Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31968 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31968 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME (dirigente medico della ASP di Catanzaro) avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto le sue domande, volte ad ottenere gli emolumenti maturati per avere svolto le funzioni di responsabile di struttura complessa dal 4.3.2002 al 1.2.2009, sulla base di incarichi di sostituzione conferiti ai sensi dell’art. 18 CCNL 1998/2001.
La Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del SSN, ai sensi dell’art. 18 CCNL dirigenza medica e veterinaria del 8.6.2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori in quanto avviene nel ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito, ma solo l’indennità sostitutiva.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La ASP di Catanzaro ha resistito con controricorso.
DIRITTO
Il primo motivo si articola in quattro sottocensure.
Con la prima sottocensura, il motivo denuncia violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 5 cod. proc. civ.
Con la seconda sottocensura, il motivo denuncia nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4 cod. proc. civ.
Con la terza sottocensura, il motivo denuncia violazione dell’art. 111, primo comma, Cost.
Con la quarta sottocensura, il motivo denuncia violazione dell’art. 118, quarto comma, e 119 disp. att. cod. proc. civ.
Deduce l’inesistenza della sentenza impugnata, in quanto è stata sottoscritta dal solo Presidente, e non dal secondo giudice.
Sostiene che la sentenza è stata pronunciata da un giudice unico e non collegiale.
2. Il secondo motivo si articola in quattro sottocensure.
Con la prima sottocensura, il motivo denuncia violazione e falsa applicazione del nuovo CCNL area della dirigenza del S.S.N. -parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica 2002/2003.
Con la seconda sottocensura, il motivo denuncia l’inosservanza della parte II (trattamento economico)-Capo 1° (struttura della retribuzione dei dirigenti).
Con la terza sottocensura, il motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento.
Con la quarta sottocensura, il motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fraudolenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere applicato l’art. 18 del CCNL 8.6.2000, non applicabile ratione temporis ; evidenzia che gli importi previsti dal CCNL 2002-2005 non erano mai stati corrisposti al Samà.
Lamenta la mancata nomina di un CTU contabile da parte dei giudici di merito.
In via preliminare va verificata la tempestività del ricorso.
La sentenza impugnata è stata depositata il 28.4.2020 e non è stata notificata.
Alla data di deposito della sentenza era già entrato in vigore il d.l. 8 aprile 2020 n. 23 che all’art. 36, comma 1, disponeva: ‘1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell’articolo 83 del decretolegge n. 18 del 2020 ‘.
L’art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 stabiliva: ‘2. Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (…)’.
Considerato che la sentenza è stata pubblicata durante il periodo di sospensione, il decorso del termine di sei mesi previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. è stato differito alla fine del periodo di sospensione, e ha dunque iniziato a decorrere il 12.5.2020. Il ricorso (notificato il 12.11.2020, ultimo giorno utile) è, pertanto, tempestivo.
4. Il primo motivo è infondato.
La sentenza impugnata non è stata pronunciata da un giudice unico, ma dalla Corte di Appello di Catanzaro in composizione collegiale.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è stata stesa dal Presidente in qualità di relatore (e quindi di estensore) ai sensi dell’art. 276 ultimo comma, cod. proc. civ.
Questa Corte ha in proposito chiarito che in tutti i casi nei quali il Presidente sia anche l’estensore (come accade quando egli stesso abbia proceduto all’istruzione e abbia poi effettuato la relazione al collegio) la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui (Cass. n. 2221/2023).
5. Anche il secondo motivo è infondato.
L’art.11 del CCNL 2002-2005 ha infatti previsto: ‘ In attuazione dell’art. 10 i seguenti articoli del CCNL dell’8 giugno 2000, sono così modificati: A) Il comma 2 dell’art. 18 è così sostituito: « 2. Nei casi di assenza previsti dal comma 1 da parte del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa, la sostituzione è affidata dall’azienda, con apposito atto, ad altro dirigente della struttura medesima indicato entro il 31 gennaio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che -a tal fine- si avvale dei seguenti criteri:
il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o, comunque, della tipologia c) di cui all’art. 27 con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
valutazione comparata del curriculum prodotto dai dirigenti interessati ‘.
Le indennità mensili previste dal comma 7 dell’art. 18 sono rispettivamente aggiornate in € 535,05 ed in € 267,52 e sono finanziate con le risorse dei fondi di cui agli artt. 54 e 56 del presente contratto (…) ».
Nella restante parte , l’art. 18 del CCNL 8.6.2000 è stato dunque fatto salvo dal CCNL 2002-2005.
L ‘art. 60 del CCNL 2002-2005 prevede infatti : ‘ 1. Nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ivi comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro e l’orario notturno nonché l’art. 62, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000; (…)
CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998 -2001 per la parte normativa e I biennio 1998 -1999 per la parte economica ‘.
La sentenza impugnata è dunque conforme a tali disposizioni, in quanto ha dato atto della corresponsione, da parte dell’Azienda Sanitaria, dell’importo aggiornato dell’indennità di sostituzione ed ha correttamente applicato le parti dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 non modificate dal CCNL 2002 -2005.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per i l ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte