Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3860 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3860 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 13435-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 682/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2021 R.G.N. 3789/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2025 dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
Dirigente -Rapporto pirvato
R.G.N.13435/2021
Cron. Rep. Ud 17/12/2025 CC
La Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa sede di parziale accoglimento delle domande proposte da NOME COGNOME, che aveva lavorato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE con diversi contratti a tempo determinato (dal 7.11.2003 al 30.6.2016), in qualità di direttore unico, ha rigettato tutte le originarie richieste aventi ad oggetto il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso, delle ferie non godute e il rimborso delle spese sostenute.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La Consigliera delegata ha, con atto del 23 luglio 2025, formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
Il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
I motivi possono essere così sintetizzati.
Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, si denuncia la violazione degli artt. 101 e 112 cpc e, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. con conseguente nullità della sentenza per non avere sottoposto al contraddittorio la questione della nullità della clausola contrattuale riguardante il riconoscimento della indennità di preavviso.
Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 1418, 1419, 1322, 1325 cod. civ. e 115 cpc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere ritenuto la Corte distrettuale
nulla la clausola negoziale con la quale era stata prevista l’indennità sostitutiva del preavviso.
Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello, in relazione alla declaratoria di nullità della clausola di cui sopra, violato i canoni di interpretazione del contratto.
Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 115, 116 cpc e 2697 cod. civ. per avere la Corte territoriale erroneamente negato ad esso ricorrente il diritto a vedersi liquidata l’indennità sostitutiva per ferie non godute.
Ciò premesso, va rilevato che la Consigliera delegata, con il provvedimento del 23 luglio 2025, ha ravvisato una causa di improcedibilità del ricorso per non essere stata depositata la relata di notifica della sentenza impugnata avvenuta, sulla base di quanto allegato nel ricorso stesso, in data 17.3.2021 e tale mancato deposito costituiva appunto motivo di improcedibilità ex art. 369 co. 2 n. 2 cpc.
7.
La proposta di definizione accelerata non è condivisibile. Sotto il profilo giuridico è corretto quanto affermato nella suindicata proposta circa la sanzione della improcedibilità del ricorso, ex art. 369 co. 2 n. 2 cpc, in ordine al mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata in sede di legittimità (Cass. n. 14360/2021; Cass. n. 21386/2017; Cass. n., 13751/2018).
Tuttavia, nel caso in esame, vanno evidenziate alcune circostanze che inducono a ritenere che il mancato deposito della relata di notifica, da parte del ricorrente, sia una mera irregolarità non decisiva ai fini della legittimità della sanzione di improcedibilità del ricorso.
In primo luogo, infatti, va sottolineato che il ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha precisato che la sentenza impugnata era stata notificata il 17.3.2021 a mezzo pec .
Il controricorrente ha confermato nel proprio atto tale circostanza e ha provveduto al deposito della ‘notificazione della sentenza n. 682/2021 della Corte di appello di Roma’. Per un mero errore materiale, però, il controricorrente non ha depositato tale atto, indicato nell’indice, bensì la ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della notifica del ricorso in appello.
La circostanza che la notifica della gravata sentenza fosse avvenuta in quella data e che il relativo atto fosse stato depositato e fosse presente negli atti processuali rappresentava un fatto pacifico tra le parti: la sua inesistenza è emersa solo con l’e same effettuato in sede di proposta di definizione accelerata e immediatamente la discrasia è stata sanata nel primo momento utile per provvedervi.
In altri termini, nella fattispecie in esame, non si verte in una ipotesi di silenzio della controparte sulla questione della prova della notifica della sentenza, che avrebbe potuto legittimare una non contestazione irrilevante (come affermato in sede di legittimità Cass. Cass. n. 17014/2024) ai fini della sanzione della improcedibilità, ma di una espressa conferma di un fatto processuale, corredata dal deposito del relativo documento che, però, per un mero disguido, era stato scambiato con un altro, inducendo involontariamente la parte onerata sulla esistenza di una situazione di regolarità.
Una interpretazione formale della disposizione processuale in termini di improcedibilità del ricorso, in un caso caratterizzato dalle sopra indicate peculiarità, sarebbe, a
8.
parere di questo Collegio, eccessivamente formalistica così da incidere effettivamente nella sostanza del diritto in contesa e si porrebbe in contrasto con i principi della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di corretta amministrazione della giustizia (Cass. n. 17676/2025).
Al riguardo vanno anche ricordati, a conforto di quanto sopra detto, i principi che questa Corte ha affermato lì dove ha precisato che ‘La dichiarazione del difensore, contenuta nell’atto di appello, circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata – per il principio di responsabilità che deve accompagnare l’esercizio del diritto di difesa – va assunta come veritiera dovendo, di conseguenza, il giudice parametrare la tempestività dell’impugnazione a quanto indicato, sebbene erroneamente, dalla parte e restando affidato al difensore l’onere di rimediare all’erronea indicazione mediante precisazione anteriore alla decisione, a meno che non emerga dagli atti processuali o da dichiarazione della parte appellata che la notificazione non vi sia stata o non sia stata valida (Cass. n. 34243/2023) e che ‘nell’ipotesi di ricorso per cassazione tempestivamente notificato con allegazione della sentenza non corretta, la produzione da parte dell’intimato della sentenza corretta non rende improcedibile il ricorso (Cass. n. 9894/2005).
Venendo, conseguentemente, allo scrutinio dei motivi di impugnazione, va rilevato che il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha ritenuto che la clausola n. 8, in tema di cessazione del rapporto, apposta all’ultimo contratto a termine stipulato il 15.11.2012, impropriamente definito ‘proroga’, ma che si inseriva in una fattispecie progressiva
di contratti a termine intercorsi ininterrottamente dal 7
novembre 2003 al 30.6.2016 (del seguente tenore (‘Salvo proroga disposta ai sensi dell’articolo 4 dell’accordo collettivo nazionale di lavoro del 25 luglio 1985 per i dirigenti consorziali e fatta salva la possibilità dell’articolo 26 lettera F) del predetto accordo, il rapporto di lavoro si intende concluso alla data del 30 giugno 2016 previa avviso scritto da recapitarsi sei mesi prima della scadenza contrattuale ex articolo 41 CCNL per i dirigenti consorziali’ ) fosse nulla sia perché la contrattazione collettiva nazionale di settore, agli artt. 61 e 62, prevedeva l’obbligo del preavviso solo nelle ipotesi di contratto a tempo indeterminato, sia perché era una clausola non essenziale in quanto non c’era nessuna necessità di consentire al lavoratore il tempo utile per ricercare un diverso rapporto di lavoro (ratio del preavviso) perché egli già sapeva che ad una certa data il rapporto sarebbe cessato ad una data prestabilita.
Osserva questa Corte che, a differenza di quanto ritenuto da parte ricorrente, la questione della nullità della clausola era stata prospettata ai giudici del merito, con espresso richiamo alla clausola n. 8 e quindi faceva parte ab initio del thema decidendum .
È opportuno ribadire che ‘Il giudice d’appello ha il potere -dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un’espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo’ (Cass. n. 34590/2023): ciò è avvenuto nel caso in esame.
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono invece fondati.
La Corte territoriale ha ritenuto la nullità della clausola contrattuale, come detto, perché essa era in contrasto sia con le disposizioni della contrattazione collettiva, che prevedeva il preavviso solo per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, sia per il difetto genetico della causa perché non era compatibile con la ratio dell’istituto del preavviso con riguardo ai contratti a tempo determinato.
Orbene, va osservato che effettivamente questa Corte (Cass. n. 24335/2013) ha previsto che nei contratti di lavoro dirigenziale a tempo determinato non è dovuta alcuna indennità sostitutiva, essendo questa prevista solo per il rapporto di lavoro a tempo determinato.
Tale principio va, senza dubbio confermato anche se lo stesso, però, deve essere sempre adeguato alle peculiarità specifiche del caso concreto.
L’accertamento di una nullità di una clausola contrattuale, ai fini della indagine sua meritevolezza e liceità nell’ambito degli assetti degli interessi voluti dalle parti, non può essere avulsa dal contesto di tutta la dinamica del rapporto di lavoro intercorso tra le stesse.
La Corte territoriale si è fermata, invece, ad una valutazione atomistica della clausola, senza però considerare che le parti, ben consapevoli del significato di essa, l’avevano apposta solo all’ultimo dei contratti a termine, intercorsi in un rapporto lavorativo dirigenziale durato dal 7.11.2003 al 30.6.2016 (per più di dodici anni, sempre con contratti prorogati o rinnovati senza una rilevante soluzione di continuità): ultimo contratto della durata consistente di quattro anni circa.
Pertanto, nella valutazione dei principi di meritevolezza e di liceità della pattuizione, avrebbe dovuto tenersi conto anche
delle vicende del rapporto, così come via via articolatosi, nonché dell’affidamento che il lavoratore avrebbe potuto riporre nella prosecuzione dell’attività lavorativa e nella gestione dei rischi di un mancato rinnovo, anche in considerazione della sua età e della possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro; in una ottica, quindi, di tutela in ipotesi di mancato rinnovo e di riconoscimento di una indennità in caso di mancata prosecuzione del rapporto senza un congruo preavviso.
Si imponeva, pertanto, una interpretazione della clausola anche considerando il comportamento delle parti ed era necessario ponderare la sua meritevolezza e liceità, sebbene in contrasto con la ratio dell’istituto e con le disposizioni della contrattazione collettiva, anche sotto i profili sopra evidenziati.
10. Il quarto motivo è parimenti fondato.
In relazione alla problematica ad esso sottesa, va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto corretta la decisione di primo grado che aveva respinto le istanze istruttorie articolate dall’originario ricorrente, dirette a dimostrare che il mancato godimento delle ferie fosse imputabile a inadempimento del datore di lavoro, perché generiche o valutative ovvero non decisive.
Orbene, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il giudizio sulla superfluità o sulla genericità di una prova per testimoni è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto, che, tuttavia, può essere censurata se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di carattere logico (Cass., sez. 1, 10/08/1962, n. 2555; Cass., sez. 3, 06/09/1963, n. 2450; Cass., sez. 3, 16/11/1971, n. 3284; Cass., sez. 3, 24/02/1987, n. 1938; Cass., sez. 2,
10/09/2004, n. 18222; Cass., sez. L, 21/11/2022, n. 34189).
Tanto si è verificato nel caso di specie in cui la Corte territoriale, non ammettendo le chieste prove testimoniali articolate dagli originari, non ha adeguatamente valutato che, a ben vedere, alcuni dei capitoli -che il ricorrente ha ritrascritto in omaggio al principio di autosufficienza -non erano carenti degli elementi di specificità richiesti dall’art. 244 cod. proc. civ., proprio perché volti a dimostrare che la mancata fruizione delle ferie era dipesa dalle enormi e non delegabili responsabilità connesse alla carico di Direttore del RAGIONE_SOCIALE: capitoli che erano corredati da una produzione documentale costituita da missive redatte dai Presidenti del RAGIONE_SOCIALE, che si erano succeduti dal 2003 al 2016, dalle quali emergeva pacificamente l’obiettiva su ssistenza di ragioni di servizio che avevano determinato l’impossibilità, per il dirigente di fruire per intero delle ferie previste.
In particolare, alla stregua della loro formulazione, i capitoli articolati indicavano circostanze di fatto evidentemente decisive ai fini della dimostrazione della imputabilità del mancato godimento delle ferie alla parte datoriale, per cui il giudizio di genericità operato dai giudici di merito non risulta giustificato proprio perché la prova dedotta era esclusivamente finalizzata a dimostrare la suddetta circostanza: prova orale che era idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che avevano determinato il convincimento del giudice di merito, privando la ratio decidendi di fondamento (così, tra le altre, Cass., sez. 6 -1, 07/03/2017, n. 5654;
Cass., sez. 2, 29/10/2018, n. 27415; Cass., sez. 6 -1, 17/06/2019, n. 16214; Cass., sez. 6 -3, 2021, n. 16435).
È carente, quindi, di idonea giustificazione -e, solo in quanto tale, in questa sede censurabile -la conclusione della Corte territoriale che ha escluso che i capitoli di prova in esame, anche se non integralmente, non apparissero, almeno in parte, in condizione di poter dimostrare in modo pacifico la pretesa del ricorrente.
Alla stregua di quanto esposto, il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, mentre vanno accolti il secondo, il terzo ed il quarto.
La gravata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17.12.2025
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME