Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21879 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28367-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME; NOME in qualità di erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME , tutti domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
Oggetto
R.G.N. 28367/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/06/2024
CC
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
NOME COGNOME ;
-intimato –
avverso la sentenza n. 53/2020 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 10/03/2020 R.G.N. 325/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto le domande dei lavoratori in epigrafe, quali ‘comandanti smontanti turno su nave armata’, riconoscendo loro il diritto ‘ad un compenso ragguagliato all’indennità di reperibilità secondo l’importo fissato dall’art. 74 del CCNL Attività Ferroviarie’, liquidando gli importi nei limiti della prescrizione quinquennale;
la Corte territoriale, in sintesi, ha condiviso l’assunto del primo giudice secondo cui il personale smontante a fine turno doveva considerarsi ‘in disponibilità’ in quanto ‘restava pur sempre responsabile della nave armata fino al subentro del nuovo equi paggio’;
in particolare ha disatteso il gravame della società circa l’interpretazione della prova testimoniale espletata in prime cure; secondo la Corte, ‘appare evidente dal tenore di essa che ferma la responsabilità dei comandanti smontanti nei confronti della Capitaneria di Porto, essi vengono comunque considerati
reperibili nell’ipotesi in cui sia necessario un intervento sulle navi armate durante la notte’, tanto che ‘la chiamata di altri comandanti era eseguita solo nel caso in cui quello smontante non venisse rintracciato’;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente società con un RAGIONE_SOCIALE motivo, cui hanno resistito gli intimati con controricorso, ad eccezione di COGNOME NOME he non ha svolto attività difensiva;
parte ricorrente ha comunicato memoria;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
col motivo di ricorso si denuncia: ‘violazione e falsa applicazione dell’art. 74 del CCNL di settore del 2002; art. 43 del CCNL di settore del 1990’; si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere che nella specie vi fosse un obbligo di rep eribilità ‘sul presupposto che in caso di necessità il comandante smontante fosse il primo del quale si tentasse il contatto’; si eccepisce che ‘gli odierni intimati venivano sì contattati per primi ma in caso di omessa reperibilità venivano chiamati altri comandanti’;
2. la doglianza è inammissibile;
la censura solo formalmente denuncia una violazione o falsa applicazione di norma della contrattazione collettiva nazionale perché, nella sostanza, contesta la ricostruzione del fatto, atteso che accertare se i comandanti avessero o meno, nella fattispecie concreta, un obbligo di risultare reperibili per fare fronte alle emergenze notturne della nave armata fino al subentro del nuovo equipaggio è questione demandata al
giudice del merito, e non involge errores in iudicando che presuppongono una ricostruzione della vicenda storica incontestata;
mentre è proprio la valutazione delle testimonianze ad opera dei giudici del merito che la società ricorrente contrasta, prima con l’appello e, poi, anche con il ricorso per cassazione, nonostante l’evocazione del vizio riconducibile al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.;
tuttavia, è noto che l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma – quindi al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. (anche sub specie di violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro) – e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 35922 del 2023; Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 640 del 2019; Cass. n. 10320 del 2018; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016);
conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’AVV_NOTAIO che si è dichiarato antistatario;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’u lteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 8.000,00, oltre esborsi pari ad euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4 giugno 2024