Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4915 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 4915 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1731/2021 R.G. proposto da :
ASL Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso la sede di rappresentanza della Regione Campania
-ricorrente/controricorrente incidentalecontro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1539/2020 depositata il 06/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto da NOME COGNOME, dirigente medico di ruolo della ASL Napoli 3 Sud, ha condannato l ‘ Azienda al pagamento in favore del medico della
somma di euro 47.843,25 a titolo di differenza per retribuzione di posizione minima unificata fra quanto percepito e quanto dovuto per l’espletamento delle mansioni apicali di Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL Napoli 3 Sud dal 1° novembre 2010 al 31 ottobre 2015.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, premesso che il primo giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda per difetto di allegazione, ha ritenuto che lo svolgimento delle mansioni superiori non fosse stato contestato dalla ASL e che le allegazioni del dirigente avessero trovato oggettivo riscontro documentale nelle delibere richiamate e prodotte in giudizio. Ha escluso la sussistenza nella specie della ipotesi prevista dall’ art. 18 del CCNL 8 giugno 2000, poiché non ricorreva un caso di sostituzione di altro dirigente assente o impedito, così disattendendo l’eccezione sollevata dalla difesa della ASL, che sosteneva la legittimità del proprio operato per aver erogato al dott. COGNOME l’indennità di sostituzione per tutto il periodo in questione. In difetto di qualsivoglia atto scritto e motivato del direttore generale dell’Azienda di attribuzione al dott. COGNOME del l’incarico dirigenziale in questione, non ha riconosciuto al dirigente né l’indennità di esclusività, né le voci di indennità di struttura complessa, bensì unicamente la somma sopra indicata per differenze di retribuzione di posizione minima.
Avverso tale pronuncia la ASL 3 Napoli Sud ricorre sulla base di quattro motivi, cui resiste NOME COGNOME con controricorso, nel quale ha altresì proposto ricorso incidentale affidato ad unico motivo, cui, a sua volta, oppone difese la ASL 3 Napoli Sud con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’ art. 414, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per aver e la Corte d’appello ritenuto ammissibile la domanda avanzata dal dott. COGNOME in riforma della pronuncia di primo grado, che aveva reputato nullo il ricorso introduttivo del giudizio perché indeterminato.
1.1. La censura, sviluppata senza specificarne i termini e senza localizzare gli atti su cui si fonda, si rivela inammissibile, in quanto, nel giudizio in cassazione, anche la censura integrante error in procedendo , che legittima l ‘ esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l ‘ ammissibilità del motivo, avuto riguardo al principio di specificità di cui all ‘ art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, cod. proc. civ., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d ‘ interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l ‘ attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (così, in particolare, Cass. Sez. L., 04/02/2022, n. 3612).
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 15ter d.lgs. n. 502 del 1992, nonché degli artt. 19 e 24 d.lgs. n. 165 del 2011, per ché la Corte d’appello non ha tenuto conto delle peculiarità del rapporto dirigenziale, applicando norme e principi che regolano il rapporto di lavoro non dirigenziale.
Con il terzo motivo del ricorso principale si denuncia, ancora ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del CCNL 1998/2001, in quanto l’incarico era stato affidato in via provvisoria, nelle more dell’ affidamento dell’incarico quinquennale.
Infine, con il quarto motivo del ricorso principale si denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per carente motivazione in ordine alla disposta compensazione per metà delle spese di lite.
Con l’unico m otivo del ricorso incidentale si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 36 Cost., in quanto la sentenza della C orte d’appello , per riconoscendo lo svolgimento delle mansioni superiori e pur escludendo l’ipotesi di sostituzione di altro dirigente, non ha applicato l ‘art. 36 Cost.
Il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale possono essere valutati congiuntamente, tenendo anche in considerazione l’unico motivo del ricorso incidentale, in quanto attengono tutti alla questione centrale relativa alla determinazione del trattamento economico spettante al dirigente medico che, in difetto di formale conferimento dell’incarico secondo la procedura normativamente prescritta, svolga le corrispondenti mansioni dirigenziali.
Sul punto, è ormai consolidato il principio secondo cui «la sostituzione nell ‘ incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell ‘ art. 18 del CCNL dirigenza medica e veterinaria dell ‘ 8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell ‘ ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l ‘ art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell ‘ incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l ‘ espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l ‘ indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l ‘ art. 36 Cost.» (Cass. Sez. L, 03/09/2018, n. 21565, alla cui motivazione ed ai precedenti conformi ivi citati si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. , a superamento della diversa interpretazione espressa da Cass. Sez. L, 06/07/2015, n. 13809), principio ulteriormente ribadito anche più di recente da questa Corte (fra molte, Cass. Sez. L, 31/01/2024, n. 2875).
In particolare, è stato chiarito che al dirigente medico spetta esclusivamente l’indennità prevista dal comma 7 dell’art. 18 CCNL, cit., per
tutta la durata della sostituzione ancorché lo svolgimento di tali mansioni avvenga in via di fatto e senza che la preposizione in sostituzione del titolare sia o meno formalizzata in un provvedimento ad hoc dell’amministrazione (in particolare, Cass. Sez. L, 05/06/2024, n. 15744).
Tale opzione ermeneutica va qui ripresa e ribadita, nel senso che al dirigente medico compete unicamente l’indennità di sostituzione prevista dalla contrattazione collettiva, senza maturare la corrispondente retribuzione di posizione, anche nell’ipotesi di preposizione di fatto all’incarico, a conferma del superamento della diversa conclusione espressa sul punto da Cass. Sez. L, 27/12/2019, n. 34541, rimasta isolata.
Infatti, come già affermato nei richiamati precedenti cui si intende dare continuità, l ‘ inoperatività dell ‘ art. 2103 cod. civ. alla dirigenza, sancita in via generale dal l’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, trova origine nel fatto che la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l ‘ idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale (Cass. Sez. L, 04/01/2019, n. 91); per la dirigenza sanitaria, il principio è ribadito dal l’art. 15 d.lgs. n. 502 del 1992 (come sostituito dall ‘ art. 13, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229) – secondo cui la dirigenza sanitaria è collocata in un unico ruolo, distinto per profili professionali ed in un unico livello – e d all’ art. 15ter (aggiunto dal medesimo art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 229 del 1999), comma 5 – secondo cui il dirigente preposto a una struttura complessa è sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente della struttura o del dipartimento individuato dal responsabile della stessa struttura ed alle predette mansioni superiori non si applica l ‘ art. 2103, comma 1, cod. civ.
Trova, dunque, applicazione l ‘ art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001, che, in tutte le versioni succedutesi nel tempo, ha delegato alla contrattazione collettiva il trattamento economico dei dirigenti, precisando che il trattamento accessorio deve essere correlato alle funzioni attribuite; il comma 3 del medesimo articolo fissa il principio di onnicomprensività della
retribuzione dei dirigenti, stabilendo che il trattamento economico «remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall ‘ amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa».
Per la dirigenza sanitaria la materia delle sostituzioni è stata espressamente disciplinata dalle parti collettive che, all ‘ art. 18, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000 hanno innanzitutto ribadito, in linea con la previsione dell’ art. 15ter , comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, che «le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell ‘ ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria» ed hanno, quindi, previsto una speciale indennità, da corrispondersi solo in caso di sostituzioni protrattesi oltre sessanta giorni, rapportata al livello di complessità della struttura diretta. Il comma 4 della disposizione contrattuale prevede che, qualora la necessità della sostituzione sorga in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, e, quindi, della vacanza della funzione dirigenziale, la stessa è consentita per il tempo strettamente necessario all ‘ espletamento delle procedure concorsuali e può avere la durata di mesi sei, prorogabili a dodici.
Tuttavia, le parti collettive non hanno fatto cenno alle conseguenze che, sul piano economico, possono derivare dall ‘ omesso rispetto del termine; l ‘ omissione non può essere ritenuta casuale, atteso che la norma contrattuale ha tenuto ad affermare, come principio di carattere generale, che la sostituzione non implica l ‘ espletamento di mansioni superiori; il termine di cui al comma 4, quindi, svolge senz ‘ altro una funzione sollecitatoria ma il suo mancato rispetto non può legittimare la rivendicazione dell ‘ intero trattamento economico spettante al dirigente sostituito, impedita proprio dall ‘ incipit del comma 7, che, operando unitamente al principio della onnicomprensività al quale si è già fatto cenno, esclude qualsiasi titolo sul quale la pretesa possa essere fondata.
Pertanto, l’odierno controricorrente, per l ‘ incarico di direzione di struttura complessa ricoperto per il periodo in questione ha diritto soltanto al pagamento della suddetta indennità di sostituzione ai sensi dell’art . 18, comma, 7 CCNL dell’8 giugno 2000, indennità pacificamente corrisposta dall’Azienda.
Pertanto, va accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto relativo alla disciplina delle spese processuali, mentre va respinto, di conseguenza, il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigetto della domanda originariamente proposta da NOME COGNOME
In considerazione della complessità della questione, oggetto di orientamento giurisprudenziale che è andato via via consolidandosi, le spese dei gradi di merito possono essere integralmente compensate.
Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto ed inammissibile il primo, rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da NOME COGNOME
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dei gradi merito. Condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, NOME COGNOME dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.