Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22409 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 22409 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2595-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 5742/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/11/2019 R.G.N. 1570/2016;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa :
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N.2595/2020
Ud 02/07/2025 CC
Con ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, sezione RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, dirigente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con incarico conferito presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio l’Istituto per sentire accertare il proprio diritto alla percezione RAGIONE_SOCIALEa indennità di prima sistemazione, indennità erogata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a seguito del conferimento del nuovo incarico dirigenziale e poi revocata con trattenimento RAGIONE_SOCIALEe somme già corrisposte, nonché per sentire condannare l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli importi corri spondenti. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale di Napoli, sezione RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza n. 3469/2016 accoglieva il ricorso.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE proponeva appello. NOME COGNOME si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. Con la sentenza n. 5742/2019 depositata il 05/11/2019 la Corte di Appello di Napoli, sezione RAGIONE_SOCIALE, rigettava l’impugnazione.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolando tre motivi. NOME COGNOME si è costituto con controricorso chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
La parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis . 1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 2 luglio 2025.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione:
Con il primo motivo di ricorso si deduce «in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE ovvero in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 66 CCNL EPNE Area VI 1/8/2006 nonché RAGIONE_SOCIALEa determinazione n. 611/2010 del contratto individuale 06/10/2010 con riferimento agli artt. 1362 c.c. e ss. in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.
111 cost., e in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU». Si critica, in particolare, la sentenza impugnata perché, violando le norme invocate, non avrebbe ritenuto dirimente la circostanza che il contratto individuale di RAGIONE_SOCIALE del dirigente non facesse riferimento e non prevedesse come dovuta l’indennità di prima sistemazione mentre prevedeva l’incentivo alla mobilità territoriale da ritenersi incompatibile con l’indennità richiesta.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce «ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE ovvero, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 d.lgs. 165/200 1 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 CCNL EPNE Area VI 1/8/2006 con riferimento agli artt. 1362 e ss c.c. in relazione ai principi di cui all’art. 111 cost, e in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU». La sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere che il conferimento di un incarico dirigenziale, come quello all’origine RAGIONE_SOCIALEa vicenda, potesse essere assimilato a un trasferimento di ufficio trattandosi piuttosto di una vicenda negoziale fondata su istanza e consenso del dirigente interessato.
I suddetti due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché entrambi riguardano i passaggi argomentativi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che valutano l’applicabilità alla fattispecie RAGIONE_SOCIALEa indennità di prima sistemazione, la criticano sulla base di norme in larga parte sovrapponibili e sono infondati.
3.1. La sentenza impugnata ha fatto applicazione RAGIONE_SOCIALE‘orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte (si veda, innanzi tutto, Cass. 17/07/2023, n. 20664) che in relazione a controversie del tutto analoghe ha affermato:
«l’indennità di prima sistemazione è prevista dall’art. 66 del CCNL di comparto e che il contratto individuale deve intendersi integrato dal contenuto del contratto collettivo. Infatti, la pubblica amministrazione ha l’obbligo di applicare il CCNL a tutti i propri dipendenti, senza discriminazioni (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001). Non ha pertanto alcuna rilevanza la mancata menzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di prima sistemazione nel contratto individuale, il quale non avrebbe comunque potuto validamente disporre un trattamento economico diverso (e deteriore) rispetto a quello previsto dal contratto collettivo (art. 2, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001). 2.1.1. Nel ricorso, il rilievo RAGIONE_SOCIALEa mancata menzione RAGIONE_SOCIALE‘indennità nei contratti individuali viene valorizzato anche quale indice RAGIONE_SOCIALEa comune valutazione RAGIONE_SOCIALEe parti che «il conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale ha natura contrattuale e di certo non può essere qualificato come trasferimento d’ufficio in senso stretto». L’argomento è privo di pregio. Da un l ato, il fatto stesso che l’indennità di prima sistemazione venne dapprima erogata, salvo essere poi sospesa sul presupposto che fosse in contrasto con l’art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011, dimostra, invece, che le parti erano pienamente consapev oli che si trattava di trasferimenti d’ufficio, soggetti alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 66 del CCNL 1°.8.2006. Dall’altro lato, la natura del trasferimento non è materia di accordo tra le parti, ma dipende semplicemente dalla circostanza che si tratti di trasferimento su domanda del lavoratore oppure disposto dall’ente «per motivi organizzativi o di servizio». Il ricorrente non allega che si trattasse di trasferimento a domanda e non censura la chiara affermazione RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale che, nel caso di specie, «non vi è alcuna domanda di trasferimento ma unicamente una manifestazione di disponibilità [al trasferimento] che è cosa ben diversa». 2.2. Non sussiste la
