Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3922 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 3922 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2023
ORDINANZA
sul ricorso 23138-2020 proposto da: da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME; in ROMA studio
– RAGIONE_SOCIALE principale –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIATO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIENTRO DEL SETTORE SANITARIO DELLA REGIONE ABRUZZO in persona del Presidente pro tempore, REGIONE ABRUZZO in persona del Legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ope legis 2023 171 RIENTRO in ABRUZZO tempore, legis
dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO; 1 cui
– controricorrenti- ricorrenti incidentali nonchè contro
COGNOME NOME;
– RAGIONE_SOCIALE principale – controRAGIONE_SOCIALE
incidentale –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE SULMONA L’AQUILA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME; SULMONA pro PIAZZA avvocato difesa
– controrícorrente – RAGIONE_SOCIALE incidentalenonchè contro
COGNOME NOME;
– RAGIONE_SOCIALE principale – controRAGIONE_SOCIALE incidentale –
avverso la sentenza n. 102/2020 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 06/02/2020 R.G.N. 517/2018; APPELLO R G . N .
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/01/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME. di NOME
RILEVATO
che, con sentenza del 6 febbraio 2020, la Corte d’Appello di L’RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di L’RAGIONE_SOCIALE sull’opposizione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da NOME COGNOME, medico di medicina generale convenzionato con la RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio della professione di medico di base, relativamente al pagamento delle indennità per “l’assistenza domiciliare integrata”, per il “governo clinico” e per “l’assistenza in zone disagiate” nonché, quale medico addetto al servizio di continuità assistenziale, delle indennità di rischio, di reperibilità e di “festività di particolare rilevanza tutte demandate alla RAGIONE_SOCIALE integrativa RAGIONE_SOCIALE, che la RAGIONE_SOCIALE aveva sospeso o ridotto sulla base di quanto previsto dalla finanziaria del 2005 circa il contenimento della spesa sanitaria, revocato il decreto ingiuntivo riduceva dell’importo liquidato dal primo giudice a titolo di indennità di rischio la somma spettante alla COGNOME ;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere in relazione alla natura privatistica dei rapporti parasubordinati intercorrenti tra la RAGIONE_SOCIALE ed i medici convenzionati esterni, la giurisdizione del giudice ordinario, inammissibile l’intervento volontario della Regione Abruzzo e dell’ex Commissario ad acta per il Piano di rientro per i disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo e, nel merito, fondata – con esclusione della sola indennità di rischio, che, quale compenso aggiuntivo, non rientra tra le voci componenti il trattamento economico del medico convenzionato, qualificato dall’Accordo Collettivo Nazionale del 2005 onnicomprensivo – la pretesa azionata in via monitoria dal medico, dal momento che, ferma l’esigenza di salvaguardare l’equilibrio tra livelli assistenziali e la necessaria
disponibilità di spesa, non può giustificarsi sulla base del riconosciuto carattere a utoritativo del potere dell’amministrazione di fissare un tetto alla spesa sanitaria una unilaterale riduzione da parte della RAGIONE_SOCIALE dell’ammontare delle indennità aggiuntive previste dall’Accordo Integrativo Regionale in favore dei medici di medicina generale che prescinda da qualsiasi RAGIONE_SOCIALE con le strutture sanitarie pubbliche e private;
che per la cassazione di tale decisione ricorre la COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi cui resistevano con controricorso la RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che a sua volta, proponeva ricorso incidentale articolato su sette motivi cui resisteva, con controricorso, la COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE – Commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Abruzzo, che, a sua volta, proponeva ricorso incidentale articolato su due motivi, cui pure resisteva, con controricorso, la COGNOME;
CONSIDERATO
che il primo motivo del ricorso principale è formulato denunciando la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) del combinato disposto dell’art. 4, co. 9, L. 412/1991 (come modificato dall’art. 52, co. 27, L. 289/2002) e dell’art. 40 d. Igs. 165/2001, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 d. Igs. 165/2001, 8 d. Igs. 502/1992 e 48 L. 833/1978 e con esso si sostiene che erroneamente, per ritenere l’invalidità della RAGIONE_SOCIALE integrativa, si era fatto riferimento ai predetti artt. 8 e 48, in quanto non solo la RAGIONE_SOCIALE nazionale poteva autorizzare quella RAGIONE_SOCIALE a prevedere compensi ulteriori, ma l’art. 45 d. Igs. 165/2001 prevedeva espressamente che potessero essere stabiliti compensi accessori collegati all’effettivo svolgimento di
attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute, senza contare che la normativa integrativa non aveva in alcun modo violato vincoli o limiti di competenza imposti dalla RAGIONE_SOCIALE nazionale o dalle norme di legge;
che il secondo motivo assume la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8, co.2, 14, co. 7, 14, co. 9 e 72 dell’Accordo Collettivo Nazionale di Medicina Generale del 2005, sostenendo che le predette norme non vieterebbero la corresponsione ai medici di continuità assistenziale GLYPH di GLYPH indennità GLYPH legata GLYPH alle GLYPH caratteristiche geografiche del territorio o alle particolari caratteristiche strutturali delle sedi, ben potendosi tali condizioni riportare agli incentivi di struttura (art. 8, co. 2, ACN), mentre la onnicomprensività di cui all’art. 72 non potrebbe essere ritenuta preclusiva della corresponsione della indennità di rischio;
che il predetto il motivo si sviluppa poi richiamando le condizioni orogeografiche del territorio e le pessime condizioni in cui si trovavano tutte le sedi, sotto il profilo della sicurezza;
che il terzo motivo è formulato denunciando la violazione eo falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. in relazione all’art. 13 dell’AL. Abruzzo del 2006, contestando il fatto che quest’ultima non possa essere intesa quale disposizione attuativa dell’art. 14, co. 9, senza indagare la reale intenzione delle parti, alla luce del comportamento complessivo di esse anche posteriore alla conclusione del contratto, mentre una corretta applicazione dei criteri ermeneutici avrebbe condotto a riconoscere che l’indennità di rischio andava a remunerare espressamente le condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionata, essendo i medici di continuità assistenziale notoriamente, nella Regione Abruzzo, costretti a lavorare in sedi non idonee prive della maggior
parte dei presidi di sicurezza richiesti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalle direttive ministeriali;
che tutti gli esposti motivi del ricorso principale, i quali, i quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati;
che questa SRAGIONE_SOCIALE ha già affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui «in tema di rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, l’art. 2-nonies del di. 29 marzo 2004, n. 81, convertito in legge 26 maggio 2004, n. 138, rimette agli accordi nazionali ivi previsti, anche attraverso il richiamo all’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e quindi al sistema comune del pubblico impiego contrattualizzato ivi contenuto, la disciplina della RAGIONE_SOCIALE di ambito RAGIONE_SOCIALE ed aziendale, sicché la RAGIONE_SOCIALE collettiva decentrata non può validamente disporre in senso contrastante rispetto a quanto stabilito in ambito nazionale; è pertanto nulla la previsione di cui all’art. 13 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Regione Abruzzo del 9.8.2006, con cui, a fronte di una disciplina dell’Accordo Collettivo Nazionale 20.1.2005, che consente di valorizzare, anche a fini incentivanti, specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività, è stato previsto in modo generalizzato un compenso aggiuntivo orario (indennità di rischio) per tutti i medici di continuità assistenziale operanti sul territorio RAGIONE_SOCIALE» (C. 29137/2022), ciò sul presupposto – si riporta testualmente dal citato precedente – che «l’art. 8 dell’ACN individua, nel definire la struttura dei compensi, tra gli incentivi, quelli «di processo» (comma 2, lett. b) che effettivamente potrebbero riferirsi anche alle particolarità nell’esecuzione di certe prestazioni assistenziali e che rientrano tra quelli il cui riconoscimento è riservato – a titolo retributivo, perché di remunerazioni si tratta, per quanto Corte di Cassazione – copia non ufficiale
conseguenti a modalità particolari di svolgimento o difficoltà della prestazione – dall’art. 4 lett. j) del medesimo ACN alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in un contesto in cui le misure dei compensi «in rapporto al tipo di attività svolte» sono rimesse dall’art. 14, co. 7, del medesimo ACN, sempre alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” e che «al contempo l’art. 14 del medesimo ACN, individuando i contenuti demandati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con il fine di cogliere le specificità locali (comma 2), nel successivo comma 9 stabilisce che, rispetto ai compensi, “nell’ambito degli accordi regionali possono essere definiti parametri di valutazione di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà di espletamento dell’attività convenzionale”»;
che in quella sede si è sottolineato – e ciò vale anche per la sentenza qui impugnata, stante l’identità di contenuti sul punto – il fatto che «la Corte territoriale ha ben evidenziato ed in ciò sta una ratio decidendi del tutto logica e sufficiente a sorreggere la statuizione finale da essa assunta – come il livello RAGIONE_SOCIALE nel caso di specie abbia riconosciuto il compenso aggiuntivo dell’indennità di rischio, per i medici della continuità assistenziale, «in modo automatico ed indifferenziato» – si cita testualmente dalla sentenza di appello – per tutti coloro «che svolgono tale attività convenzionale nel territorio abruzzese», laddove la prestazione presenta «caratteristiche indefettibili, comuni a tutto il territorio italiano», in violazione quindi del criterio specificità («particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà») attraverso cui l’ACN definisce gli interventi da esso demandati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»;
