Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30524 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30524 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
Oggetto: Impiego pubblico -inclusione del riposo compensativo tra le voci che permettono di mantenere l’indennità di produttività
Dott.
NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME NOME COGNOME – Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6266/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 870/2018 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 143/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2024
dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, agente del corpo di polizia municipale del Comune di Messina, esponendo di aver ricoperto dal 1° ottobre 2012 la carica di responsabile della Sezione Tutela territorio fino al disposto trasferimento (oggetto di separato giudizio) e, infine, collocato in quiescenza dal 1° luglio 2014, aveva agito dinanzi al Tribunale di Messina lamentando di essere stato destinatario, nell’ultimo periodo di lavoro, di provvedimenti illegittimi che avevano inciso sull’aspetto retributivo ed in particolare dedotto l’illegittimità della valutazione negativa semestrale relativa agli anni 2013 e 2014 e rivendicato, in relazione a detti anni, l’indennità di produttività e l’indennità di responsabilità nonché il pagamento di un indennizzo per le 50 ore di riposi compensativi non goduti e per non avere l’Amministrazione sospeso riposi compensativi per 60 ore in corrispondenza di giorni di assenza per malattia e per accertamenti sanitari.
Il Tribunale respingeva tutte le domande.
La Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento dell’impugnazione del dipendente, condannava il Comune al pagamento in favore del COGNOME della somma di euro 4.500,00 a titolo di indennità di produttività per l’anno 2013 e per il primo trimestre 2014 e quella di euro 1.980,00 a titolo di indennità per mancata fruizione di riposi compensativi.
Rilevava la Corte territoriale che il COGNOME, in conseguenza dell’effettuazione di straordinari autorizzati, aveva cumulato numerose ore di riposo compensativo non fruite a causa del forzato collocamento a riposo.
Riteneva che l’art. 23 del c.c.n.l. di comparto dovesse essere interpretato nel senso che tra gli eventi non preclusivi della corresponsione dell’indennità di produttività (ferie, infortuni sul lavoro, malattia scaturente da causa di servizio) non potevano non essere ricompresi i riposi compensativi non goduti e maturati per aver fronteggiato ad esigenze di servizio. Tali riposi, infatti, partecipavano della stessa natura delle ferie di consentire il recupero delle energie psico -fisiche.
Rilevava, quanto all’indennità di responsabilità per l’anno 2013 e per il primo quadrimestre 2014, che il COGNOME non aveva censurato in appello quanto statuito sul punto dal giudice di prime.
Infine, per la stessa natura dei riposi compensativi, riteneva che sugli stessi la malattia avesse efficacia sospensiva. Diversamente le assenze per accertamenti medici erano compatibili con l’assolvimento delle funzioni proprie dei riposi compensativi.
Avverso tale sentenza il Comune di Messina ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il Comune di Messina ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione delle seguenti norme di diritto ex art. 660, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.: art. 23 del contratto integrativo decentrato per il personale del Comune di Messina.
Sostiene che la disposizione non è suscettibile di interpretazione estensiva. Sostiene che i riposi compensativi non possono essere assimilati alle ferie.
Il motivo è inammissibile.
Da tempo questa Corte ha affermato che i contratti integrativi attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, ottavo comma, del
d.lgs. n. 165 del 2001; in relazione a detti contratti, pertanto, valgono gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. ed in ogni caso vanno indicati i criteri di ermeneutica contrattuale che la Corte territoriale avrebbe violato (v. fra le tante, a Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 20872, 2709, 95 del 2018).
Nello specifico tutte le doglianze ruotano intorno alla interpretazione dell’art. 23 del c.c.n.i. del Comune di Messina disposizione della quale non è consentita la diretta denuncia di violazione di legge.
Inoltre, non sono indicate le norme interpretative eventualmente violate dalla Corte di merito e si contrappone alla valutazione di quest’ultima una propria diversa lettura della suddetta disposizione, affermandosi in modo apodittico che i riposi compensativi non sono assimilabili alle ferie (e poi dilungandosi sui compensi incentivanti che non rilevano nella vicenda de qua ).
Né miglior sorte ha la deduzione secondo la quale il c.c.n.l. Enti Locali (art. 52, comma 5) prevede in via e sclusiva la sospensione delle ferie in caso di sopravvenuta malattia mentre n essuna ulteriore ipotesi di sospensione è prevista in caso di malattia durante il godimento del periodo di riposo atteso che la Corte territoriale ha applicato, interpretandola estensivamente la diposizione della contrattazione integrativa e non vi è alcuna denuncia di nullità di tale interpretazione così come interpretata.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della