pretesa impossibilità di cumulare l’indennità di prima sistemazione con l’incentivo alla mobilità, perché si tratta di due voci distinte, previste da due separate disposizioni del CCNL (art. 66 e art. 74), volte a remunerare due diversi disagi: l’una, la m obilità territoriale con cambio di residenza; l’altra, il mutamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale. Del resto, l’art. 74 del CCNL demanda alla contrattazione integrativa la previsione di speciali incentivi alla mobilità territoriale, ma «fermi restando i trattamenti di trasferimento previsti dal presente CCNL». Pertanto, è da escludere che gli incentivi alla mobilità possano sostituire l’indennità di prima sistemazione di cui all’art. 66. 2.3. Infine, corretta è stata la decisione RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello anche la ddove ha statuito che l’art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011 detta una normativa riferita soltanto ai dipendenti statali e non anche agli enti diversi dallo Stato, qual è l’RAGIONE_SOCIALE. 2.3.1. Per giungere a tale conclusione non è certo decisiva la circo stanza che l’art. 4 sia rubricato «Riduzioni RAGIONE_SOCIALEe spese non rimodulabili dei Ministeri». Pur non volendosi negare in assoluto il valore RAGIONE_SOCIALEa rubrica nell’interpretazione dei testi di legge poco chiari (v. Cass. n. 2989/2022), in questo caso è certamente da escludere che il riferimento letterale ai soli «Ministeri» nella rubrica ponga un limite nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘intero art. 4. Infatti, tale articolo di legge, composto originariamente di più di cento commi, contiene disposizioni che espressamente si riferiscono ad enti diversi dallo stato, come il comma 66, che impone obiettivi di risparmio di spesa proprio agli enti previdenziali, tra i quali l’RAGIONE_SOCIALE. 2.3.2. Rileva, piuttosto, la ben diversa collocazione, nella topografia del vasto art. 4, RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui il ricorrente ipotizza la violazione da parte RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello (comma 44) rispetto alla disposizione che pone una disciplina relativa alle spese degli enti previdenziali
(comma 66). Il comma 44 rientra nel gruppo RAGIONE_SOCIALEe disposizioni («commi da 28 a 51») che, ai sensi del precedente comma 27, «Concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione RAGIONE_SOCIALEa spesa del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE». Viceversa, il comma 66 contiene una disposizione che «Concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione RAGIONE_SOCIALEa spesa del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE», come recita il precedente comma 65. Ebbene, il comma 66 non detta agli enti previdenziali specifici obblighi di riduzione RAGIONE_SOCIALEe spese di funzionamento, ma indica un obiettivo complessivo di risparmio («misura non inferiore all’importo complessivo, in termini di saldo netto, di 60 milioni di euro per l’anno 2012, 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 16, 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2014»), che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dovevano raggiungere, «nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria autonomia», adottando «misure di razionalizzazione organizzativa». 2.3.3. Dunque, il microsistema RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011 depone nel senso di una disciplina differenziata RAGIONE_SOCIALEe misure di riduzione di spesa per ciascun RAGIONE_SOCIALE e, per quanto riguarda il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, viene fissato un obiettivo di risparmio economico di carattere generale, facendo salva l’autonomia organizzativa degli enti previdenziali per la scelta degli strumenti con cui raggiungere quell’obiettivo. Il che porta ad escludere che valgano, per questi enti, le puntuali prescrizioni dettate nel comma 44 con riferimento alla legge n. 836 del 1973 e alla relativa disciplina del «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali». 2.3.4. Alle considerazioni che precedono occorre aggiungere che l’art. 21 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 836 del 1973 e le altre disposizioni RAGIONE_SOCIALEa stessa legge RAGIONE_SOCIALEe quali il legislatore ha disposto l’abrogazione non sono mai stati direttamente applicabili al personale RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni
pubbliche diverse da quella statale e detta inapplicabilità non è smentita, ma anzi trova conferma nell’art. 26 RAGIONE_SOCIALEa stessa legge, con il quale il legislatore RAGIONE_SOCIALE‘epoca aveva stabilito che il trattamento riservato ai dipendenti statali dovesse essere apprezzato, quanto agli altri enti, solo come parametro esterno di commisurazione RAGIONE_SOCIALEe somme riconosciute ai dipendenti di altri enti per istituti analoghi. 2.3.5. È altresì opportuno evidenziare che con la contrattualizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impiego pubblico, ai sens i RAGIONE_SOCIALE‘art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 hanno cessato di produrre effetti le disposizioni speciali dettate per i dipendenti pubblici dalle norme previgenti, ove non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva, che, quanto alle indennità che vengono in rilievo in questa sede, solo per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, dei comparti Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espressamente richiamato la disciplina dettata dalla legge n. 836 del 1973, la quale, quindi, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011 continuava a produrre effetti per il solo personale RAGIONE_SOCIALEo Stato, nei suoi diversi comparti. Plurime ragioni inducono, pertanto, a ritenere inapplicabile ai dipendenti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE la prima parte del comma 44. 2.3.6. Né può essere attribuito valore interpretativo in senso contrario alla seconda parte del comma 44, ove si legge: «Sono, inoltre, soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE. La disposizione di cui al presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico». Infatti, se si afferma che la prima parte RAGIONE_SOCIALEa disposizione riguarda solo i dipendenti RAGIONE_SOCIALEo Stato, se ne può dedurre, senza alcun rischio di incoerenza normativa, che anche il successivo richiamo alle «analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE»
va riferito ai contratti collettivi di quello che era, all’epoca, il comparto Ministeri. Del pari, con l’esclusione del «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico» si individua un gruppo più ristretto di persone all’interno d ella categoria dei dipendenti statali, il che è del tutto irrilevante al fine di concludere che siano invece inclusi lavoratori che sono estranei a quella categoria».