che neppure può essere avallata la tesi, esposta nel ricorso per cassazione, secondo cui la RAGIONE_SOCIALE esprimerebbe l’apprezzamento di merito per cui tutto il
territorio abruzzese sarebbe caratterizzato da condizioni idonee a giustificare quel rischio, per giunta in modo diffusamente differenziato per tutti i medici di continuità assistenziale della Regione, rispetto a ciò che accade nel resto del Paese;
che si tratta infatti di assunto apodittico e tutt’altro che notorio, oltre che smentito dalle valutazioni di fatto svolte dalla Corte territoriale, considerazioni rispetto alle quali non assumono portata decisiva in senso contrario, anche ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e per la loro genericità, le circostanze addotte sul trovarsi gli ambulatori e le strutture disseminati sull’intero territorio e «talvolta» in zone di montagna o impervie, non potendosi riferire ad un insindacabile scelta di “merito” ciò che attiene ad un dato di fatto, se vi sia un’incoerenza GLYPH rispetto GLYPH all’effettiva GLYPH realtà, GLYPH la GLYPH quale palesemente non consente di affermare che le condizioni territoriali dell’intera Regione fossero invariabilmente tali da giustificare una uniforme valutazione del menzionato disagio e rischio;
che non diversamente, è puramente affermato che la scelta di attribuire quell’indennità fosse consequenziale alle condizioni delle sedi di Guardia Medica, asserite come insicure e non dotate delle misure prevenzionistiche necessarie, senza distinzione alcuna tra sede e sede e senza che – come indirettamente ammette la stessa RAGIONE_SOCIALE, a pag. 13, penultimo periodo, del ricorso – quelle condizioni e giustificazioni fossero state esplicitate nell’accordo appunto come ragioni del riconoscimento del beneficio economico;
che anche tale assunto è in effetti apodittico e l’ulteriore insistenza su di esso in memoria, sulla base del contenuto di una ricognizione sindacale delle condizioni dei presidi di sicurezza del 2017, oltre a presentare elementi di tardività,
perché la memoria finale non consente di integrare i motivi di ricorso (C. 8939/2021; C. 3780/1015; C. 26670/2014), ha comunque la connotazione propria di una nuova lettura dei dati di merito, inammissibile in sede di legittimità (C., SU, 34476/2019; C., SU, 24148/2013), oltre che non strettamente necessitata e ben difficilmente suffragabile, foss’anche solo per il dato cronologico, nel momento in cui da una ricognizione del 2017 si intenderebbe trarre argomenti per interpretare il senso e la volontà contrattuale di un’attribuzione economica di un AIR del 2006;
che, quanto al ricorso incidentale è a dirsi come con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 173, 176, 178 e 180, I. n. 311/2002, 6 dell’Intesa RAGIONE_SOCIALE/Regione del 23.3.2005, 1, commi 278 e 281, I. n. 266/2005, 1, comma 796, lett. B)’ I. n. 296/2006 e 12 Preleggi, in relazione agli artt. 1399, 1418, 1419 e 1374 c.c., lamenti a carico della Corte territoriale il disconoscimento della natura autoritativa delle delibere della Regione e commissariali intervenute a contenimento della spesa sanitaria e perciò suscettibili di efficacia derogatoria della disciplina collettiva;
che, con il secondo motivo, posto sotto la medesima rubrica del motivo che precede, la ASL RAGIONE_SOCIALE imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente affermato che la riduzione della GLYPH spesa GLYPH presupponeva GLYPH la GLYPH modifica GLYPH consensuale dell’Accordo Integrativo Regionale e la conseguente illegittimità delle deroghe disposte unilateralmente;
che con il terzo motivo, ancora rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione delle norme di cui ai motivi che precedono, la ASL RAGIONE_SOCIALE imputa alla Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione dei provvedimenti regionali e commissariali di contenimento della spesa letti dalla Corte nel
senso dell’essere l’efficacia degli stessi subordinata riapertura dei tavoli di concertazione;
che, nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1326 c.c. è prospettata in relazione al carat facoltativo delle prestazioni implicanti la corresponsione del indennità oggetto di causa, sostenendosi che l’aver scelto d rendere le prestazioni a fronte dell’intervenuta modifica del condizioni remunerative presupponeva l’implicita accettazione delle nuove condizioni;
che, con il quinto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo nazionale del 23.3.2005 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina general ai sensi dell’art. 1 della I. n. 421/1992 e dell’art. 8 del n. 502/1992 come modificato dal d.lgs. n, 517/1993 ed in particolare dell’art. 45, nonché dell’art. 5 dell’Acco Integrativo Regionale, la ASL RAGIONE_SOCIALE, imputa alla Corte territoriale il travisamento della natura e genere de prestazioni implicanti l’erogazione delle indennità i questione, per essere dette prestazioni volontarie e, perci liberamente rinunziabili, discendendone il caratter meramente incentivante delle relative indennità;
che, con il sesto motivo, si deduce la violazione e fal applicazione degli artt. 40 e 40 bis d.lgs. n. 165/2001 per n aver la Corte territoriale dato rilievo a quanto ivi previsto c l’inapplicabilità della disciplina contrattuale implicante on non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale qualora dai contratti integrativi derivino costi n rispettosi dei vincoli di bilancio;
che la RAGIONE_SOCIALE denuncia nel settimo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 I. n. 2248/1865 A E, lamentando la non conformità a diritto della disapplicazione sancita dalla Corte territoriale delle delibere attuative
provvedimenti autoritativi di contenimento della spesa sanitaria essendo stata pronunziata in un giudizio in cui la P.A. è parte e con riferimento ad atti non qualificabili come mero antecedente logico del diritto dedotto in giudizio ma essi stessi fatti oggetto di impugnazione;
che tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano infondati, in quanto questa RAGIONE_SOCIALE.C. si è già ripetutamente pronunciata, con sentenze alla cui motivazione si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nell quali si è espresso, a partire da Cass. 3 maggio 2021, n. 11566 ( poi seguita da diverse pronunce conformi e mai contraddette), il principio per cui “il rapporto convenzionale dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale con il sRAGIONE_SOCIALE è disciplinato, quanto agli aspetti economici, dagli accordi collettivi nazionali e integrativi, ai quali devono conformarsi, a pena di nullità, i contratti individuali, ai sensi degli artt. 48 della I. n. 833 del 1978 e 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Ne consegue che tale disciplina non può essere derogata da quella speciale prevista per il rientro da disavanzi economici e che le sopravvenute esigenze di riduzione della spesa devono essere fatte valere nel rispetto delle procedure di negoziazione collettiva e degli ambiti di competenza dei diversi livelli di RAGIONE_SOCIALE, dovendo pertanto considerarsi illegittimo l’atto unilaterale di riduzione del compenso adottato dalla P.A., posto che il rapporto convenzionale si svolge su un piano di parità ed i comportamenti delle parti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l’esercizio dell’autonomia privata”; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che, dal canto suo, la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE Commissario straordinario per l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Abruzzo ulteriore RAGIONE_SOCIALE
incidentale, con il primo motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 344, 404, 419 e 105 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto del capo della sentenza impugnata dichiarativo dell’inammissibilità dell’intervento spiegato nel giudizio di appello dalla stessa Amministrazione e dalla Regione Abruzzo;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 796, lett. b), I. n. 296/2006, e 8, d.lgs. n. 502/1992, l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE incidentale, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia nel merito resa dalla Corte territoriale con riferimento alle indennità riconosciute spettanti nella misura antecedente alla riduzione unilaterale da parte della RAGIONE_SOCIALE;
che, con riguardo al primo motivo, è a dirsi come lo stesso si riveli infondato, dovendo ritenersi essersi la Corte territoriale correttamente pronunziata per l’inammissibilità dell’intervento volontario dell’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE incidentale, da qualificarsi effettivamente non autonomo, ma adesivo e, pertanto, in conformità all’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 32887/2022), non consentito ai sensi dell’art. 344 c.p.c., pacificamente applicabile anche al rito del lavoro, che ammette a spiegare intervento volontario soltanto coloro che sono legittimati a proporre opposizione di terzò ai sensi dell’art. 404 c.p.c., ovvero solo da coloro che siano pregiudicati nei propri diritti dalla sentenza pronunciata in un giudizio cui siano rimasti estranei;
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
che ciò esime il collegio dall’esame delle ulteriori questioni proposte dall’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE incidentale;
che il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE vanno rigettati, inammissibile il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE – Commissario straordinario per
l’attuazione del Piano di rientro del settore sanitario della Regione Abruzzo; segue la compensazione delle spese in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, dichiara inammissibile il ricorso incidentale della RAGIONE_SOCIALE – Commissario straordinario per l’attuazione del Pian di rientro del settore sanitario della Regione Abruzzo e compensa tra le parti le spese del presente’ giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 gennaio 2023