Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23396 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23396 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 23525 del ruolo generale dell’anno 2023 , proposto da
NOME (C.F. BDG SVR CODICE_FISCALE) nato in Alcamo il 5 luglio del 1954 ed ivi residente nella INDIRIZZO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale conferita all’avv. NOME COGNOME (C.F. MLZ CODICE_FISCALE), che dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni di cancelleria inerenti il presente procedimento al seguente indirizzo PEC: EMAIL o in alternativa in caso di non funzionamento al fax n. NUMERO_TELEFONO.
Ricorrente
contro
Comune di Alcamo , c.f. NUMERO_DOCUMENTO in persona del Sindaco protempore, Avv. NOME COGNOME con sede in Alcamo (TP) INDIRIZZO.to e difeso in forza di procura speciale rilasciata in file nativo digitale in data 2 gennaio 2024, e da intendersi congiunta al presente atto, giusta la disposizione dell’art. 83 comma 3 c.p.c., e trasmessa con strumenti telematici mediante inserimento nella medesima busta, ed in virtù della determina dirigenziale del responsabile del settore n° prot. 2051 del 28.12.2023 dal sottoscritto
procuratore, Avv. NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE il quale dichiara di volere ricevere le notificazioni e le comunicazioni inerenti al presente procedimento all’indirizzo p.e.c. EMAIL (fax NUMERO_TELEFONO.
Controricorrente
avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Palermo n° 3780 depositata il 30 ottobre 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- Il 22 dicembre 2012 il Comune di Alcamo notificava a NOME COGNOME Agiato un decreto di occupazione d’urgenza emesso ai sensi dell’art. 22bis del d.P.R. n° 327/2001, col quale veniva disposta l’occupazione di un terreno, sito in INDIRIZZO (del quale il COGNOME era proprietario per 14/36), per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale.
Il 28 gennaio 2013 quest’ultimo accettava l’indennità di esproprio provvisoriamente determinata e, quindi, riceveva la liquidazione dell’80% della sua quota.
Il 2 aprile 2014 veniva liquidata al Baiada la residua quota del 20% ed il 6 giugno 2015 gli veniva notificato il decreto definitivo di esproprio.
Il 13 agosto 2015 il Comune quantificava l’indennità per l’occupazione del fondo in euro 2.112,83 ed il 17 settembre 2015 la pagava all’ ex proprietario.
2 .- Dato che il COGNOME lamentava che tale ultima indennità gli fosse stata liquidata in base al solo residuo 20% dell’indennizzo fissato per l’ablazione del cespite, dopo una interlocuzione epistolare infruttuosa col Comune, con ricorso depositato il 20 dicembre 2019
adiva la Corte d’appello di Palermo, chiedendo la condanna dell’Ente territoriale a pagargli il giusto indennizzo.
3 .- Con l’ordinanza indicata in intestazione la Corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il ricorso del COGNOME, sul rilievo che, nel caso di specie, l’indennità non era stata determinata dalla Commissione provinciale prevista dall’art. 41 del d.P.R. n° 327/2001 (mai adita da alcuna delle parti) e che essa era stata, invece, liquidata dallo stesso Comune con nota prot. 17229 del 13 agosto 2015.
Il ricorso era stato, dunque, proposto ben oltre il termine perentorio di trenta giorni ‘ di cui all’art. 53 d.P.R. n. 327 ‘.
4 .- Propone ricorso per cassazione il NOME COGNOME affidando il gravame ad un solo motivo, variamente argomentato ed illustrato da memoria.
Resiste il Comune, che conclude per la reiezione dell’impugnazione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5 .- Col primo ed unico motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22bis , 50 e 41 del d.P.R. n° 327/2001, in relazione all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ.
6 .- Il motivo non coglie la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, ed è, pertanto, inammissibile e comunque infondato nel merito.
La Corte territoriale, infatti, ha preliminarmente osservato che la stima della Commissione provinciale era mancata e che la liquidazione dell’indennità di occupazione era stata fatta dal Comune con nota prot. n° 17229 del 13 agosto 2015.
Ha, poi, fatto discendere da tale premessa che il ricorso era stato presentato ‘ oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto di
cui all’art. 53 d.P.R. n. 327 ‘ (la citazione normativa è errata: nondimeno, è pure indubbio che la Corte intendesse riferirsi al termine dell’art. 54, secondo comma, del d.P.R. n° 327/2001, transitato nell’art. 29, terzo comma, del d.lgs. 1° settembre 2011, n° 150).
In sostanza, la Corte ha ritenuto, sebbene implicitamente, che in caso di condivisione dell’indennità di esproprio e di contestazione dei criteri di calcolo della sola indennità di occupazione, non occorresse adire la Commissione provinciale prevista dall’art. 41 del d.P.R. n° 327/2001 e che il termine iniziale per la contestazione di tale ultima indennità decorresse dalla comunicazione della liquidazione fatta dal Comune.
Ora, è fin troppo noto (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n° 23645) che, quando nel ricorso per cassazione è denunciata la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto, tale vizio, giusta il disposto dell’art. 366 n° 4 cod. proc. civ., deve essere dedotto non solo mediante l’indicazione puntuale delle norme di legge asseritamente violate, ma anche mediante l’esame del loro contenuto precettivo e del raffronto tra quest’ultimo e le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata.
Ebbene, la ricostruzione normativa seguita dalla Corte territoriale non è implausibile e il motivo in esame non la critica, soffermandosi piuttosto su elementi irrilevanti ai fini del decidere.
Infatti il ricorrente ha disapprovato i criteri di calcolo dell’indennizzo per l’occupazione, dolendosi in particolare della liquidazione di esso non in base all’intera indennità di esproprio, ma sulla scorta del solo residuo venti percento pagato dalla PA al Baiada (dopo la condivisione della determinazione comunale e la corresponsione dell’acconto dell’ottanta percento), nonché lamentando l’erroneo calcolo della durata dell’occupazione, da conteggiare a partire dalla data di immissione in possesso (12 febbraio 2013) sino alla data del decreto di esproprio (15 maggio 2015) e non, come fatto dal Comune, sino all’8 maggio 2014 (data di pagamento
dell’indennizzo da esproprio): elementi che, in tutta evidenza, nulla hanno a che vedere con la questione della tempestività del ricorso ex art. 702bis proposto dal COGNOME.
Quanto, poi, all’ulteriore critica concernente la mancanza della determinazione da parte della Commissione provinciale ex art. 41 d.P.R. n° 327/2001, il ricorrente deduce che tale aspetto sarebbe ‘ superato non solo per il fatto che si era alla presenza di un’accettazione volontaria, ma anche perché era possibile ricorrere direttamente alla Corte di Appello ancor prima di avere richiesto la nomina della Commissione Provinciale Espropri, essendo già stato emesso il decreto definitivo di esproprio ‘ (ricorso pagina 15).
Tale stringato passaggio logico, tuttavia, non contrappone alcuna argomentazione alla tesi sostenuta dalla Corte territoriale, secondo la quale -come si è detto -in caso di accettazione dell’indennità di esproprio non occorreva adire la Commissione provinciale per far determinare l’indennità da occupazione, con la conseguenza che il termine iniziale per proporre opposizione decorreva dalla liquidazione operata dal Comune.
In ogni modo, anche a ritenere pertinente la critica del ricorrente alla ratio della decisione di merito, essa appare conforme a diritto e, in particolare, alla regula iuris costantemente applicata da questa Corte ( ex multis : Cass., sez. I, 26 ottobre 2018, n° 27303; Cass., sez. I, 20 aprile 1994, n° 3770), secondo la quale l’espropriato ha la facoltà di accettare il pagamento dell’indennizzo, o, in alternativa, di contestarne l’ammontare, ma l’elezione della prima via (accettazione del pagamento) preclude l’accesso alla seconda (azione per la determinazione dell’indennità dovuta), risultando tale facoltà incompatibile con la scelta compiuta, anche quando l’ablato nell’accettare il pagamento abbia fatto riserva di agire successivamente per l’esatta quantificazione dello stesso o, comunque, abbia contestato la quantificazione dell’indennizzo (come avvenuto nella
presente vicenda, con lettera che il ricorrente allega di aver inviato al Comune in data 1° ottobre 2015: ricorso pagina 3).
L’accettazione dell’indennità non tollera infatti l’apposizione di termini o condizioni, intrinsecamente incompatibili non solo con la portata vincolante che l’accordo riveste nei rapporti tra l’espropriante e l’espropriato, sia pure condizionatamente all’emissione del decreto di espropriazione, ma anche con la sollecita conclusione del procedimento ablatorio, che rappresenta l’obiettivo essenziale della determinazione consensuale dell’indennità (Cass., sez. I, 3 maggio 2017, n° 10715).
Essa, infatti, determina l’immediato arresto del subprocedimento di liquidazione dell’indennità, rendendo pertanto superflua la richiesta della quantificazione alla Commissione provinciale competente, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n° 327/2001, e consentendo il pagamento diretto dell’importo accettato, nonché l’emissione del decreto di esproprio.
In conclusione, il ricorso va respinto.
7 .- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore del resistente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminato della lite -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed
all’iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2025, nella camera di consi-