3.2. Tali principi hanno trovato successiva conferma in analoghe decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte secondo un orientamento al quale il Collegio intende dare continuità (Cass. 23079/2023; Cass. 23091/2023; Cass. 23094/2023; Cass. 23096/2023; Cass. 20311/2023; Cass. 23339/2023; Cass. 20344/2023; Cass. 33947/2023; Cass. 34006/2023; Cass. 34093/2023; Cass. 34094/2023; Cass. 34123/2023; Cass. 14469/2024).
3.3. Quanto alla natura RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale, che secondo la parte ricorrente avrebbe carattere negoziale e non potrebbe essere assimilato al trasferimento di ufficio, va osservato, sempre sulla scorta di conformi pronunce di questa Corte (si veda, in particolare, Cass. 17/07/2023, n. 20668) che il fatto stesso che l’indennità di prima sistemazione venne dapprima erogata, salvo essere poi sospesa sul presupposto che fosse in contrasto con l’art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2011, dimostra, invece, che le parti erano pienamente consapevoli che si trattava di trasferimenti d’ufficio, soggetti alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 66 del CCNL 1°.8.2006. Dall’altro lato, la natura del trasferimento non è materia di accordo tra le parti, ma dipende semplicemente dalla circostanza che si tratti di trasferimento su domanda del lavoratore oppure disposto dall’ente «per motivi organizzativi o di servizio». Nel caso di specie è fuori discussione che non si trattava di trasferimenti a domanda del dirigente.
Con il terzo motivo di ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. si deduce «violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE ovvero, in particolare, RAGIONE_SOCIALE‘art. 66 CCNL EPNE Area VI 1/8/2006 con riferimento agli artt. 1362 e ss c.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 c.c. in relazione ai principi di cui all’art. 111 cost, e in particolare del comma sette, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU». Si critica, in particolare, la sentenza nell a parte in cui afferma la compatibilità RAGIONE_SOCIALEa indennità di prima sistemazione e RAGIONE_SOCIALE‘incentivo alla mobilità territoriale, trattandosi di istituti sovrapponibili e tali da recare una inammissibile duplicazione di emolumenti aventi la medesima finalità; in proposito si afferma che l’Istituto ha provveduto a riordinare la materia su sollecitazione RAGIONE_SOCIALEa Ragioneria generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e a seguito RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, comma 44, RAGIONE_SOCIALEa l. 183/2011.
4.1. Il motivo è infondato. Anche sul punto la sentenza impugnata si è adeguata al costante orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: non sussiste la pretesa impossibilità di cumulare l’indennità di prima sistemazione con l’incent ivo alla mobilità, perché si tratta di due voci distinte, previste da due separate disposizioni del CCNL (art. 66 e art. 74) e volte a remunerare due diversi disagi: l’una, la mobilità territoriale con cambio di residenza; l’altra, il mutamento RAGIONE_SOCIALE‘incarico dirigenziale. Del resto, l’art. 74 del CCNL demanda alla contrattazione integrativa la previsione di speciali incentivi alla mobilità territoriale, «fermi restando i trattamenti di trasferimento previsti dal presente CCNL». Pertanto, è da escludere che gli incentivi alla mobilità possano sostituire l’indennità di prima sistemazione di cui all’art. 66 (Cass. 17/07/2023, n. 20668).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato e non per gli enti pubblici autonomi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese che liquida in complessivi euro 4.000,00 (quattromila), oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione