Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5745 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 04/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 3514/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso quest’ultima in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente – contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Palermo, n. 519/2017, RAGIONE_SOCIALEta il 13 luglio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha chiesto, nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il riconoscimento del suo diritto a percepire la retribuzione di posizione – parte fissa prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti regionali di terza fascia a far data dal 17 gennaio 2006, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE P.A. a corrispondere le differenze retributive dovute.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 874/2015, ha accolto il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello che la Corte d’appello di Palermo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 519/2017, ha rigettato.
La RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME si è difeso con controricorso e ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi in materia di giudicato esterno in quanto su un contenzioso analogo che aveva riguardato anche il controricorrente
si sarebbe già pronunciato il Tribunale di Palermo con sentenza n. 114/09, divenuta definitiva.
NOME COGNOME era, infatti, un ex dipendente RAGIONE_SOCIALE che aveva chiesto, assieme ad altri colleghi in consimile posizione, la declaratoria giudiziale del suo diritto alla corresponsione dell’indennità di posizione fissa spettante a tutti i dirigenti regionali.
La sua pretesa sarebbe stata respinta anche sul presupposto che l’art. 11, comma 6, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 20 del 2003 aveva stabilito che la distinzione in fasce non poteva incidere sul conferimento di un incarico, ferma restando, per tutti gli altri istituti, la differenziazione tra dirigenti. Inoltre, sarebbe stato rilevato che pure il CCRL sulla dirigenza attribuiva la retribuzione di posizione ai soli dirigenti ai quali fosse stato conferito un determinato incarico, a prescindere dal fatto che venisse in questione la componente fissa o quella variabile di detta indennità.
Con il secondo motivo parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2001 , dell’art. 76 legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 25 del 1993 e dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 perché la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare il controricorrente un dirigente.
NOME COGNOME avrebbe semplicemente sottoscritto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito delle finalità previste dalla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 25 del 1993, dei contratti a tempo determinato, più volte prorogati, inizialmente equiparati, a livello funzionale ed economico, a quelli dei dipendenti amministrativi VII livello.
In seguito, detto trattamento economico sarebbe stato correlato, ai sensi dell’art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2001, a quello tabellare RAGIONE_SOCIALE dirigenza RAGIONE_SOCIALE. Ciò, però, non avrebbe potuto comportare che l’indennità di posizione fissa fosse corrisposta in assenza dell’avvenuto conferimento di apposito incarico dirigenziale.
In particolare, avrebbe errato la Corte territoriale a considerare la nota prot. N. 21276 del 7 agosto 2002 un provvedimento di attribuzione RAGIONE_SOCIALE qualifica formale di dirigente di terza fascia, trattandosi, piuttosto, di una mera
equiparazione del RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE ai dipendenti regionali ex art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 38 del 1994.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite avrebbe affermato, con sentenza n. 9279 del 2016, che l’indennità perequativa dell’indennità di posizione non si sarebbe potuta corrispondere automaticamente, dovendo il dipendente provare di avere ricoperto un incarico dirigenziale.
Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2017, avrebbe ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 8 del 2016 nella parte in cui aveva previsto l’attribuzione di incarichi dirigenziali al RAGIONE_SOCIALE proveniente dalle società RAGIONE_SOCIALE poste in liquidazione, equiparandolo, di fatto, ai dirigenti di ruolo dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE.
Le doglianze, che possono essere trattate insieme, stante la stretta connessione, sono fondate.
Come risulta dal controricorso, NOME COGNOME è dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in virtù di contratti a tempo determinato di natura subordinata sottoscritti in forza di espresse previsioni legislative , in particolare l’art. 76 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 25 del 1993 e l’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998 («Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi»), conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 61 del 1998.
Il suo trattamento economico è stato disciplinato dall’art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2001, intitolato Trattamento economico dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in base al quale:
‹‹1. Al fine di rendere omogeneo con quello dei dipendenti regionali il trattamento economico dei dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, già ai medesimi equiparati a livello funzionale ai sensi dell’articolo 7 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 10 ottobre 1994, n. 38, l’ammini strazione RAGIONE_SOCIALE corrisponde a regime al RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dalla stipula degli attuali contratti in essere, un importo pari alla differenza tra il trattamento economico annuo previsto dal CCNL degli RAGIONE_SOCIALE applicato ai dipendenti di cui sopra ed il trattamento economico annuo previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in
vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio.
L’importo determinato con le modalità di equiparazione di cui al comma 1, da ripartire sulla retribuzione mensile, è aggiornato ogni qualvolta si perverrà al rinnovo e/o modifiche e variazioni del CCRL dei dipendenti regionali.
Il trattamento economico del RAGIONE_SOCIALE ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che mantiene l’anzianità di servizio attualmente posseduta maturata nelle società di provenienza e nell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE nei periodi di effettivo servizio, non può in ogni caso essere superiore a quello attribuito al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con pari qualifica ed anzianità di servizio. Sono fatti salvi i diritti acquisiti in ordine di trattamento economico già percepito.
Agli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del presente articolo, stimati in lire 2.200 milioni (capitolo 116004), si provvede mediante l’utilizzo dei fondi statali assegnati alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 7, comma 1 quinquies, RAGIONE_SOCIALE legge 11 dicembre 2000, n. 365››.
Oggetto del contendere è la spettanza o meno dell’indennità di posizione nella sua componente fissa a dipendente, proveniente da altro ente, che non sia stato nominato dirigente in base ad una procedura concorsuale, ma che, in forza di legge, abbia concluso dei contratti a tempo determinato che non attribuiscono la qualifica formale di dirigente, qualora una successiva legge RAGIONE_SOCIALE abbia stabilito in suo favore la corresponsione di un’indennità integrativa parametrata al trattamento economico annuo ‹‹ previsto dal CCRL dei dipendenti regionali attualmente in vigore, comprensivo delle retribuzioni accessorie, a parità di qualifica e di anzianità di servizio ›› .
Al riguardo, occorre tenere conto che principio generale in materia è che la retribuzione di posizione, che costituisce una componente accessoria del trattamento economico dei dirigenti, presuppone l ‘ effettivo esercizio delle funzioni loro attribuite in quanto collegata al livello di responsabilità previsto per la natura dell ‘ incarico, all ‘ impegno richiesto, al grado di rilevanza e alla collocazione istituzionale dell ‘ ufficio, sicché spetta al dirigente dal momento del conferimento del primo incarico attesa la correlazione all ‘ effettiva attribuzione
delle funzioni dirigenziali e all ‘ assunzione delle connesse responsabilità (Cass., Sez. L, n. 14142 dell’ 8 luglio 2015).
In pratica, la retribuzione di posizione dei dirigenti può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo.
Questa relazione fra concreto svolgimento dell’incarico, assunzione di responsabilità e pagamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione è stata ribadita, in tema di c.d. indennità COGNOME, da Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018 e Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016. Pur dovendosi considerare la differenza fra le due situazioni, è innegabile che, sia nell’ipotesi dei dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE sia in quella dell’indennità c.d. COGNOME , vi sia l’attribuzione di una somma a titolo integrativo per parificare la retribuzione di dipendenti appartenenti, almeno in principio, ad altri enti a quella dei RAGIONE_SOCIALE che già operano in una diversa P.A. all’interno dell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE quale i primi si trovino ad operare.
A conferma di ciò, si deve valutare che, ai sensi del menzionato art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2001, l’equiparazione del trattamento economico in esame tiene conto delle retribuzioni accessorie ‹‹ a parità di qualifica e di anzianità di servizio ›› . Da questo si evince che detta equiparazione non è ricollegata all’effettivo svolgimento dell’incarico dirigenziale e, quindi, all’assunzione delle relative responsabilità. Pertanto, non possono essere riconosciute al controricorrente delle componenti RAGIONE_SOCIALE retribuzione accessoria, come l’indennità di posizione, in qualunque forma, che a siffatto svolgimento e a tale responsabilità conseguano.
Una deroga al principio sopra espresso, ove ammissibile, sarebbe dovuta provenire da una specifica disposizione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE legislazione statale.
Queste non possono essere, quindi, l’art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2001 o la contrattazione collettiva RAGIONE_SOCIALE che, peraltro, nulla dice sul punto, essendosi limitata ad inserire la parte fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione nel trattamento economico fondamentale del dirigente (il che evidenza come sia infondata l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo sollevata dal
contro
ricorrente, atteso che la presente vicenda prescinde dall’interpretazione del menzionato CCRL).
D’altronde, la sentenza n. 113 del 2017 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale ha ricostruito in maniera molto precisa la vicenda dei dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE, chiarendo come essi non possano in alcun modo essere equiparati, se non in senso strettamente economico, ai dirigenti regionali.
Quest’ultima sentenza ha chiarito, infatti, che la vicenda de qua risale alla messa in liquidazione di due società per azioni a partecipazione RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, create negli anni ’80, operanti rispettivamente nel settore dei servizi di ingegneria e delle opere pubbliche.
A seguito RAGIONE_SOCIALE liquidazione delle stesse società, il RAGIONE_SOCIALE è stato destinatario di vari interventi del legislatore RAGIONE_SOCIALE e del legislatore statale.
Anzitutto, l’art. 76 (rubricato «Provvidenze per i dipendenti dell’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE») RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1° settembre 1993, n. 25 (Interventi straordinari per l’occupazione produttiva in RAGIONE_SOCIALE), ha autorizzato l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE a «avvalersi del RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE convenzione stipulata in data 1 ottobre 1985, nonché del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mediante contratti a termine, di durata non superiore ad un biennio per coadiuvare l’assolvimento dei compiti propri del RAGIONE_SOCIALE tecnico del ruolo provvisorio degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne di cui all’articolo 71 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 29 ottobre 1985, n. 41», in vista dell’obiettivo specifico di «portare a compimento le opere destinate a sopperire alle necessità di realizzazione di infrastrutture urbane e interurbane, sorte in seguito all’evento sismico verificatosi il 13 dicembre 1991 nella RAGIONE_SOCIALE orientale» (comma 1). Si stabiliva, inoltre, al comma 2, che al RAGIONE_SOCIALE in questione fosse attribuito il trattamento economico corrispondente a quello proprio del RAGIONE_SOCIALE.
Su tale previsione è intervenuto l’art. 7 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 38 del 1994 (Recepimento RAGIONE_SOCIALE normativa statale sul dissesto finanziario ed altri provvedimenti per gli enti locali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), che, da un lato, ha esteso la possibilità dell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE di avvalersi dell’ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in relazione al ben più generico scopo di «sopperire a specifiche
eventuali carenze di unità lavorative negli uffici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE». Dall’altro lato, esso ha precisato che il trattamento economico del medesimo RAGIONE_SOCIALE non avrebbe potuto «in ogni caso essere superiore a quello attribuito al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con pari qualifica e pari anzianità di servizio, individuato applicando la tabella di corrispondenza allegata alla presente legge».
Si sono poi succeduti altri interventi del legislatore RAGIONE_SOCIALE. In un caso, si è tentato di disporre direttamente la trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro costituiti in base all ‘ art. 76 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 25 del 1993, ma senza esito, a causa dell’omessa promulgazione delle disposizioni regionali recanti tale previsione a seguito dell’impugnativa promossa in via principale dal Commissario dello Stato per violazione, fra l’altro, dell’art. 97 Cost. (Corte cost., ordinanza n. 60 del 1997). Successivamente, si è provveduto a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, estendendo ulteriormente la possibilità di impiego del suddetto RAGIONE_SOCIALE anche per l’espletamento di attività permanenti, con disposizioni legislative regionali dichiarate costituzionalmente illegittime (Corte cost., sentenza n. 153 del 1997). Esse, infatti, irragionevolmente prevedevano assunzioni a tempo determinato in assenza di «riscontri obiettivi circa le dimensioni RAGIONE_SOCIALE perdurante esigenza di RAGIONE_SOCIALE» e «di valutazioni sull’idoneità del RAGIONE_SOCIALE beneficiario delle norme impugnate rispetto all ‘ insieme dei compiti cui esse lo assegnano», con un «rovesciamento di priorità tra interesse dell’istituzione alla RAGIONE_SOCIALE e interesse delle persone all’impiego che la Costituzione, all’ art. 97, ha inteso evitare».
La vicenda è venuta all’attenzione del legislatore statale che, con l’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), conv., con modif. , dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 61 del 1998, ha autorizzato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a stipulare contratti a tempo determinato con il RAGIONE_SOCIALE in questione, attingendo ai fondi stanziati con la legge n. 433 del 1991 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa) per lo svolgimento delle attività indicate dalla medesima legge n. 433 del 1991 e dall’art. 3, comma 3, del d.l. n. 393 del 1996 (Interventi urgenti di protezione
RAGIONE_SOCIALE), convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 496 del 1996, inerenti alla protezione RAGIONE_SOCIALE.
Il legislatore RAGIONE_SOCIALE ha equiparato, quindi, il trattamento economico dell’ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e SIPAR, assunto a tempo determinato, a quello dei dipendenti regionali, «a parità di qualifica e di anzianità di servizio» (art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2001 (Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’anno finanziario 2001), con decorrenza dalla stipulazione dei contratti in essere.
Il legislatore statale, viceversa, quasi contemporaneamente, ha stabilito, all’art. 20 (rubricato «Disposizioni particolari in materia di assunzioni di RAGIONE_SOCIALE nella regione RAGIONE_SOCIALE») RAGIONE_SOCIALE legge n. 448 del 2001 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2002) che «a regione RAGIONE_SOCIALE e gli enti locali RAGIONE_SOCIALE regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato» instaurati «dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE programmazione triennale del fabbisogno di RAGIONE_SOCIALE, nei limiti delle dotazioni organiche» (comma 1) e «a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni». In quell’occasione si è inoltre disposta la proroga dei contratti a tempo determinato «in attesa RAGIONE_SOCIALE definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002» (comma 2).
Poiché, nonostante quanto stabilito dall’art. 20 RAGIONE_SOCIALE legge n. 448 del 2001, la RAGIONE_SOCIALE non ha provveduto alla stabilizzazione nei termini e alle condizioni richiamate, ma è intervenuta a prorogare i contratti a tempo determinato in essere, «nelle more RAGIONE_SOCIALE definizione del processo di stabilizzazione del RAGIONE_SOCIALE assunto a tempo determinato dalla RAGIONE_SOCIALE» (art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 15 del 2007, recante «Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione RAGIONE_SOCIALE e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni ‘de minimis’. Abrogazione di norme»), il legislatore statale è tornato sul tema con l’art. 2, comma 553, RAGIONE_SOCIALE legge n. 244 del 2007
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2008) e ha autorizzato la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE «alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il RAGIONE_SOCIALE di protezione RAGIONE_SOCIALE proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall’articolo 76 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1º settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni », questa volta «in deroga ai limiti imposti dall’articolo 20, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio».
In questo quadro normativo si è inserito l’art. 31 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 8 del 2016, che ha modificato l’art. 49, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 9 del 2015, rubricato «Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento RAGIONE_SOCIALE Pubblica amministrazione», volto a determinare, in vista del fine RAGIONE_SOCIALE «razionalizzazione e riduzione RAGIONE_SOCIALE spesa RAGIONE_SOCIALE», una riorganizzazione dell’apparato ammin istrativo RAGIONE_SOCIALE, tesa a «conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base» (comma 1). In questa prospettiva il comma 17, nel testo originario, ha disposto che «l RAGIONE_SOCIALE aggiorna il ruolo unico RAGIONE_SOCIALE dirigenza con l’individuazione dei dirigenti privi di incarico» in un apposito elenco che i dirigenti generali utilizzano, in vista del conferimento diretto di incarichi, nelle ipotesi di mancata presentazione di istanze.
Con l’art. 31 citato RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 8 del 2016 si è specificato che, nel caso di mancata presentazione delle istanze, al fine di provvedere al conferimento diretto degli incarichi dirigenziali, i dirigenti generali utilizzano, in subordine rispetto all’elenco dei dirigenti regionali privi di incarico, «i dirigenti equiparati ai sensi dell’articolo 7 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 10 ottobre 1994, n. 38 e dell’articolo 48 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 10 dicembre 2001, n. 21, richiamate al comma 553 dell’arti colo 2 RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2007, n. 244, tenendo conto del curriculum vitae, delle esperienze maturate e degli incarichi ricoperti».
Dal resoconto dei lavori dell’assemblea RAGIONE_SOCIALE emerge chiaramente che si tratta di una previsione volta a far sì che il RAGIONE_SOCIALE costituito dagli ex dirigenti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, assunti con contratti a tempo determinato ripetutamente prorogati dalla RAGIONE_SOCIALE, ma che ancora non hanno ottenuto il riconoscimento di
«mansione e qualifica del dipendente RAGIONE_SOCIALE», vengano equiparati al RAGIONE_SOCIALE di ruolo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (così nell’o.d.g. n. 594 intitolato «Iniziative a tutela del RAGIONE_SOCIALE in servizio presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Palermo che impegnava il Governo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad evitare disparità di trattamento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2, c. 533, RAGIONE_SOCIALE Legge 244/2007»); più precisamente di una previsione finalizzata all’inserimento del RAGIONE_SOCIALE nel ruolo dei dirigenti regionali (discussion e sull’emendamento NUMERO_DOCUMENTO – poi tradottosi nella disposizione in esame del ddl n. 1133 I intitolato «Disposizioni per l’economia. Norme in materia di RAGIONE_SOCIALE. Disposizioni varie», seduta n. 334 del 10 maggio 2016, Assemblea RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
La Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del menzionato art. 31, ha chiaramente affermato che «la regola costituzionale RAGIONE_SOCIALE necessità del pubblico concorso per l’accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privati ad enti pubblici» e, con specifico riguardo alla possibilità di inquadramento nel ruolo dei dirigenti regionali con incarico a tempo indeterminato di RAGIONE_SOCIALE proveniente da una società a partecipazione RAGIONE_SOCIALE, che svolgeva incarichi dirigenziali a tempo determinato, ha precisato che «un interesse pubblico per la deroga al principio del pubblico concorso, al fine di valorizzare pregresse esperienze professionali dei RAGIONE_SOCIALE assunti, può ricorrere solo in determinate circostanze» (sentenza n. 167 del 2013), indicando, in particolare, che la legge «subordini la costituzione del rapporto a tempo indeterminato all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione e preveda procedure di verifica dell’attività svolta» (sentenza n. 167 del 2013 e, tra le tante, sentenza n. 189 del 2011 e n. 215 del 2009) e che la deroga sia «contenuta entro determinati limiti percentuali» (ancora sentenza n. 167 del 2013).
In altri termini, la Corte costituzionale ha ripetutamente osservato che, se «il principio dettato dall’art. 97 Cost. può consentire la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione» (sentenza n. 189 del 2011), occorre, tuttavia, che «l’area delle eccezioni alla regola del concorso» sia «rigorosamente delimitata»
e non si risolva «in una indiscriminata e non previamente verificata immissione in ruolo di RAGIONE_SOCIALE esterno attinto da bacini predeterminati» (sentenza n. 227 del 2013).
Da ciò si evince, quindi, la necessità che ogni equiparazione di RAGIONE_SOCIALE non assunto con concorso pubblico da una P.A. a quello che, nella stessa P.A., sia entrato in seguito al superamento di una selezione RAGIONE_SOCIALE avvenga con estrema attenzione ed evitando equiparazioni tout court che contrasterebbero con il dettato costituzionale.
Inoltre, emerge con chiarezza, dalla giurisprudenza e dalla normativa sopracitate, che i dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che non siano stati assunti in seguito a RAGIONE_SOCIALE selezione non sono equiparati a dirigenti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Questa ricostruzione trova conferma anche nella recente ordinanza di questa Corte di cassazione, Sez. L, n. 26394 del 7 settembre 2022.
Sulla base di quanto sopra, risultano fondati i motivi di impugnazione.
In ordine al primo, la Corte territoriale si è limitata ad affermare apoditticamente che l’accertamento oggetto del presente giudizio non era identico a quello definito dal Tribunale di Palermo con sentenza n. 114/09 perché veniva in rilievo un periodo temporale successivo e le rivendicazioni erano fondate sulla successiva contrattazione collettiva del 2007.
Peraltro, per la giurisprudenza di legittimità, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica RAGIONE_SOCIALE statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Cass., Sez. 3, n. 32370 del 21 novembre 2023).
La Corte d’appello di Palermo, quindi, avrebbe dovuto verificare e chiarire, per rigettare il motivo RAGIONE_SOCIALE P.A. sul punto, se, venendo in rilievo la questione RAGIONE_SOCIALE componente fissa RAGIONE_SOCIALE retribuzione di posizione, la tematica dell’attribuzione
dell’incarico dirigenziale e del suo effettivo svolgimento fosse stata considerata e in che termini dal Tribunale di Palermo con la sentenza n. 114/09 e se, dopo il relativo passaggio in giudicato, non fosse sopravvenuto qualche cambiamento inerente specificamente a siffatta attribuzione e a tale svolgimento in grado di condurre all’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domand a di NOME COGNOME.
Al riguardo, però, la sentenza impugnata nulla dice.
In ordine, poi, alla seconda censura, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il controricorrente aveva la qualifica formale di dirigente di terza fascia senza accertare, alla luce di quanto affermato nello stesso controricorso, se egli fosse stato nominato dirigente in seguito al superamento di un concorso pubblico o se, al contrario, si fosse trattato di un’equiparazione ai fini solo economici.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso.
2) Il ricorso è accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa ex art. 384, comma 2, c.p.c. nel merito, con il rigetto delle domande del controricorrente in applicazione del seguente principio di diritto:
‹‹ Il dipendente ex RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che abbia stipulato contratti a tempo determinato con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi del l’art. 76 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 25 del 1993 e dell’art. 23 quater del d.l. n. 6 del 1998, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 61 del 1998, non ha diritto a ricevere, con l’integrazione prevista dall’art. 48 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 21 del 2001, la parte fissa dell’indennità di posizione spettante ai dirigenti regionali, in assenza di un atto formale di nomina a dirigente al quale si accompagni l’effettivo svolgimento dei relativi compiti con assunzione delle correlate responsabilità ››.
Le spese di lite dei gradi di merito sono compensate, in ragione RAGIONE_SOCIALE complessità RAGIONE_SOCIALE ricostruzione normativa RAGIONE_SOCIALE vicenda.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta le domande proposte dal controricorrente;
compensa fra le parti le spese dei gradi di merito;
condanna il controricorrente a rifondere le spese di legittimità in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00, e a rimborsare le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 6