; precisa che tale rilievo aveva costituito motivo di appello ed invoca l’applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Aggiunge che l’incarico si era protratto oltre il termine di sei mesi previsto dal comma 4 dell’art. 18 del CCNL, evidenziando che le conseguenze di tale superamento non possono gravare sul prestatore dipendente.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ., dell’art. 15 ter d. lgs. n. 502/1992, dell’art. 28, comma 6 del CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000.
Sostiene che il richiamo all’art. 2103 cod. civ. e all’unicità del ruolo della dirigenza sanitaria contenuto nella sentenza impugnata è inconferente, in quanto l’COGNOME non aveva mai preteso il superiore inquadramento, ma solo il riconoscimento del diritto costituzionale ad un’equa retribuzione per le mansioni superiori a lui assegnate, con le conseguenti maggiori responsabilità.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed omessa pronuncia.
Lamenta che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello avente ad oggetto la retribuzione di posizione di cui all’art. 39, letter a a) piuttosto che lettera b), del CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000; evidenzia che la sentenza impugnata non contiene un’esplicita statuizione di accoglimento o di rigetto in ordine a tale domanda, che non presupponeva il riconoscimento dell’inquadramento superiore di dirigente di II livello , peraltro non richiesto.
Con la quarta censura, il ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Evidenzia che nel caso di specie non vi era alcun dirigente da sostituire, atteso che il conferimento dell’incarico al Dott. COGNOME era stato disposto con la delibera istitutiva della struttura complessa CSM 4 di Foggia e che, pertanto, il Dott. COGNOME era stato il primo direttore della neo istituita struttura complessa.
Richiama la nota della ASL FG n. 03/10041 del 27.4.2006, nonché la delibera n. 333 del 30.3.2006 con la relativa tabella 1, contenente l’assegnazione del personale alle strutture.
Lamenta che la Corte territoriale non ha tenuto conto di tali fatti storici, che erano stati oggetto di discussione tra le parti.
Con il quinto mezzo, il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di non essersi pronunciata sulla domanda relativa alla corresponsione di un trattamento retributivo conforme ai parametri di cui all’art. 36 Cost.
Evidenzia che l’atto di appello aveva censurato la sentenza di primo grado in quanto aveva dato un’interpretazione non corretta della domanda giudiziale e lamenta che la decisione impugnata non si è pronunciata su tale motivo di gravame.
Il primo motivo è inammissibile.
La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto fa riferimento al comma 1 del l’art. 18, anziché al comma 4, del CCNL 8.6.2000.
La Corte territoriale ha infatti rilevato che nelle note difensive depositate in corso di causa dall’Oliverio risultava che il medesimo aveva dovuto occupare il posto di dirigente apicale in quanto vacante, dopo il pensionamento del titolare, ed ha applicato l’art. 18, comma 4, del CCNL 8.6.2000 .
In ogni caso il motivo è inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ., atteso che la sentenza è conforme all’orientamento ormai consolidato di questa Corte ( l’unico precedente di segno contrario , su cui la censura fa leva, è stato definitivamente superato a partire da Cass. n. 16229/2015).
Questa Corte ha, infatti, chiarito che la sostituzione nell’incarico di dirigente medico di struttura, ai sensi dell’art. 18 del CCNL del 8.6.2000 per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN, non si configura come svolgimento di mansioni superiori in quanto avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 cod. civ. e al
sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo la prevista indennità cd. Sostitutiva, non rilevando, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura finalizzata alla copertura del posto vacante, e dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità di sostituzione specificamente prevista dalla disciplina collettiva ed essendo inapplicabile l’art. 36 Cost. (Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 23155/2021; Cass. n. 23156/2021; Cass. n. 23195/2021 e Cass. n. 15744/2024).
Si è inoltre affermato che il mancato rispetto del termine previsto dal comma 4 dell’art. 18 del CCNL del 8.6.2000 per l’Area della dirigenza medica e veterinaria del SSN non può legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall’ incipit del comma 7 che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata.
Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.
La Corte territoriale ha fatto riferimento all’art. 2103 cod. civ. e all’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 solo in relazione alla domanda di pagamento delle differenze retributive corrispondenti alle superiori mansioni asseritamente svolte (domanda proposta ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, come riconosce lo stesso ricorrente e come risulta dalla sentenza impugnata),
Il terzo ed il quinto motivo, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.
Le censure non rispettano pienamente gli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., in quanto non riportano il ricorso introduttivo di primo grado e non localizzano gli atti introduttivi dei gradi di merito.
L’onere della parte di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sia pure nell’ambito dell’affermata necessità di non intendere il principio di autosufficienza del ricorso in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, anche alla luce dei principi
contenuti nella sentenza C.E.D.U. Succi e altri c. Italia del 28.10.2021 (Cass. SU n. 8950/2022).
Inoltre le censure non colgono il decisum .
La Corte territoriale ha escluso che in caso di applicazione dell’articolo 18 del CCNL per la dirigenza medica 8.6.2000 possano essere riconosciuti emolumenti ulteriori ed ha quindi rigettato ogni pretesa diversa da quella inerente all’indennità di sostituzione.
Non sussiste, dunque, un’omissione di pronuncia in ordine ad un trattamento retributivo conforme ai parametri di cui all’art. 36 Cost. ed in ordine al trattamento accessorio, perché si è in presenza di una pronuncia implicita di rigetto.
9. Anche il quarto motivo è inammissibile.
Questa Corte ha infatti chiarito che nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra lo ro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019).
Nella specie il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce.
A tali assorbenti ragioni si deve aggiungere che il motivo esula dal paradigma di cui all’art. 360, n. 5., cod. proc. civ. , in quanto il fatto indicato nella censura è stato esaminato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato che dalle allegazioni dell’COGNOME (contenute nelle note difensive depositate in corso di causa) risultava che il medesimo aveva dovuto occupare il posto di dirigente apicale in quanto vacante, dopo il pensionamento del titolare, ed ha ricondotto tale ipotesi al comma 4 dell’art. 18 del CCNL dirigenza sanitaria e veterinaria del 8.6.2000; ha inoltre escluso che il mancato rispetto del termine previsto da tale disposizione potesse legittimare la rivendicazione dell’intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito.
La Corte territoriale ha dunque dato atto delle allegazioni poste a fondamento dell’appello ed ha tenuto conto del fatto in relazione al quale sarebbe stato omesso l’esame, ma non lo ha ritenuto rilevante ai fini della decisione.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i l ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l ‘inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte